Cassation court dismisses appeal claiming judge incompatibility due to modified plea bargain terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the trial judge remained competent after the parties renegotiated plea terms in court. The defendant argued the initial pre-trial agreement was violated when the judge accepted a new, harsher sentence, claiming incompatibility under Article 34 of the Code of Criminal Procedure. The court held that the parties had reached a fresh, valid agreement in session, rendering the judge's acceptance lawful and the procedural defect non-existent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34 cod. proc. pen.; Art. 448 cod. proc. pen.: The rejection of a plea offer does not render the judge incompatible with the subsequent judgment if the parties reach a new agreement in court, and such incompatibility claims do not constitute grounds for cassation appeal.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da HADZOCIC NEDELJKO Nato il 7 giugno 1977 n Bosnia I-- avverso la sentenza resa il 2 luglio 2024 dal GIP del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. Alberto Colella che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Velletri, su richiesta concorde delle parti, ha applicato all'imputato la pena finale di anni due di reclusione ed euro 2000 di multa, in ordine ai reati a lui ascritti. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 violazione degli artt. 34 e 444 cod.proc.pen. in quanto il difensore aveva, prima della celebrazione dell'udienza, formulato una proposta di applicazione di pena nella misura di anni uno mesi quattro di reclusione e della multa, in ordine alla quale il pubblico ministero aveva espresso il proprio consenso.
In sede di udienza, tuttavia, il giudice riteneva la richiesta non accoglibile e ne disponeva un adeguamento alla pena poi applicata in sentenza. Così facendo, il giudice ha violato l'art. 34 cod.proc.pen. poiché, avendo respinto la richiesta di applicazione di pena per motivi sostanziali ; era divenuto incompatibile a celebrare il prosieguo del giudizio, sicché avrebbe dovuto respingere la proposta scritta già formulata e dichiarare la propria incompatibilità. Nel procedimento in oggetto non è stata rispettata la procedura e si è realizzato uno stravolgimento dell'accordo precedentemente raggiunto, con modifica sostanziale dello stesso in violazione dell'art. 34 cod.proc.pen., che impone al giudicante di dichiararsi incompatibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che le parti hanno formulato in udienza una nuova proposta di patteggiannento, che il giudice ha ratificato. Anche dal verbale di udienza risulta che le parti hanno concordato una diversa entità della pena da applicare rispetto a quella già oggetto di accordo tra la difesa e la pubblica accusa , e che il giudice ha ratificato il nuovo accordo raggiunto in udienza. A dispetto di quanto sostenuto dal difensore, quindi, il GIP non ha respinto formalmente la proposta di patteggiamento avanzata fuori udienza, ma le parti processuali, presente anche l'imputato, hanno raggiunto un nuovo accordo , precisato nel prospetto allegato al verbale, che ha sostituito il primo ed è stato ratificato dal giudice.
Ne consegue che non ricorreva alcuna causa di incompatibilità, poichè il giudice non si è pronunziato sul primo accordo, novato e sostituito dal secondo, intervenuto in udienza. Peraltro la giurisprudenza ha precisato che il rigetto della richiesta di patteggiamento non determina l'incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare a pronunciare il decreto che dispone il giudizio, in quanto va esclusa l'estensione per analogia delle cause di incompatibilità riconosciute dalle sentenze della Corte Costituzionale n.155 del 1996 e n.186 del 1992, essendo riferite a fattispecie diverse. (Sez. 3, n. 20744 del 04/02/2016 Rv. 266567 - 01) Se ne può logicamente desumere che il giudice non è incompatibile ad accettare un diverso patteggiamento.
Va, infine, osservato che l'eventuale incompatibilità del giudice non avrebbe comportato l'invalidità o l'inefficacia del provvedimento assunto. L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensióne, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, Rv. 267419). Inoltre la pretesa violazione dell'art. 34 cod.proc.pen. non rientra tra i casi espressamente indicati dal comma 2 bis dell'art. 448 cod.proc.pen., secondo cui 'II pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti alla espressione la volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza".
Alla stregua di tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso, il 6 novembre 2024