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Sentenza — n. 41884/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance magistrate's denial of driving license renewal travel authorization due to insufficient necessity reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41884/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the surveillance magistrate's order denying the detainee's request to travel for a driving license renewal. The appellant argued that the current isolation regime and medical appointment schedules made the renewal essential for social reintegration and daily life. The court found the magistrate's reasoning apodictic and failed to address the specific conflicts between existing travel permissions and the renewal requirements.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 7, Cost.; Art. 111, comma 7, Cost.: The Court of Cassation must annul surveillance magistrate decisions denying travel for license renewal if the reasoning fails to assess the necessity against the overall detention regime.

Parole chiave

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detention at home driving license renewal surveillance magistrate necessity test violation of law freedom of movement social reintegration rinnovo del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 7, Cost.
Tali conclusioni traggono il loro fondamento sistematico dall'art. 111, settimo comma, Cost., che recita: «Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, sentenza n. 7364 del 6.2.2025
Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019
7364 del 6.2.2025, Rv 287623-01; Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv.
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: Crisafulli Rocco, nato a Messina il 03/01/1978 avverso l'ordinanza del 12/06/2025 del Magistrato di sorveglianza di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Fabrizio Vanorio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con decreto del 12 giugno 2025, il Magistrato di sorveglianza di Messina rigettava la richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione ai fini del rinnovo della patente di guida, presentata da Crisafulli Rocco, in detenzione domiciliare presso la propria abitazione. L’istanza veniva respinta, avendo il giudice ritenuto insussistenti i motivi di necessità, tenuto conto del regime giuridico cui l’istante è sottoposto. 2.Avverso tale provvedimento, Crisafulli ha proposto reclamo avanti il Tribunale di Sorveglianza di Messina, lamentando che il provvedimento è ingiusto, immotivato e contraddittorio in quanto l’istanza è finalizzata a creare le condizioni per il reinserimento sociale del condannato.

Ha osservato che l’isolamento del Comune nel quale dimora, non consente agevoli spostamenti, circostanza che potrebbe essere di ostacolo alla ripresa dell’attività lavorativa, una volta che il ricorrente venga autorizzato a svolgerla. Ha aggiunto che la scadenza di validità del titolo di guida lo priverebbe anche della possibilità di provvedere alle proprie esigenze di vita, in ragione delle quali è stato autorizzato ad allontanarsi dall’abitazione una volta a settimana. 3.Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 1.10.2025, osservato che avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza è esperibile ricorso per cassazione per violazione di legge e non reclamo, ha disposto trasmettersi gli atti a questa Corte. 4.Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che, sia pure in modo sintetico, il magistrato ha motivato ritenendo prematura l’istanza in ragione dell’attuale impossibilità attuale del detenuto di prestare attività lavorativa e della già intervenuta autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per due ore al giorno per provvedere alle indispensabili esigenze di vita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato. 2.Deve premettersi che, correttamente, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha trasmesso l’impugnazione a questa Corte, la cui giurisprudenza consolidata ritiene che avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale (Sez. 1, sentenza n. 7364 del 6.2.2025, Rv 287623-01; Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01).

Tali conclusioni traggono il loro fondamento sistematico dall'art. 111, settimo comma, Cost., che recita: «Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. 3.Venendo al merito del ricorso, si osserva che la motivazione del rigetto si palesa apodittica laddove si limita a negare le ragioni di necessità sottese all’istanza sul presupposto dell’attualità del regime detentivo domiciliare. Invero, si osserva che il rinnovo della patente di guida non costituisce, come sembra di desumere dalla scarna argomentazione del magistrato di sorveglianza, un’attività volta ad ampliare la sfera di azione e di interesse del ricorrente, al momento, effettivamente, non espandibile in ragione dello stato detentivo, quanto, piuttosto, a conservare una abilitazione di cui egli è già in possesso.

La scadenza di validità del titolo, infatti, non solo costituirebbe un arretramento rispetto alle attuali abilitazioni, ma potrebbe determinare anche l’impossibilità o difficoltà di fruire di quelle facoltà già accordate con provvedimento del 5 giugno 2025, ovvero la possibilità di allontanarsi dall’abitazione per provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita con il quale, quindi, l’odierno diniego si pone in contrasto logico. Si aggiunga che la necessità di specifica richiesta si è resa necessaria, secondo le allegazioni del ricorrente, in ragione degli orari in cui è possibile effettuare la visita medica per il rinnovo della patente, non compatibili con quelli in cui Crisafulli è autorizzato ad allontanarsi dall’abitazione.

Ebbene, il Magistrato di sorveglianza, nella stringatezza dell'apparato argomentativo, non si è confrontata con le esigenze rappresentate nell'istanza, da valutare alla luce della complessivo regime detentivo dell'interessato. 4.Alla luce delle argomentazioni esposte, deve annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Messina affinchè proceda a nuovo esame dell'istanza, libero nelle determinazioni finali, ma nel rispetto dei principo enunciati. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuo