Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific documents proving the alleged discrepancy in home detention rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to attach the specific executive order containing the alleged discrepancy. The appellant argued that the home detention rules in the surveillance judge's order conflicted with the original sentencing judge's decision, claiming a material error. The court ruled that such discrepancies are considered normal under the relevant law unless proven otherwise, and the lack of attached documents prevented the court from verifying the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 L. n. 689 del 1981; Art. 56 L. n. 689 del 1981: Discrepancies between the substantive judgment and the executive order regarding home detention conditions are considered a normal occurrence unless the appellant provides specific documents proving a material error.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da: RICCO Salvatore, nato a Roma il 2/1/1982 avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma del 17/6/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 17.6.2025, il Magistrato di sorveglianza di Roma ha provveduto su un’istanza di correzione di errore materiale della propria ordinanza del 5.5.2025, proposta nell’interesse di Salvatore Ricco. L’errore era stato individuato dal difensore di Ricco nel fatto che l’ordinanza in questione aveva disposto che il condannato potesse lasciare il domicilio per sole quattro ore al giorno, laddove invece la sentenza che aveva sostituito la pena detentiva con la detenzione domiciliare gli aveva più limitatamente prescritto di rimanere nella propria abitazione per non meno di dodici ore al giorno.
Il Magistrato di sorveglianza ha confermato l’ordinanza con provvedimento in calce all’istanza di correzione, “non ravvisandosi alcun errore da correggere”. 2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Salvatore Ricco, articolando un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per carenza assoluta di motivazione. Il ricorso sostiene, in particolare, che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza è totalmente privo di motivazione rispetto alle osservazioni contenute nell’istanza, che evidenziava la discrasia tra il contenuto delle prescrizioni impartite dal G.i.p. ex art. 56 L. 689 del 1981 ad integrazione della sentenza di condanna e il provvedimento di ratifica del Magistrato di sorveglianza.
3. Con requisitoria scritta trasmessa il 14.10.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in quanto mancante di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Per quanto è dato di comprendere dagli atti allegati al ricorso, in data 27.11.2024 il G.i.p. del Tribunale di Roma, integrando ai sensi dell’art. 545-bis, comma 3, cod. proc. pen., il dispositivo della sentenza emessa ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in data 12.6.2024, ha applicato a Salvatore Ricco, in sostituzione della pena detentiva di tre anni e dieci mesi di reclusione, la pena della detenzione domiciliare, prescrivendogli di svolgere attività di volontariato il lunedì e il venerdì dalle ore 14 alle ore 17 e il martedì dalle ore 9 alle ore 12; inoltre, ha posto in capo all’imputato “l’obbligo di rimanere nella propria abitazione per non meno di 12 ore al giorno”.
In data 2.12.2024, il difensore di Ricco ha presentato allo stesso G.i.p. una istanza di correzione di errore materiale, lamentando che il condannato non fosse stato autorizzato ex art. 56 L. n. 689 del 1981 a lasciare il domicilio per quattro ore al giorno, aggiuntive rispetto a quelle in cui deve svolgere volontariato. Il G.i.p. ha dichiarato in calce il non luogo a provvedere sulla richiesta, osservando che a Ricco con la sentenza era stato prescritto di rimanere in casa non meno di dodici ore al giorno, sicché, al netto degli impegni di volontariato, egli poteva allontanarsi dal proprio domicilio per il restante tempo.
In data 3.6.2025, il difensore di Ricco ha presentato al Magistrato di sorveglianza di Roma un’ulteriore istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella sua ordinanza esecutiva della misura del 5.5.2025, perché nella stessa è stato affermato, in contrasto con la sentenza del G.i.p., che Ricco viene autorizzato a lasciare per sole quattro ore al giorno il domicilio onde provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita. Il Magistrato di sorveglianza, come sopra riportato, ha confermato il provvedimento.
2. Giacché l’istanza di correzione su cui ha provveduto l’ordinanza impugnata fa riferimento a “una ordinanza esecutiva della misura” che tuttavia non è stata allegata, si deve ritenere che evidentemente il Magistrato di sorveglianza di Roma l’abbia adottata ai sensi dell’art. 62 L. n. 689 del 1981. Tal disposizione di legge prevede che, quando deve essere eseguita una sentenza di condanna alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare, procede ai sensi dell’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. il magistrato di sorveglianza, il quale, previa verifica dell’attualità delle prescrizioni, provvede con ordinanza con cui conferma o modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena.
Il ricorso riguarda la sola ordinanza di rigetto della richiesta di correzione di errore materiale resa il 17.6.2025 e non anche l’ordinanza adottata ex art. 62 L. n. 689 del 1981. Peraltro, il ricorrente non pone una questione di merito circa il contenuto delle prescrizioni impartite, ma lamenta una difformità, sotto la specie dell’errore, tra il contenuto della sentenza del G.i.p. e il contenuto dell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza. Di conseguenza, si deve ritenere che il ricorso, non avendo allegato alcuno dei due suddetti provvedimenti, peraltro nemmeno compresi negli atti del fascicolo, difetti di autosufficienza e, comunque, di specificità, essendo il ricorrente venuto meno all’onere di documentazione di atti da cui ha citato informazioni parziali, senza consentire che il collegio potesse valutarle nella loro interezza.
L’allegazione sarebbe stata vieppiù necessaria, perché è lo stesso art. 62 L. n. 689 del 1981 che considera evenienza fisiologica quella secondo cui possa sussistere difformità tra modalità e prescrizioni della detenzione domiciliare stabilite dal giudice della cognizione ex art. 56 L. n. 689 del 1981 e quelle stabilite in sede esecutiva dal magistrato di sorveglianza, il quale, tenuto conto di eventuali modifiche soggettive e di fatto intercorse tra la sentenza di merito e la sua irrevocabilità, può modificare le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena sostitutiva.
Di norma, dunque, la difformità non sottende un errore, a meno che non se ne dia dimostrazione: ciò che, nel caso di specie, non è avvenuto.
3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell