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Sentenza — n. 41882/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment on sentencing for air gun possession due to insufficient reasoning on leniency article.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41882/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding Francesco Sisto's conviction for possessing an air rifle, but only concerning the denial of a specific leniency benefit. While the court upheld the conviction based on the weapon's high power and the defendant's lack of good faith, it found the lower court failed to explicitly justify why the offense did not qualify for reduced punishment under Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the case was remanded for a new trial where the appellate court must properly evaluate the statutory requirements for leniency.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The denial of a leniency benefit for minor offenses requires explicit reasoning regarding the objective gravity of the act and the subjective culpability of the defendant; a mere reference to 'degree of offensiveness' without specific analysis of these indices constitutes a violation of the duty to motivate.

Parole chiave

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Article 131-bis Penal Code Duty to Motivate Leniency for Minor Offenses Insufficient Reasoning Remand for New Trial Air Rifle Possession Good Faith Defense violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Era stata esclusa per la gravità della condotta l’applicabilità dell’art. 131-bis cod.
Art. 133 c.p.
pen.: la potenza dell’arma accertata dal RIS di Messina è superiore solo di un joule circa rispetto al limite di 7,5, la sua capacità offensiva non è definita in maniera specifica, la personalità dell’imputato e gli altri profili rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod.
Art. 606 c.p.p.
Con il primo lamenta violazione dell’art. 606, comma lett.
Art. 192 c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
Art. 530 c.p.p.
Art. 546 c.p.p.
Art. 125 c.p.p.
art. 697 cod. pen
Con sentenza in data 06/11/2024, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari in data 27/05/2021, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all’art. 697 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Era stata esclusa per la gravità della condotta l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420
pen» (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01).
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Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto da: SISTO FRANCESCO nato a CORIGLIANO CALABRO il 29/02/1972 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore, VALENTINA MANUALI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 06/11/2024, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari in data 27/05/2021, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all’art. 697 cod. pen. per intervenuta prescrizione nei confronti di Francesco Sisto e ha ritenuto quest’ultimo responsabile del reato di detenzione di una carabina ad aria compressa cal. 177/4,5 – marca Bignami, arma comune da sparo, senza averne fatto mai denuncia all’autorità e senza aver ottenuto alcun nulla osta. Ha quindi rideterminato la pena a lui inflitta in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

L’arma era stata rinvenuta presso l’abitazione dell’imputato nel corso di una perquisizione in data 15/02/2018; in cucina si trovava la polvere da sparo e gli inneschi, mentre la carabina era posta nella camera da letto dietro l’armadio e dagli accertamenti tecnici dei RIS di Messina era risultata di potenza superiore a 7.5 joule, quindi classificabile come arma comune da sparo. I giudici di appello disattendevano le prospettazioni dell’imputato che sosteneva di non avere contezza delle caratteristiche della carabina, attesa anche la non evidenza e levità della modifica che la rendeva di elevato potenziale.

La Corte territoriale riteneva che la modifica fosse immediatamente percepibile, tanto da essere segnalata anche dai Carabinieri intervenuti (che avevano constatato la particolare resistenza del reggimolla), e che non fosse credibile che l’imputato, già titolare di porto d’armi successivamente revocato, non avesse piena contezza delle caratteristiche della carabina; inoltre l’imputato non aveva inteso riferire alcunché circa le modalità dell’acquisto dell’arma e quelle di conservazione sino ad allora osservate, condotta che unitamente agli altri elementi faceva escludere la sua buona fede.

Era stata esclusa per la gravità della condotta l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Francesco Sisto che ha articolato due motivi. 2.1. Con il primo lamenta violazione dell’art. 606, comma lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 192, 533, comma 1, 530, comma 2, 546, comma 3 lett.

e) e 125, comma 3, cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e, comune, per travisamento della prova; insussistenza dei fatti. La sentenza impugnata non aveva esaminato le diffuse argomentazioni proposte nell’atto di appello e le aveva superate con poche righe. Era emerso che il porto d’armi era stato revocato a seguito di un episodio in cui il padre aveva attinto con colpi di arma da fuoco l’imputato e la moglie; che la carabina era di libera vendita e non risultava di immediata evidenza la modifica della stessa, perché l’accentuata forza necessaria nell’asta reggimolla era stata constatata dai militari dopo averla smontata; che il limite di 7,5 joule all’esame del RIS di Messina risulta di ben poco superata, mentre il teste Giampaolo Leone aveva riferito che l’offensività dell’arma si riscontrava con una potenza di 15,9 joule; che non vi era prova che la manomissione fosse stata effettuata dal Sisto, perché chi e come sia stata eseguita non è stato ricostruito dall’istruttoria; che anzi i testi a discarico avevano riferito che Sisto, dopo avere acquistato l’arma, non l’aveva mai utilizzata. 2.2.

Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 606, comma lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 192, 533, comma 1, 530, comma 2, 546, comma 3 lett.

e) e 125, comma 3, cod. proc. pen. sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. La motivazione in proposito è apodittica e fa solo riferimento alla gravità della condotta senza ancorare il giudizio ad alcun dato concreto.

3. Il Procuratore Generale, Valentina Manuali, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.

2. Il primo motivo è inammissibile perché ampiamente rivalutativo. Con esso si lamenta che la Corte territoriale non abbia svolto un diverso di apprezzamento degli elementi di prova acquisiti e non abbia valorizzato in senso favorevole all’imputato la non immediata percepibilità della modifica dell’arma e l’assenza di elementi di prova del fatto che l’autore della modifica fosse lo stesso Francesco Sisto. Nell’esprimere ragioni di mero dissenso rispetto alla decisione dei giudici di merito con deduzioni ripropositive di quelle contenute nei motivi di appello e già valutati dalla sentenza impugnata, il ricorrente non si confronta con l’argomento decisivo che suggella il percorso logico seguito dalla Corte territoriale saldando la connessione tra gli elementi indiziari pur suscettibile di valutazioni alternativamente plausibili.

L’imputato, che aveva la disponibilità dell’arma, aveva competenza e risalente esperienza in materia balistica e non aveva spiegato come e da quanto tempo aveva acquistato e né per quanto tempo e come aveva conservato la carabina ad aria compressa cal. 177/4,5 – marca Bignami. Tali obiettive circostanze, unitamente alle altre che la difesa vorrebbero fossero valutate diversamente, avevano tra l’altro indotto i giudici di merito, con ragionamento indiziario immune da fratture, a ritenere che la modifica dell’arma non potesse essere stata eseguita da altri, se non dall’imputato.

La censura in ordine alla sussistenza della responsabilità penale del ricorrente è pertanto inammissibile.

3. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale non ha assolto all’obbligo di motivazione sulla statuizione di diniego del beneficio di cui all’art. 131-bis cod. pen., escluso con un apodittico riferimento al “grado di offensività” della condotta. E’ noto che «in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen» (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01).

Tuttavia nel caso di specie tali indici non sono stati nemmeno esplicitati né il grado di offensività della condotta è immediatamente rilevabile come univocamente incompatibile con i presupposti applicativi dell’art. 131-bis cod. pen.: la potenza dell’arma accertata dal RIS di Messina è superiore solo di un joule circa rispetto al limite di 7,5, la sua capacità offensiva non è definita in maniera specifica, la personalità dell’imputato e gli altri profili rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen. non sono delineati. L’evidente insufficienza della motivazione impone, pertanto, l’accoglimento della censura difensiva.

4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente a tale profilo, disponendo nuovo giudizio affinché la Corte di appello di Catanzaro, libera nell’esito, valuti gli elementi acquisiti e dia conto delle ragioni per le quali ricorrano o non ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. nel caso di specie. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen