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Sentenza — n. 41895/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to prosecutor's withdrawal before trial opening.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41895/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the prosecutor's appeal inadmissible because the Public Prosecutor withdrew the complaint before the trial commenced. Although the prosecutor initially argued that the trial court failed to extend procedural deadlines for specific crimes, the defense submitted the acquittal judgment that had already been rendered by the appellate court. The court ruled that the withdrawal rendered the appeal void under procedural law, making the substantive arguments regarding deadline calculations irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 589, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: The public prosecutor's withdrawal of an appeal before the opening of the trial renders the appeal inadmissible, regardless of subsequent changes in the status of the preventive measure.

Parole chiave

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prosecutor withdrawal inadmissible appeal procedural deadlines preventive measure trial opening

Disposizioni normative citate

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Art. 589, comma 1, cod. proc. pen.
L’art. 589, comma 1, cod. proc. pen. prevede che il pubblico ministero che ha presentato l’impugnazione possa rinunciare alla stessa fino all’apertura del dibattimento.
Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
L’art. 591, comma 1, lett.
art. 303 cod. proc. pen
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro con unico motivo, in cui deduce violazione dell’art. 303 cod. proc. pen.perché, nel calcolare i termini di fase, il Tribunale non ha tenuto conto dell’art.
art. 300 cod. proc. pen

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Testo completo

siderato in diritto 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro con unico motivo, in cui deduce violazione dell’art. 303 cod. proc. pen.perché, nel calcolare i termini di fase, il Tribunale non ha tenuto conto dell’art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen. che prevede l’aumento dei termini di fase di sei mesi per i reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.

3. Nelle more della fissazione della camera di consiglio per la discussione del ricorso il Procuratore generale di Catanzaro ha rinunciato ad esso, in quanto, nel frattempo, con sentenza del 17 luglio 2025 della Corte di assise di appello di Catanzaro, l’imputato è stato assolto dal reato per cui era sottoposto a misura, con la conseguenza che la misura cautelare è in ogni caso cessata ex art. 300 cod. proc. pen.

4. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Antonietta Picardi, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente, avv. Salvatore Staiano, ha depositato il dispositivo dell’assoluzione dell’imputato citata al punto 3.

5. Il ricorso è inammissibile. L’art. 589, comma 1, cod. proc. pen. prevede che il pubblico ministero che ha presentato l’impugnazione possa rinunciare alla stessa fino all’apertura del dibattimento. L’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. dispone che, quando vi è rinuncia all'impugnazione, il ricorso è inammissibile Ne consegue, per effetto del combinato delle due norme, che - anche a prescindere dagli ulteriori profili relativi alla cessazione ex lege della misura cautelare - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 21/11/2025