Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for challenging a plea agreement sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentence imposed on a plea agreement, arguing for a new mitigating circumstance of 'minority' that had not been recognized in the agreement. The court ruled that the appeal lacked valid grounds because the sentence was applied within the terms of the agreement, which predated the Constitutional Court ruling on the new mitigating circumstance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea agreement sentences are strictly limited to specific statutory grounds; appeals based on new mitigating circumstances not present in the agreement are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Grubisic Jimenez Robert nato a Genova il 22/07/1991 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Delle Piane, di fiducia; avverso la sentenza del 16/07/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria ha applicato a Grubisic Jimenez Robert, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa per il delitto di rapina impropria aggravata dall'avere commesso il fatto in più persone riunite, ritenuto il vincolo della continuazione tra tale reato e quello di furto aggravato già giudicato con sentenza irrevocabile emessa in data 07/05/2019 dal Tribunale di Genova e riconosciute le circostanze attenuanti generiche nonché la diminuente di cui all'art. 116 cod. pen. in prevalenza sulla aggravante contestata.2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore fiduciario, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art. 628 cod. pen. e vizio di motivazione per mancato riconoscimento da parte del giudice dell'ulteriore attenuante del fatto di lieve entità introdotta anche per il delitto di rapina impropria dalla sentenza n. 86 del 13/05/2024 della Corte Costituzionale.
3. Il motivo proposto è manifestamente infondato perché in contrasto con la previsione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita quindi l'impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipotesi specifiche di violazione di legge.
4. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha applicato la sanzione negli esatti termini indicati nell'accordo che è intervenuto tra le parti in data 16/07/2024 e quindi in epoca successiva alla sentenza n. 86 del 13/05/2024 della Corte Costituzionale e che non contemplava il riconoscimento dell'ipotesi attenuata della lieve entità; rispetto alla pena così come concordata non si ravvisa alcuna illegalità.
5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l'impugnazione è stata esperita per ragioni non consentite dalla legge. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno 04/12/2024 DEPOSITA