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Sentenza — n. 41721/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court revokes suspended sentence due to subsequent crime committed within legal time limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41721/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal against the revocation of a conditional sentence suspension due to a new crime committed by the defendant. The defendant argued that the subsequent offense did not warrant revocation, but the court held that any new crime within the statutory period automatically triggers revocation under Italian law. Consequently, the formal revocation order was declared necessary to recognize a legal effect that occurred automatically upon the new conviction.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.; Art. 163 cod. pen.: The revocation of a conditional sentence suspension is automatic and declaratory when a new crime is committed within the prescribed period, regardless of whether the subsequent judgment explicitly addresses the revocation.

Parole chiave

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conditional sentence suspension automatic revocation subsequent crime declaratory effect penal execution time limits legal consequence revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.
Si riteneva che ricorresse l’ipotesi contemplata dall’art. 168, comma primo n.
Art. 163 cod. pen.
pen., che comporta la revoca di diritto del beneficio quando viene commesso un altro delitto nel termine previsto dall’art. 163 cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Nessun rilievo assume il fatto che la sentenza successiva, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., non abbia statuito sulla revoca né che l’accordo tra le parti sulla pena da applicare non contemplasse anche la revoca.
Art. 674 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
art. 163 cod. pen
pen., che comporta la revoca di diritto del beneficio quando viene commesso un altro delitto nel termine previsto dall’art. 163 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Nessun rilievo assume il fatto che la sentenza successiva, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., non abbia statuito sulla revoca né che l’accordo tra le parti sulla pena da applicare non contemplasse anche la revoca.
art. 168 cod. pen
Si riteneva che ricorresse l’ipotesi contemplata dall’art. 168, comma primo n.
art. 674 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, El Bouheli
pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura» (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, El Bouheli, Rv.
Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti
Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti, Rv.
Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, De Filippis
254688 e Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, De Filippis, Rv.
Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni
Già Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv.
Sez. 1, n. 2659 del 02/06/1994, Monelli
(Sez. 1, n. 2659 del 02/06/1994, Monelli, Rv.
Sez. 1, n. 19894 del 08/02/2022, Pmt c. Farina
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Sentenza — n. 1927/2025 — snpen
Italian Court annuls execution order regarding conditional sentence suspension revocation due to new crime. The court held that the execution judge must independently verify the existence of a new crime constituting grounds for revocation, regardless of whether the sentencing judge knew of it. The judgment clarifies that the prior judgment on the sentencing judge's knowledge does not bar the execution judge from ordering revocation based on a subsequent crime. The court ruled that the execution judge has a duty to ascertain the existence and suitability of a new crime as a legal ground for revocation, independent of whether the sentencing judge could have known of it. This decision establishes that the execution judge must independently verify the existence of a new crime constituting grounds for revocation, regardless of whether the sentencing judge knew of it. The court clarified that the prior judgment on the sentencing judge's knowledge does not bar the execution judge from ordering revocation based on a subsequent crime. The court ruled that the execution judge has a duty to ascertain the existence and suitability of a new crime as a legal ground for revocation, independent of whether the sentencing judge could have known of it. The court clarified that the prior judgment on the sentencing judge's knowledge does not bar the execution judge from ordering revocation based on a subsequent crime. The court ruled that the execution judge has a duty to ascertain the existence and suitability of a new crime as a legal ground for revocation, independent of whether the sentencing judge could have known of it. The court clarified that the prior judgment on the sentencing judge's knowledge does not bar the execution judge from ordering revocation based on a subsequent crime.
Sentenza — n. 4538/2022 — snpen
Italian Supreme Court annuls appeal order regarding conditional sentence suspension revocation due to incorrect application of temporal limits.
Ordinanza — n. 17423/2025 — snpen
Cassation Court dismisses appeal against mandatory revocation of suspended sentence due to new crime within five-year period.
Sentenza — n. 18245/2023 — snpen
Italian Court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to subsequent conviction exceeding limits.
Sentenza — n. 27342/2023 — snpen
Court rejects appeal claiming extinction of crime by law due to later conviction of new offense. Extinction requires final judgment within five years.

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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: BONFIGLIO CLAUDIO nato a COSENZA il 17/06/1997 avverso l'ordinanza del 28/05/2025 del GIP TRIBUNALEdi COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, Luca Tampieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 28/05/2025, emessa in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso a Claudio Bonfiglio con sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza in data 07/01/2020, irrevocabile dal 24/01/2020, in relazione alla pena di un anno di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

Si riteneva che ricorresse l’ipotesi contemplata dall’art. 168, comma primo n. 1, cod.pen., poiché era successivamente intervenuta sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza in data 18/10/2022, irrevocabile dal 10/01/2023, che aveva condannato Bonfiglio alla pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. La revoca era stata richiesta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ed era stata rigettata con una prima ordinanza del giudice dell’esecuzione, in ragione del fatto che i reati oggetto delle due sentenze non erano della stessa indole.

Tale decisione era stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 42677 del 14/09/2023, che aveva ribadito il principio per il quale «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura» (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, El Bouheli, Rv. 273383;

Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti, Rv. 254688 e Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, De Filippis, Rv. 240679). Nel successivo giudizio di rinvio, il giudice dell’esecuzione aveva di nuovo respinto l’istanza del Pubblico ministero, stavolta evidenziando che il giudice della cognizione della sentenza successiva aveva a disposizione nel suo fascicolo il certificato penale di Bonfiglio e poteva disporre la revoca; non avendolo fatto e non essendo stata impugnata sul punto la sentenza, il giudice dell’esecuzione riteneva di non poter più intervenire.

Anche tale decisione era stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 1927 in data 19/09/2024, dep. 2025, che affermava quanto segue: «È solo nell'ipotesi di revoca di cui all'art. 168, comma 3, cod. pen., in combinato disposto con l'art. 164, comma 4, cod. pen. (e, dunque, in caso di sospensione condizionale indebitamente concessa ab origine), che è necessario accertare se la causa ostativa preesistente fosse documentalmente nota al giudice della cognizione, verificando nel relativo fascicolo del giudizio, in tal caso essendo ostativo il giudicato sulla questione oramai formatosi (vedasi, per tutte, Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381-01). Nell'ipotesi in cui, invece, si discuta della revoca della sospensione condizionale per sopravvenienza, nel termine di legge, di un'ulteriore condanna rilevante ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1), prima parte, cod. pen., il giudice dell'esecuzione è tenuto ad accertarne l'esistenza e l'idoneità a costituire presupposto di diritto della revoca e, in caso affermativo, a provvedervi, a prescindere dal fatto che la revocabilità del beneficio fosse, o meno, rilevabile dagli atti in possesso del giudice emittente la nuova condanna, che ha una mera facoltà in tal senso (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Rv. 279053-01;

Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Rv. 264156-01; Sez. 1, n. 32411 del 20/06/2024, non massimata). La seconda sospensione condizionale, per quanto erroneamente accordata, non osta al rilievo (in sede esecutiva) che sia insorto il presupposto per la revoca della prima (su cui il giudice della nuova condanna non era tenuto doverosamente a pronunciarsi, essendo, come detto, una sua mera facoltà farlo)». Nel giudizio di rinvio definito con l’ordinanza oggi impugnata il giudice dell’esecuzione ha revocato il beneficio, riportandosi ai principi affermati dalla Corte di cassazione.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di Claudio Bonfiglio e con un unico motivo ha lamentato che il giudice dell’esecuzione non aveva tenuto conto del fatto che la sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza in data 18/10/2022, irrevocabile dal 10/01/2023 (che aveva condannato Bonfiglio alla pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen.) era stata emessa a seguito di patteggiamento che era stato accolto dal Giudice, senza revocare la sospensione condizionale già concessa. Si tratta quindi di una causa ostativa preesistente e non sopravvenuta, conosciuta da giudice, e pertanto non poteva dirsi ricorrente l’ipotesi di cui all’art. 168, comma primo n. 1, cod. pen. La sentenza della Corte di cassazione che aveva disposto il giudizio di rinvio si era pronunciata su un presupposto errato, dedotto dal ricorso del Pubblico ministero, e pertanto non poteva da essa conseguire la decisione di revoca.

3. Il Procuratore Generale, Luca Tampieri, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Per quanto risulta dal provvedimento, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza in data 18/10/2022, irrevocabile dal 10/01/2023, che aveva applicato a Claudio Bonfiglio la pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., e in conseguenza della quale si richiede la revoca della sospensione condizionale della pena già concessa allo stesso Bonfiglio con sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza in data 07/01/2020, irrevocabile dal 24/01/2020, ha ad oggetto fatti commessi nello stesso anno 2022, quindi in epoca successiva alla data di concessione del beneficio di cui si chiede la revoca.

Il dato temporale integra un elemento essenziale dell’ipotesi contemplata dall’art. 168, comma primo n. 1, cod. pen., che comporta la revoca di diritto del beneficio quando viene commesso un altro delitto nel termine previsto dall’art. 163 cod. pen. Trattandosi di revoca di diritto, al giudice dell’esecuzione resta solo di verificare la ricorrenza delle condizioni per le quali l’effetto si è prodotto e di emettere una pronuncia di contenuto dichiarativo. Nessun rilievo assume il fatto che la sentenza successiva, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., non abbia statuito sulla revoca né che l’accordo tra le parti sulla pena da applicare non contemplasse anche la revoca.

Tale omissione riguarda una statuizione doverosa, che avrebbe comunque avuto natura dichiarativa e che non avrebbe potuto essere condizionata dall’accordo delle parti. Già Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798 – 01 aveva affermato che «il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa e, conseguentemente, gli effetti di diritto sostanziale risalgono di diritto al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa, giacché la revoca formale non è che un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato» In questo senso, ad esempio, si era già affermato che «poiché la norma di cui all'art.445 cod. proc. pen., che nel procedimento speciale del cosiddetto "patteggiamento" pone dei limiti ai poteri autonomi del giudice, non esclude l'obbligo di revocare, ex art. 168 cod. pen., la sospensione condizionale della pena già concessa con precedente sentenza, legittimamente il giudice dell'esecuzione vi provvede, a richiesta del Pubblico Ministero.

E invero tale revoca costituisce un effetto penale della condanna, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha il potere-dovere di disporre perché il codice di rito equipara tale sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 ad una vera e propria pronuncia di condanna». (Sez. 1, n. 2659 del 02/06/1994, Monelli, Rv. 198900 - 01) L’effetto penale automatico non può essere, dunque, precluso dall’irrevocabilità della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., né può passare in giudicato e divenire intangibile quell’omissione. Tanto più se si pensa che «nel caso in cui la revoca di un beneficio sia prevista "ex lege" come obbligatoria e automatica, il pubblico ministero è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena coperta dalla misura di favore caducata, sempre che, nel contempo, richieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'art. 674 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma primo, cod. pen.)». (Sez. 1, n. 19894 del 08/02/2022, Pmt c.

Farina, Rv. 283092 - 01).

3. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, perché infondato, con conseguente condanna del ric