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Ordinanza — n. 48/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 7 marzo 2024, la Corte di appello di Firenze, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 31 ottobre 2017 del Tribunale di Livorno ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di Said Lahlali in relazione al reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 648 cod. pen, art. 161 cod. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 48/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale alleggerimento della pena pene condizionali remissione della pena adeguamento della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza in data 7 marzo 2024, la Corte di appello di Firenze, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod.
art. 648 cod. pen
pen., in parziale riforma della sentenza in data 31 ottobre 2017 del Tribunale di Livorno ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di Said Lahlali in relazione al reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.
art. 161 cod. pen
Rileva la difesa del ricorrente che la Corte di appello, pur avendo irrogato all'imputato una pena inferiore a due anni di reclusione non ha tuttavia riconosciuto all'imputato la sospensione condizionale della stessa ex art. 161 cod. pen., beneficio non inserito nell'accordo ma comunque invocato dalla difesa.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lahlali Said, nato in Marocco il 24/12/1973 assistito e difeso dall'avv. Maria Chirico - di fiducia avverso la sentenza in data 7/3/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 7 marzo 2024, la Corte di appello di Firenze, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 31 ottobre 2017 del Tribunale di Livorno ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di Said Lahlali in relazione al reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.

2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art.163 cod. pen. Rileva la difesa del ricorrente che la Corte di appello, pur avendo irrogato all'imputato una pena inferiore a due anni di reclusione non ha tuttavia riconosciuto all'imputato la sospensione condizionale della stessa ex art. 161 cod. pen., beneficio non inserito nell'accordo ma comunque invocato dalla difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via del tutto preliminare ed assorbente deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile in quanto presentato fuori termine. Risulta infatti che la sentenza impugnata con "motivazione contestuale" è stata emessa in data 7 marzo 2024 e depositata in udienza. L'imputato è stato giudicato in assenza e, quindi, il termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), e comma 1-bis cod. proc. pen. era di complessivi trenta giorni e quindi veniva a scadere 6 aprile 2024. Essendo il ricorso stato depositato presso la cancelleria della Corte di appello il 9 aprile 2024, lo stesso è tardivo.

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il