Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal claiming factual error regarding recidiva exclusion. Court rules error was one of judgment, not fact, under Art. 625-bis. Recurrenter ordered to pay costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Mario Cutolo's extraordinary appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cutolo argued the lower court made a factual error by failing to evaluate his recidivism exclusion claim, which he believed was waived during the appeal. The court rejected this, ruling that the lower court's decision involved a matter of judicial evaluation rather than a correctable factual error, thus falling outside the scope of the extraordinary remedy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In extraordinary appeals, if the alleged error stems from a decision containing evaluative elements rather than a purely perceptual misrepresentation, it constitutes an error of judgment excluded from the remedy, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: CUTOLO MARIO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 13/11/1981 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha chiesto revocarsi la sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 9156/24, la Sesta sezione di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Cutolo Mario avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la condanna di Cutolo per il reato di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.proc. pen. il difensore di Cutolo, lamentando un errore di fatto in relazione ai motivi di ricorso con cui era stato invocato l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Napoli per omessa motivazione in relazione allo specifico motivo di gravame volto ad ottenere l’esclusione della recidiva; la Sesta sezione di questa Corte era giunta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso sull’erroneo presupposto che l’imputato, nel corso del giudizio di appello, avesse rinunciato a tutti i motivi di gravame, ivi compreso quello riguardante la recidiva; l’errore percettivo rivestiva carattere di decisività, considerato che, a fronte di una dettagliata censura, la Corte di merito aveva omesso qualsiasi valutazione sul punto, così incorrendo nel dedotto vizio della motivazione mancante, ancora più grave ove si considerasse che, in conseguenza dell’esclusione della recidiva, sarebbe maturato il termine di prescrizione per il reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01), secondo il quale “in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.”. Ciò premesso, si deve rilevare che non vi è stato, nella sentenza della Sesta sezione di questa Corte, l’errore di fatto denunciato in ricorso, posto che nella sentenza impugnata viene rilevato che, in base alla giurisprudenza della Corte, la rinuncia ai motivi di appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio involge anche quelli relativi alla sussistenza delle aggravanti e della recidiva (pag.12; si veda, per quanto riguarda la recidiva, Sez.6 n. 54431 del 25/10/2018, La Marca, Rv. 274315); pertanto, è da escludere che si sia verificato un errore di fatto, essendo semmai stato denunciato con il ricorso un errore di valutazione, come tale escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2024 Il Consigliere esten