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Ordinanza — n. 104/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the defendant personally filed it, violating the mandatory rule requiring a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 104/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant, Stefano Messia, personally submitted the petition against his acquittal. The lower court had previously found the crime extinguished by prescription, but the defendant bypassed the requirement for legal representation. The court ruled that personal appeals violate the mandatory discipline requiring qualified lawyers to ensure professional quality in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: The appeal by an accused in cassation is inadmissible if filed personally, as the law mandates representation by a qualified lawyer to guarantee professional standards.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility qualified lawyer requirement cassation procedure rules criminal appeal filing legal representation mandate appropriazione indebita stato di bisogno attestato di carenza beni

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall’imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all’obbligo di proposizione dell’impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 613 cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall’imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all’obbligo di proposizione dell’impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 613 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Messia Stefano nato a Frosinone il 13/09/1974 avverso la sentenza del 13/06/2024 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 13/06/2024, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 28/09/2022, che aveva condannato Stefano Messia per il reato di appropriazione indebita, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione, confermando nel resto la sentenza.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall’imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all’obbligo di proposizione dell’impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01), ha individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione:

«L'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1».

4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è decis