Cassation court dismisses appeals against murder convictions, upholding the need for positive mitigating elements beyond mere unrecorded status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed appeals by eight defendants convicted of aggravated murder and weapon possession. The appellate court had reduced sentences and extinguished some charges, arguing the defendants' post-crime behavior showed no genuine remorse. The court rejected this, ruling that generic mitigating circumstances require concrete positive evidence of repentance, which was absent here given the brutal nature of the crime and the defendants' strategic silence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The granting of generic mitigating circumstances requires concrete positive elements demonstrating the accused's repentance; mere unrecorded status is insufficient, and the absence of such elements obviates the need for specific justification of denial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente sui ricorsi proposti da: AMATO CARMINE nato a NAPOLI il 22/03/1981 CAIAZZA CIRO nato a NAPOLI il 18/12/1959 PAGANO CARMINE nato a NAPOLI il 05/11/1984 NOTTURNO ENZO nato il 25/08/1987 CARRIOLA LUCIO nato a NAPOLI il 29/11/1981 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Uditi i difensori, L'avv. Luigi FERRO, in difesa di Enzo Notturno, conclude, riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; L'avv. Luigi SPIEZIA, in difesa di Lucio Carriola, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Carmine Amato, Antonio Caiazza, Ciro Caiazza, Lucio Carriola, Carmine Cerrato cl. 71, Enzo Notturno, Carmine Pagano, Cesare Pagano e Salvatore Roselli sono stati giudicati, nelle forme del rito abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli con sentenza in data 20/01/2022 e sono stati ritenuti responsabili dell’omicidio pluriaggravato di Luigi Barretta, commesso in Gricignano d’Aversa il 09/05/2005, e dei connessi reati relativi alla detenzione e al porto delle armi utilizzate per il delitto. Carmine Amato, Ciro Caiazza, Lucio Carriola, Enzo Notturno, Carmine Pagano, Cesare Pagano e Salvatore Roselli sono stati condannati alla pena dell’ergastolo.
Antonio Caiazza e Carmine Cerrato cl. 71, concorrenti nel reato sono stati condannati alla pena di anni 12 di reclusione per il solo reato di omicidio, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., mentre con riguardo ai connessi reati in materia di armi, essendo stata conseguentemente elisa la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è stata dichiarata l’estinzione per intervenuta prescrizione. Con sentenza in data 13/02/2025, la Corte di assise di appello di Napoli, previa esclusione della recidiva contestata ad Enzo Notturno, Ciro Caiazza e Salvatore Roselli, ha dichiarato estinto per tutti gli imputati il solo reato di detenzione di arma comune da sparo e ha ridotto la pena per Carmine Amato, Ciro Caiazza, Lucio Carriola, Enzo Notturno, Carmine Pagano, Cesare Pagano e Salvatore Roselli ad anni 30 di reclusione.
Ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito Luigi Barretta, affiliato al clan Amato- Pagano con ruolo di killer nella faida di Scampia e referente della cosca per il territorio di Melito, era stato un fedelissimo di Cesare Pagano, capo indiscusso del sodalizio, ma si era reso protagonista di intemperanze culminate con l’aggressione ad un esponente di prestigio dello stesso gruppo, Raffaele Amato jr., episodio a seguito del quale lo stesso Cesare Pagano aveva deciso che dovesse essere eliminato.
Il delitto fu organizzato grazie all’iniziativa di Carmine Pagano, che, approfittando di una richiesta di Barretta il quale voleva un incontro con Cesare Pagano, lo fece accompagnare nel rifugio dove si trovava quest’ultimo ad attenderlo,pronto ad agire con l’ausilio di tutti i coimputati. Il compito di sparargli fu lasciato a Carmine Amato, al fine di fargli vendicare l’affronto subito dal fratello; Lucio Carriola gli dette il colpo di grazia; Ciro Caiazza e suo figlio Antonio attesero il compimento dell’esecuzione e contribuirono subito dopo alla pulizia dei locali con la segatura e trasportarono il cadavere in agro Crispiano; con i Caiazza al trasporto del cadavere collaborò Salvatore Roselli Presenti sul posto a dare ausilio agli esecutori materiali vi erano anche Enzo Notturno e Carmine Cerrato cl.
71. La vicenda era stata ricostruita grazie alle chiamate in correità dei coimputati Antonio Caiazza e Carmine Cerrato cl. 71 e alle propalazioni di altri collaboratori, quali Carmine Cerrato cl. 76, Pasquale Riccio, Biagio Esposito e Paolo Caiazza. Tutti gli imputati hanno ammesso l’addebito come contestato, Carmine Amato e Carmine Pagano prospettando la tesi della vendetta personale della famiglia Amato, tesi che i giudici di merito hanno ritenuto riduttiva e inverosimile.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso, a mezzo dei loro rispettivi difensori, Carmine Amato, Ciro Caiazza, Carmine Pagano, Enzo Notturno, e Lucio Carriola. 2.1. Carmine Amato, Ciro Caiazza e Carmine Pagano, assistiti dallo stesso difensore, hanno proposto nei loro rispettivi ricorsi motivi tra loro sovrapponibili, che pertanto possono essere congiuntamente sintetizzati. 2.1.1. Con il primo motivo i suddetti imputati lamentano violazione dell’art. 606, comma 1 lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 577, primo comma n. 3, cod. pen., in quanto tale ultima aggravante sarebbe stata applicata in violazione di legge e con motivazione apparente. La Corte territoriale avrebbe sovrapposto, nella sua motivazione, il tema della preordinazione del delitto con quello della premeditazione. Il fatto che il delitto sia stato perpetrato approfittando di un’occasionale richiesta della vittima di avere un colloquio con Cesare Pagano non era compatibile con la lunga ponderazione dei motivi a delinquere e con una fredda pianificazione, così come richiesta dall’aggravante della premeditazione; sicché meramente apparente deve considerarsi la motivazione dei giudici di merito che, pur dando atto della casualità dell’incontro tra la vittima e i killers, hanno affermato che ciò non poteva far escludere la premeditazione. 2.1.2. Con il secondo motivo dei rispettivi ricorsi Carmine Amato, Ciro Caiazza e Carmine Pagano deducono violazione dell’art. 606, comma 1 lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 416-bis.1, cod. pen., in quanto tale ultima aggravante sarebbe stata applicata in violazione di legge e con motivazione apparente. Pur avendo ammesso che l’unico movente dell’omicidio fu la vendetta degli Amato contro l’atto irriguardoso di Luigi Barretta nei confronti di Raffaele Amato jr., nipote dei capiclan Raffaele Amato e Cesare Pagano, nonché fratello minore di Carmine Amato, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente l’aggravante mafiosa senza individuare né il vantaggio della condotta criminosa all’associazione né alcun concreto utilizzo del metodo mafioso. 2.1.3. Il terzo motivo dei ricorsi dei predetti imputati denuncia violazione dell’art. 606, comma 1 lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e 160, cod. pen. La Corte territoriale aveva ritenuto prescritto il reato di detenzione di arma comune da sparo, ma non anche quello di porto di arma comune da sparo, pure contestato al capo B) della rubrica. I giudici di merito avevano considerato erroneamente gli interrogatori resi dai collaboratori di giustizia coimputati, Carmine Cerrato cl. 71 e Antonio Caiazza, idonei ad integrare i requisiti dell’atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 160 cod. pen., nonostante quegli interrogatoricontengano dichiarazioni che non erano state precedute da una contestazione chiara e precisa dei fatti addebitati, come richiesto dalla giurisprudenza in materia.
Il verbale delle dichiarazioni di Carmine Cerrato cl. 71 del 26/06/2014 ha ad oggetto numerosissimi fatti della sua carriera criminale e non reca nemmeno il numero del procedimento che è stato poi instaurato per l’omicidio Barretta, essendo stato anzi formato nell’ambito di un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato. Il verbale delle dichiarazioni di Antonio Caiazza del 28/01/2016 ha anch’esso ad oggetto numerosi fatti e riporta numero di altro procedimento, diverso da quello avente ad oggetto l’omicidio Barretta.
Poiché, quindi, il primo atto interruttivo deve considerarsi la richiesta di rinvio a giudizio, recante la data 23/06/2021, e applicandosi al fatto il termine di prescrizione di anni quindici, calcolato secondo le regole più favorevoli rispetto alla disciplina introdotta dalla legge n. 251/2005, il reato di porto d’arma comune da sparo doveva considerarsi estinto fin dal 09/05/2020. 2.1.4. Con il quarto motivo nei rispettivi ricorsi Carmine Amato, Ciro Caiazza e Carmine Pagano, ciascuno per proprio conto, lamentavano violazione dell’art. 606, comma 1 lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133, cod. pen. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche era stato motivato apoditticamente e i giudici non si erano partitamente confrontati con gli elementi favorevoli che potevano rendere ciascuno meritevole del beneficio. 2.2. Con il proprio ricorso Enzo Notturno ha articolato due motivi. 2.2.1. Con il primo lamenta violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l’imputato abbia confessato la sua partecipazione all’omicidio prima del rinvio a giudizio e quando l’apporto dei collaboratori di giustizia presentava profili suscettibili di chiarimento, e in relazione al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nonostante fosse emerso che i motivi del delitto erano tutti riconducibili ad una questione personale tra gli Amato e il Barretta. 2.2.2.
Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’omessa dichiarazione di prescrizione del reato di porto d’armi, nonostante gli interrogatori di Carmine Cerrato cl. 71 e Antonio Caiazza non potessero considerarsi validi atti interruttivi, e in relazione alla ritenuta premeditazione, in assenza di un sufficiente spazio temporale tra ideazione e realizzazione dell’evento. 2.3. Lucio Carriola ha affidato il proprio atto di impugnazione a due motivi. 2.3.1.
Con il primo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., motivazione carente in ordine alla richiesta di esclusione della premeditazione. La Corte territoriale aveva trascurato i motivi di appello con i quali si era fatto presente che Carriola non aveva partecipato alla riunione nella quale era stata decisa l’eliminazione di Barretta e anzi Carmine Cerrato cl. 71 e Antonio Caiazza avevano riferito che loro e lo stesso Carriola erano stati coinvolti in maniera del tutto inaspettata. L’estemporaneità del suo contributo era pertanto incompatibile con la premeditazione. 2.3.2.
Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., motivazione carente in ordine alla richiesta di declaratoria di estinzione del reato di porto di arma comune da sparo, in considerazione dell’inidoneità degli interrogatori resi dai collaboratori di giustizia coimputati, Carmine Cerrato cl. 71 e Antonio Caiazza, ad integrare i requisiti dell’atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 160 cod. pen., in assenza di una previa contestazione chiara e precisa dei fatti addebitati.
3. Il Procuratore Generale, Antonietta Picardi, ha chiesto il rigetto del ricorso. All’udienza di discussione il Procuratore Generale, Olga Mignolo, si è riportata alle conclusioni scritte del suo Ufficio. Il difensore di Enzo Notturno e il difensore di Lucio Carriola hanno insistito nei motivi dei propri rispettivi ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono parzialmente fondati nei limiti che saranno appresso specificati; nel resto devono essere rigettati.
2. Con il primo motivo dei ricorsi di Carmine Amato, Ciro Caiazza, Carmine Pagano e Lucio Carriola si lamenta violazione dell’art. 606, comma 1 lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 577, primo comma n. 3, cod. pen.; si deduce che contraddittoriamente i giudici di merito avrebbero ammesso che l’omicidio fu eseguito approfittando dell’estemporanea richiesta della vittima, Luigi Barretta, di incontrare Carmine Amato, e quindi senza che potesse maturare un adeguato spazio temporale perché si radicasse il proposito criminoso così come richiesto dalla circostanza aggravante della premeditazione. 2.1. Le deduzioni difensive lambiscono i confini dell’accertamento di merito e non si confrontano con la più ampia ricostruzione della vicenda basata dai giudici di merito sulle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Da esse emerge che la deliberazione omicidiaria è antecedente alla richiesta di incontro avanzata da Barretta, in quanto del contegno irriguardoso, tenuto da lui nei confronti di Raffaele Amato, si era già discusso all’interno del clan e la decisione di Carmine Amato di eliminarlo era stata già assunta e fatta conoscere ai sodali, ben prima che egli chiedesse un appuntamento con il boss; tanto che fu agevole reperire subito le armi e convocare nel covo tutti coloro che avrebbero dovuto portare a termine il tranello, l’omicidio e infine la cancellazione delle tracce.
La premeditazione ricorre anche quando la decisione di uccidere rimane sospesa nell’attesa di verificare, come nel caso di specie, quando può essere messa in esecuzione. La sentenza impugnata spiega con percorso logico immune da fratture che gli imputati colsero l’occasione propizia e pianificarono sul momento le modalità di esecuzione, ma la complessità dell’organizzazione è apprezzata come dato fattuale dimostrativo del precedente radicamento della deliberazione e della condivisione di essa da parte di tutti gli esecutori. Così si era già espressa la giurisprudenza in un caso del tutto sovrapponibile:
«Non è esclusa l'aggravante della premeditazione quando, ricorrendo un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, l'agente esegua il delitto già programmato in seguito ad un occasionale incontro con la vittima». (Sez. 1, n. 16142 del 24/01/2017, dep. 2018, Bidognetti, Rv. 273110 - 01) Pertinente rispetto al caso di specie anche la sentenza in cui si afferma che «elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato». (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149 - 01) Inoltre in linea di principio, «in tema di omicidio, ai fini della configurabilità dell'aggravante della premeditazione, in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere. (Fattispecie relativa ad agente che aveva teso alla vittima un agguato, predisposto con mezzi e modalità indicative della persistenza della risoluzione criminosa, nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi il riconoscimento dell'aggravante, in presenza di un intervallo temporale di circa quaranta minuti tra l'insorgere del proposito omicidiario e la sua attuazione)». (Sez. 1, n. 3868 del 12/09/2024, dep. 2025, N., Rv. 287472 – 01; analogamente Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, dep. 2020, R., Rv. 278492 - 01) 2.2.
Carriola lamenta che non si fa cenno nella sentenza di secondo grado ai suoi motivi di appello sulla premeditazione, ma le ragioni della conferma dell’aggravante anche a suo carico sono state, comunque, esplicitate, apprezzando come attendibili e riscontrate le dichiarazioni che lo vedono presente nel luogo in cui fu eseguito il delitto, pronto a condividere il progetto ben studiato nei minimi dettagli, che prevedeva tra l’altro un suo specifico compito. Come ha riferito Carmine Cerrato, il giorno dell’omicidio Barretta egli si trovava nella casa di Cesare Pagano con quest’ultimo e, tra gli altri, anche con Antonio Caiazza e Lucio Carriola; avvisati da Ciro Caiazza dell’imminente arrivo di Barretta accompagnato da Carmine Pagano e da Davide Francescone, si misero tutti a disposizione di Cesare Pagano che «organizzò subito la situazione».
Dopo avere fatto sistemare a Cerrato l’autovettura in garage, Cesare Pagano ordinò ai presenti di posizionarsi. Poiché nell’appartamento, nel primo accesso sulla destra, vi era un salotto con un divano a due posti, Cesare Pagano disse a Carmine Amato e a Lucio Carriola di sedersi sul divano e mettere sotto il cuscino, ciascuno, una pistola, consegnando loro le due armi che erano state portate all’uopo poco prima da Ciro Caiazza. La descrizione della partecipazione di Carriola (cfr. pagine 29 e seguenti della sentenza di primo grado, che integra la conforme decisione dei giudici di secondo grado) prefigura, quindi, un’adesione di costui alle direttive di Amato, frutto della tempestiva pianificazione dell’esecuzione del proposito omicidiario già elaborato e condiviso prima che si creasse l’occasione per il tranello in danno della vittima.
Gli argomenti proposti nel ricorso di Carriola non tengono conto dei chiari principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali «l'aggravante della premeditazione si applica anche al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato nel caso in cui lo stesso abbia acquisito, prima che si sia esaurito il proprio apporto volontario all'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione». (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761 – 02; analogamente Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri, Rv. 271952 – 01;
Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, C., Rv. 262383 - 01). Il motivo sin qui esaminato, comune a tutti i predetti ricorrenti, deve essere quindi respinto.
3. Non miglior sorte può avere la censura formulata da tutti i ricorrenti che deducono l’erroneità del riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nonostante fosse emerso che i motivi del delitto erano tutti riconducibili ad una questione personale tra gli Amato e il Barretta. Il delitto maturò a seguito dell’affronto di Barretta a Raffaele Amato, ma tale mancanza di rispetto, come spiegano i giudici di merito con percorso argomentativo immune da vizi, non andava sanzionata per banali ragioni di rivalità personali; andava, invece, lavata con il sangue perché integrava una forma di insubordinazione alla cosca e il coinvolgimento di altri associati è prova dell’avvalimento dei mezzi e dei metodi dell’organizzazione mafiosa e al contempo indizio confermativo del fine.
In ogni caso, anche se l’interesse fosse stato esclusivamente personale, le modalità di esecuzione che attivano i rapporti gerarchici e di collaborazione tra appartenenti alla stessa cosca comportano, comunque, l’applicazione dell’aggravante, come correttamente rilevato dai giudici di merito. E difatti «l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è configurabile nel caso di condotte eziologicamente collegate all'azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più pronta e agevole commissione del reato e non in quello di mera connotazione mafiosa dell'azione o mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti dell'organizzazione mafiosa». (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761 - 01).
4. E’ fondato il motivo, anch’esso comune a tutti i ricorsi, con il quale si denuncia violazione dell’art. 606, comma 1 lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e 160, cod. pen. A differenza del reato di detenzione di arma comune da sparo, che era stato dichiarato estinto, i giudici di merito avevano escluso la prescrizione di quello di porto di arma comune da sparo, perché avevano considerato idonei ad integrare i requisiti dell’atto interruttivo ai sensi dell’art. 160 cod. pen. gli interrogatori resi dai collaboratori di giustizia coimputati, Carmine Cerrato cl. 71 e Antonio Caiazza. Secondo la difesa, le dichiarazioni in essi contenute, pur avendo ad oggetto l’omicidio Barretta, non erano state precedute da una contestazione chiara e precisa dei fatti addebitati e quindi non potevano essere considerati interrogatori contenenti la contestazione di tale reato.
La doglianza evidenzia in effetti un’erronea applicazione dell’art. 160 cod. pen. da parte dei giudici di merito. Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824 – 01, afferma che «le dichiarazioni rese in sede di presentazione spontanea all'autorità giudiziaria, equivalendo "ad ogni effetto" all'interrogatorio, sono idonee ad interrompere la prescrizione, purché l'indagato abbia ricevuto una contestazione chiara e precisa del fatto addebitato, in quanto gli atti interruttivi indicati nell'art. 160 cod. pen. si connotano per essere l'esplicitazione, da parte degli organi dello Stato, della volontà di esercitare il diritto punitivo in relazione ad un fatto-reato ben individuato e volto a consentirne la conoscenza all'incolpato. (In motivazione è stato chiarito che per valutare il coefficiente di specificità della contestazione deve essere considerato lo sviluppo delle indagini e l'attuale stato del procedimento)».
Come si legge nella motivazione della sentenza sopra citata, la contestazione può avvenire anche nel corso dell’escussione quando «sono stati enunciati – e, via via, puntualmente esaminati ed addebitati – determinati fatti», e quando «i termini delle raccolte specificazioni (…) sono stati, poi, puntualmente trasfusi nei (…) capi di imputazione». Passando in esame i casi sottoposti alle Sezioni unite, si comprende che l’enunciazione dei fatti, anche attraverso la specificazione degli elementi nel corso dell’interrogatorio, deve essere adeguatamente delimitata; tanto che nella predetta sentenza si prende in esame prima la sommaria descrizione della condotta in una provvisoria imputazione formulata in un decreto di perquisizione e poi la si confronta con gli elementi di dettaglio contestati con apposite domande anche alla luce di quanto emerso nel corso delle indagini e dello stesso interrogatorio.
Con una conclusiva verifica di corrispondenza tra la condotta così risultante e quella descritta nel capo di imputazione successivamente formulato. La necessità di una contestazione connotata da profili di adeguata specificità, che non si limiti ad una generica indicazione di una norma violata o di un episodio nel quale il soggetto potrebbe essere coinvolto, è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha successivamente dato continuità ai principi posti dalle Sezioni unite e che ha, per esempio, affermato: «le dichiarazioni rese dall'indagato spontaneamente presentatosi all'A.G. richiedono il rispetto delle garanzie difensive solo in caso di contestazione chiara e precisa del fatto addebitato ai sensi dell'art. 374, comma 2, cod. proc. pen., risultando, in tale ipotesi, equipollenti a quelle rese in sede di interrogatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la precedente notifica all'indagato di un decreto di perquisizione e sequestro non costituisse la contestazione, in forma chiara, di uno specifico fatto)» (Sez. 3, n. 47012 del 13/07/2018, P., Rv. 274198 - 01).
Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve concludersi che la mera sollecitazione al collaboratore di giustizia, in sede di redazione del verbale illustrativo, a riferire degli omicidi che ha commesso e il successivo invito a riferire i dettagli di un omicidio indicati tra quelli di cui egli è in grado di riferire non valgono ad integrare i requisiti dell’atto equipollente all’interrogatorio ai fini dell’interruzione della prescrizione secondo le disposizioni dell’art. 160 cod. pen. Nel caso di specie, si rileva che nel verbale delle dichiarazioni di Carmine Cerrato cl. 71 del 26/06/2014, formato nell’ambito di un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato, si trovano enumerati numerosi fatti di reato, spesso enunciati e non meglio approfonditi.
Lo stesso può dirsi per il verbale delle dichiarazioni di Antonio Caiazza del 28/01/2016. A Carmine Cerrato fu rivoltaun’unica domanda sul fatto oggetto del presente giudizio: «è in grado di riferire sull’omicidio Barretta Luigi commesso nel 2005?»; ha poi fatto seguito la ricostruzione svolta spontaneamente e senza interruzioni dal collaboratore, che, per quanto sentito come indagato di reato connesso, è stato sollecitato con un generico invito a fornire le notizie a sua conoscenza. In questo contesto non possono trarsi elementi adeguatamente espliciti della volontà dell’ufficio inquirente di procedere a suo carico in relazione ad una sua condotta di concorso nel delitto oggetto di investigazione.
Non vi è pertanto alcuna contestazione né tantomeno un invito ad esporre le proprie discolpe (o le eventuali ammissioni) rispetto al fatto contestato. Non ricorre quindi alcuno degli elementi per i quali il noto dettato dell’art. 374, comma 2, cod. proc. pen., ha consentito alla giurisprudenza di equiparare le dichiarazioni spontanee all’interrogatorio sul piano degli effetti interruttivi (recita la citata norma: «Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto ad interrogatorio.
In tale ipotesi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364».). Lo stesso può dirsi con riguardo all’interrogatorio di Antonio Caiazza, preceduto solo dalla domanda: «vuole riferire in ordine all’omicidio di Barretta Luigi, commesso nel 2005?». Escluso quindi ogni effetto interruttivo derivante da questi verbali, il primo atto interruttivo deve considerarsi la richiesta di rinvio a giudizio, recante la data 23/06/2021; tenuto conto del termine di prescrizione di anni quindici, calcolato secondo le regole più favorevoli rispetto alla disciplina introdotta dalla legge n. 251/2005, il reato di porto d’arma comune da sparo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto fin dal 09/05/2020.
La sentenza va sul punto annullata senza rinvio per prescrizione del reato di cui al capo Il venir meno di questa fattispecie non incide sulla pena inflitta dalla Corte di assise di appello di Napoli, che aveva già escluso il reato di detenzione illegale di armi e che in relazione al reato di porto illegale di armi aveva ritenuto che l’aumento figurativo sulla pena dell’ergastolo da infliggere per l’omicidio pluriaggravato poteva quantificarsi in due anni, con ciò non consentendo, alla luce del dettato dell’art. 72, comma secondo, cod. pen., l’applicazione dell’isolamento diurno.
In considerazione del rito prescelto la pena dell’ergastolo era stata poi ridotta a trent’anni. Sicché la prescrizione del reato di porto illegale di armi non produce alcun effetto sul trattamento sanzionatorio.
5. Sono infondate le ulteriori censure relative al trattamento sanzionatorio, formulate sotto vari profili dai ricorrenti Carmine Amato, Ciro Caiazza, Carmine Pagano ed Enzo Notturno. Carmine Amato lamenta che, nonostante la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, il provvedimento impugnato non ha specificamente verificato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del beneficio e ha motivato con affermazioni del tutto generiche, negandolo agli imputati indistintamente, senza tenere conto del fatto che egli aveva comunque ammesso gli addebiti in un interrogatorio reso prima della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio.
Analoghi argomenti propongono Carmine Pagano, anch’egli sottoposto ad interrogatorio per ammettere gli addebiti prima della richiesta di rinvio a giudizio, Enzo Notturno, che sostiene di avere ammesso anche diversi delitti, oltre l’omicidio Barretta, di essersi dissociato, e di avere reso dichiarazioni più dettagliate di quelle sino ad allora acquisite, e Ciro Caiazza, che ricorda di avere ammesso i fatti in un manoscritto trasmesso alla Direzione Distrettuale antimafia di Napoli precedente alla richiesta di rinvio a giudizio. Questa Corte rileva preliminarmente e in linea di principio che è infondata la pretesa che il giudice di merito si faccia carico di motivare il diniego del beneficio di cui all’art. 62-bis cod. pen., perché «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610 – 01). Oltre alla preclusione che impedisce al giudice di limitarsi a prendere atto dell’incensuratezza per fondare la sua decisione di concedere le circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. (che ha superato la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell’incensurato in assenza di elementi negativi), deve rilevarsi che la disposizione normativa, come riformulata e come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, richiede concreti elementi positivi a favore dell’imputato per giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, tanto che il giudice, dopo averne constatato l’assenza, non è tenuto nemmeno a motivare sulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell’08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01).
Orbene la Corte territoriale nel presente giudizio non si è limitata a constatare l’assenza di elementi favorevoli per tutti i predetti imputati, ma ha evidenziato la particolare gravità della loro condotta, connotata da modalità di esecuzione che hanno unito l’inganno alla brutalità nella piena condivisione di strategie di supremazia criminale dall’elevata e allarmante riprovevolezza. I ricorrenti non adducono alcun elemento positivo che la Corte di assise di appello non abbia valutato, sostanzialmente richiedendo una rivalutazione nel merito dell’apprezzamento negativo – sul piano della condotta successiva al reato rilevante ex art. 133 cod. pen.
– delle dichiarazioni confessorie rese da ciascuno di loro. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che «di fronte ad un solido e indiscutibile quadro probatorio costituiscono una mera scelta strumentale, tutt’altro che indicativa di una presa di coscienza delle sofferenze sistematicamente procurate» (p. 13), formulando così un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, perché solidamente agganciato alla sequenza temporale delle acquisizioni investigative e delle successive scelte di difesa degli imputati, congruamente correlato all’apprezzamento dei contenuti delle confessioni ricavabile anche dalla sentenza di primo grado integralmente confermata e recepita in quella di secondo grado, e infine logicamente formulato in un’equilibrata valutazione di proporzione tra la gravità delle condotte e la tardività e la consistenza del contributo dichiarativo.
Sicché anche l’insistito riferimento al maggior numero di righe dedicate alla questione dagli imputati nei rispettivi atti di appello rispetto a quelle dedicate dalla Corte territoriale nella sentenza ris