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Sentenza — n. 41703/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal denying fridge access, ruling thermal pads suffice for health rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41703/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Dario Messina's appeal against a surveillance tribunal order denying him a refrigerator in his cell. Messina argued that thermal pads failed to adequately protect his constitutional right to health under Article 32 of the Constitution. The court ruled that the administrative choice to use thermal pads instead of a refrigerator does not infringe upon the detainee's subjective right to healthy nutrition.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis ord. pen.; Art. 32 Cost.: The denial of a refrigerator in favor of thermal pads in a differentiated regime does not violate the right to health, as it concerns organizational choices rather than a substantive right.

Parole chiave

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prison health rights differentiated regime thermal pads refrigerator denial Article 32 Constitution administrative organization subjective right imperativo di disponibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41-bis ord. pen.
2023, Rv 283974, secondo cui in tema di regime penitenziario differenziato previsto dall'art. 41-bis ord.
Art. 32 Cost.
Secondo la difesa l’attuale regolamentazione delle modalità di conservazione dei cibi non tutela in modo adeguato il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. .
art. 32 Cost
Secondo la difesa l’attuale regolamentazione delle modalità di conservazione dei cibi non tutela in modo adeguato il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. I n. 5691 del 17.11.2022
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Messina Dario nato a MAZARA DEL VALLO il 07/11/1984 avverso l'ordinanza del 22/05/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Roma vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost.Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza emessa in data 22 maggio 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto il reclamo introdotto dal Ministero della Giustizia avverso la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza (in data 8 gennaio 2024) nella procedura relativa a Messina Dario, detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art.41 bis ord.pen. . In particolare il Tribunale ha ritenuto non tutelabile – ai sensi della vigente disciplina normativa di cui all’art. 69 ord.pen. – la pretesa del detenuto di ottenere la disponibilità di un frigorifero all’interno della camera detentiva o, comunque, all’interno della Sezione (come era stato disposto dal Mag. di Sorv.). Ciò perché le modalità di refrigerazione dei cibi risultano attualmente assicurate attraverso la sostituzione quotidiana delle tavolette refrigeranti, dunque non viene in rilievo la necessità di tutela di un diritto soggettivo ma esclusivamente la scelta delle modalità di realizzazione del medesimo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Messina Dario. Il ricorso è affidato a una unica deduzione in tema di erronea applicazione di legge. Secondo la difesa l’attuale regolamentazione delle modalità di conservazione dei cibi non tutela in modo adeguato il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. . Vi era pertanto materia di intervento giurisdizionale, nelle forme esercitate dal Magistrato di Sorveglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. Il Collegio intende dare continuità alla linea interpretativa emersa in questa sede di legittimità sull’argomento, tesa ad affermare che la questione oggetto dell’intervento di tutela non attiene ad un diritto soggettivo, risultando adeguata la attuale modalità di conservazione dei cibi attraverso l’utilizzo delle tavolette refrigeranti In particolare va ribadito quanto affermato da Sez. I n. 5691 del 17.11.2022, dep. 2023, Rv 283974, secondo cui in tema di regime penitenziario differenziato previsto dall'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il diniego opposto dall'amministrazione penitenziaria alla richiesta del detenuto di utilizzare il frigorifero della sezione di assegnazione per la conservazione di cibi freschi e congelati, in luogo delle borse termiche con tavolette refrigeranti, ammesse all'interno della cella, trattandosi di disposizione organizzativa che non lede il diritto alla sana alimentazione del detenuto.

Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual