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Ordinanza — n. 51/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 51/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 10 ottobre 2024 il G.i.p. del Tribunale di Genova, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Giovanni Capretti la pena concordata dalle parti (due anni e otto mesi di reclusione e ottocento euro di multa) per il reato di indebito utilizzo di una carta bancomat e per due truffe (una consumata e una tentata).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 c.p, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 51/2025 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Genova, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Giovanni Capretti la pena concordata dalle parti (due anni e otto mesi di reclusione e ottocento euro di multa) per il reato di indebito utilizzo di una carta bancomat e per due truffe (una consumata e una tentata).

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa appropriazione indebita di fondi sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda pena di recesso truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Genova, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Giovanni Capretti la pena concordata dalle parti (due anni e otto mesi di reclusione e ottocento euro di multa) per il reato di indebito utilizzo di una carta bancomat e per due truffe (una consumata e una tentata).
art. 129 c.p
Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale in quanto gli "elementi indiziari avrebbero dovuto indurre il giudice a pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.".
art. 129 cod. proc. pen
Già prima della richiamata modifica legislativa era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Capretti Giovanni, nato a Mugnano di Napoli il 09/04/1993 avverso la sentenza del 10/10/2024 del G.i.p. del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostinii 61•Lati 61,0 calua

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 10 ottobre 2024 il G.i.p. del Tribunale di Genova, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Giovanni Capretti la pena concordata dalle parti (due anni e otto mesi di reclusione e ottocento euro di multa) per il reato di indebito utilizzo di una carta bancomat e per due truffe (una consumata e una tentata).

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale in quanto gli "elementi indiziari avrebbero dovuto indurre il giudice a pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.". Inoltre, la motivazione mancherebbe o sarebbe insufficiente in ordine alle ragioni poste a base della condanna.

3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che consente l'impugnazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Già prima della richiamata modifica legislativa era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere, come nel caso di specie, meramente enunciativa; la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la ricorrenza di una delle cause di non punibilità di cui al suddetto articolo (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595;

Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085). Il principio è stato ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità successiva alla entrata in vigore della suddetta norma (v., ad es., Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102). Nel caso di specie, peraltro, il Giudice ha esposto le ragioni poste a base dell'affermazione di responsabilità, richiamando le prove acquisite nella fase delle fr indagini, fra le quali la confessione dell'imputato resa durante l'interrogatorio di garanzia, quando egli "ha ammesso integralmente gli addebiti" (pag. 4).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de