Ordinanza — n. 780/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente LS__piTENZAT OT-7_ IS i ir\t ,'ì /-ì- sul ricorso proposto da: UGLIANO MARIA nata a Napoli il 12/02/1979 avverso la sentenza del 25/06/2024 del TRIBUNALE di PESARO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO FATTO E DIRITTO Nell'interesse di Maria Ugliano è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro emessa il 25/06/2024, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. peli., eccependosi l'omesso accertamento dell'esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 780/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 640 e 494 cod. peli., eccependosi l'omesso accertamento dell'esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto.
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la seguente LS__piTENZAT OT-7_ IS i ir\t ,'ì /-ì- sul ricorso proposto da: UGLIANO MARIA nata a Napoli il 12/02/1979 avverso la sentenza del 25/06/2024 del TRIBUNALE di PESARO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO FATTO E DIRITTO Nell'interesse di Maria Ugliano è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro emessa il 25/06/2024, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. peli., eccependosi l'omesso accertamento dell'esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto.
Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448 — bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).
Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniana.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 29/10/2024 Il Consigliere estensore Il Pre