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Sentenza — n. 41898/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to valid withdrawal by the defendant before final judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41898/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant formally withdrew the request for review before the court could examine the merits. Although the defense initially argued against the qualification of the crime and the application of mafia aggravating circumstances, the defendant and his lawyers subsequently submitted a clear declaration of withdrawal. Consequently, the court ruled that the appeal no longer existed and ordered the defendant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: An appeal is inadmissible if a valid and effective withdrawal is submitted by the appellant, as the act of withdrawal requires an unequivocal manifestation of will expressed personally or by a special procurator.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of appeal special procurator manifestation of will legal costs Cassa delle ammende procedural bar tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett.
Art. 611 c.p.p.
La difesa, ai sensidell’art. 611 cod.
Art. 127 c.p.p.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
2.Non derivando, dal presente provvedimento, la liberazione dell’indagato, vanno disposti, a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite dei difensori, affidando l’impugnazione a due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite dei difensori, affidando l’impugnazione a due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
La difesa, ai sensidell’art. 611 cod. proc. pen., come modificato dall’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Minichini Vincenzo nato a Napoli il 25/05/2002 avverso l’ordinanza del 23/06/2025 del Tribunale di Napoli in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, M. Dall’Olio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l ’ ordinanza i mpugnata, il Tribunale di Napoli in funzione di riesame ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 29 maggio 2025, ha applicato a Vincenzo Minichini la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a due tentativi di omicidio aggravato e a reati concernenti le armi utilizzate per commetterli, fatti accaduti in data 13 maggio 2025.

2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite dei difensori, affidando l’impugnazione a due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia illogica ed erronea motivazioneper non aver tenuto conto di quanto dedotto dalla difesa, in punto qualificazione giuridica del delitto di lesioni, anzichédi quello di tentato omicidio. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante ad effetto speciale della sussistenza del metodo mafioso. 3.Il Sostituto Procuratore generale di questa C orte, M.

Dall ’ Olio, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa, ai sensidell’art. 611 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, commi 2, lettere a), b), c) e 3 del D.L. 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, ha chiesto la trattazione in camera di consigliopartecipata, con l ’ osservanza delle forme previste dall ’ art.127 c.p.p. Successivamente, con p.e.c. del 27 ottobre 2025, il ricorrente ha fatto pervenire rinuncia al ricorso sottoscritta dai difensori, Avv.ti A.

Madore e R. Saccomanno, nonché da Minichini di persona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all’impugnazione, tenuto conto che il ricorrente ha tramesso, attraverso i propri difensoridi fiducia, dichiarazione di rinuncia sottoscritta personalmente, nonché da entrambi i difensori ricorrenti (cfr. p.e.c. del 27ottobre 2025: nel senso che la rinuncia, non costituendo espressione dell’esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, come avvenuto nella specie per essere l’atto di rinuncia sottoscritto anche dall’interessato: tra le altre, Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 262276).

Deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato tenendo conto della sopraggiunta, tempestiva, rinuncia all’impugnazione. 2.Non derivando, dal presente provvedimento, la liberazione dell’indagato, vanno disposti, a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen Così deciso, il 5novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Bar