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Sentenza — n. 41716/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court order denying probation due to improper reliance on crime severity and prior record.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41716/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Brescia surveillance court's order denying Alessandro Borella probation, ordering a new trial. The lower court rejected the measure based on the severity of the crimes and Borella's prior convictions for similar offenses, while ignoring positive factors like his good conduct during home detention and the availability of alternative employment. The Supreme Court ruled that crime severity and past records cannot automatically preclude probation and that the lower court failed to adequately weigh the applicant's rehabilitative progress and other relevant social indicators.

Regesto Legislator

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Art. 47 Ord. pen.; In probation cases, the gravity of the crime, prior criminal record, and lack of guilty plea do not by themselves preclude the measure, and the court must assess whether a critical review of the past has been initiated rather than demanding a complete revision.

Parole chiave

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probation denial surveillance court prior criminal record crime severity rehabilitation assessment home detention alternative employment assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 47 Ord. pen.
Ha eccepito violazione di legge in relazione all’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione, in quanto il Tribunale di sorveglianza ha negato il beneficio nonostante l’irreprensibile condotta successiva al reato e l’idoneità della prospettiva lavorativa formulata, risultanti dalla relazione dell’U.E.P.E.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto
Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M.
Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, Naretto
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Borella Alessandro, nato a Bariano il 02/05/1961 avverso l’ordinanza del 24/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha concesso ad Alessandro Borella, sottoposto agli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., la misura alternativa della detenzione domiciliare, rigettando la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione all’espiazione della pena di anni tre e mesi sei di reclusione, irrogata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con sentenza del 4 luglio 2024, irrevocabile il 17 settembre 2024,per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, accertato nell’anno 2023, e per il reato di autoriciclaggio, commesso fino al 2022.

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto il ricorrente non meritevole della misura più ampia dell’affidamento in prova, reputando ostativi la gravità dei fatti e i precedenti penali del Borella, gravato da condanne per reati della stessa specie, commessi dal 2005 al 2009 e nel 2012. Ha altresì rilevato l’assenza di un valido contesto lavorativo, posto che a carico delle due società indicate dal condannato per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato risultavano irregolarità fiscali e societarie, concernenti condotte della stessa natura di quelle a fondamento dei reati in espiazione.

2. Avverso l’ordinanza il difensore di Alessandro Borella ha proposto ricorso, articolando un unico motivo di censura, riguardo al diniego della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale. Ha eccepito violazione di legge in relazione all’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione, in quanto il Tribunale di sorveglianza ha negato il beneficio nonostante l’irreprensibile condotta successiva al reato e l’idoneità della prospettiva lavorativa formulata, risultanti dalla relazione dell’U.E.P.E. e dalle informazioni dei Carabinieri di Romano di Lombardia, incentrando illogicamente la motivazione del rigetto sulla estrema offensività dei fatti e sulla pregressa condanna per reati di analoga natura.

Ha evidenziato che Borella aveva trascorso in regime di arresti domiciliari un anno e sei mesi, dal 23 gennaio 2024, senza dare adito a violazioni, venendo autorizzato dall’8 luglio 2024 a lasciare l’abitazione per prestare attività lavorativa con orario 9:00-17:00. Ha lamentato che il Tribunale abbia ritenuto inidonee le opzioni lavorative proposte, in ragione di irregolarità che avevano riguardato due delle imprese indicate dal condannato, omettendo di valutare la possibilità che l’instante prestasse attività lavorativa alle dipendenze della E.A.

Enterpise s.r.l., impresa sulla quale alcun elemento negativo era emerso dalle informazioni assunte per il tramite dei Carabinieri di Romano di Lombardia. Si è doluto dell’omessa valutazione dell’atteggiamento collaborativo assunto dal Borella nella fase delle indagini preliminari e dell’avvenuto risarcimento del danno, ritenuto congruo dal giudice della cognizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (così Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01, la quale ha chiarito, in motivazione, che il giudice, ai fini del giudizio prognostico circa il proficuo esito dell’affidamento, deve valutare i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 – 01;

Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 10/01/2014, Naretto, Rv. 258402 - 01). L’ordinanza impugnata si discosta dalle richiamate indicazioni giurisprudenziali, avendo ancorato il rigetto dell’affidamento in prova al servizio sociale alla gravità dei reati commessi, a risalenti precedenti specifici del condannato, all’inidoneità dell’occupazione lavorativa proposta alle dipendenze di due imprese interessate da irregolarità fiscali e societarie. Alcuna valutazione si rinviene nel provvedimento in ordine agli esiti della relazione socio familiare del competente U.E.P.E., al contegno successivo al reato e in costanza del trattamento cautelare, all’ulteriore opportunità lavorativa, pur prospettata, presso la E.A.

Enterpise s.r.l., estranea alle segnalate irregolarità: su questi aspetti il Tribunale di sorveglianza non ha appuntato la sua attenzione, mentre la motivazione avrebbe dovuto affrontare anche questi temi, ponendoli a raffronto con quelli valorizzati ai fini del diniego della misura più ampia.

3. L’ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Brescia per nuovo esame. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuo