Cassation annuls execution order for lack of motivation regarding sentencing increase in continued offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution order regarding the quantification of the penalty increase for a satellite offense. The appellant argued that the four-month increase lacked justification compared to one-month increases for similar crimes in the base offense. The Court held that the judge failed to provide specific reasoning for the disparity, violating the duty to motivate sentencing increases under Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 c.p.; Art. 81, comma 2 c.p.: In sentencing for continued offenses during execution, the judge must explicitly motivate the specific increase for each satellite crime to ensure logical coherence and effective judicial control.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente Sul ricorso proposto da: Di Talia Riccardo nato ad Avellino il 15/09/1992 avverso l'ordinanza del 04/06/2025 del Tribunale di Avellino Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 giugno 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciando su istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse di Riccardo Di Talia, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra le sentenze di seguito indicate:
1) Corte di appello di Napoli del 13 marzo 2019, irrevocabile il 6 settembre 2019, con la quale è stata inflitta la pena di tre anni e sei mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 74, comma 6, 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi a Gesualdo dal dicembre 2010 all’aprile 2014;
2) Tribunale di Avellino del 20 giugno 2019, irrevocabile il 6 marzo 2021, relativa alla pena di otto mesi di reclusione e 800 euro di multa per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso a Gesualdo il 26 maggio 2016. Ravvisate le condizioni per l’affermazione della unicità del disegno criminoso e, dunque, per l’unificazione dei reati ai sensi dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., il giudice dell’esecuzione ha ritenuto più grave l’imputazione di cui alla prima sentenza (assunta come pena base), aumentando la pena, per l’ulteriore reato di cui alla seconda, nella misura di quattro mesi di reclusione.
2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Riccardo Di Talia, per mezzo del proprio difensore, eccependo il difetto assoluto della motivazione con riferimento alla quantificazione della pena. In particolare, eccepisce che l’aumento in continuazione è stato determinato nella misura di quattro mesi di reclusione, a fronte di un aumento per i più gravi reati satellite di cui alla prima sentenza (unificati in sede di cognizione) determinato nella misura di un mese di reclusione, pur avendo avuto ad oggetto sostanza stupefacente di identica natura. Ciò, a fronte della carenza di ogni giustificazione.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento, relativamente alla quantificazione dell’aumento a titolo di continuazione operato dal giudice dell’esecuzione per il reato giudicato con la sentenza sub 2).
2. Invero, nel fissare, in concreto, l’aumento di pena nella misura di quattro mesi di reclusione (quattro mesi in meno rispetto alla sanzione determinata in sede di cognizione), il giudice dell’esecuzione ha omesso ogni motivazione limitandosi ad indicare il mero dato quantitativo della pena, impedendo, così, di verificare in base a quali parametri ha effettuato l’operazione. La censura proposta è, dunque, fondata atteso che essa coglie le carenze motivazionali dell’ordinanza in quanto il provvedimento non è coerente rispetto all’orientamento al quale il Collegio intende prestare, ancora una volta, adesione, secondo cui «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (fra le molte e le più recenti, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216;
Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316; principi recepiti ora, da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Il dato non integra un vizio meramente formale, tenuto conto del fatto che la natura del reato unificato è identica a quella dei reati satellite giudicati con la sentenza della Corte napoletana e che le violazioni risultano commesse, per come desumibile dalla stessa ordinanza impugnata, nel medesimo contesto familiare. Per ciascun reato giudicato in sede di cognizione, il giudice dell’esecuzione ha quantificato la pena nella misura di un mese di reclusione, mentre per l’omogeneo reato di cui alla sentenza sub 2) la pena, senza che sia stata espressa alcuna specifica motivazione, è stata quantificata nella misura del quadruplo, con conseguente immotivata incongruenza tra gli aumenti determinati a titolo di reati satellite del più grave delitto associativo di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.
3. Da quanto esposto, in coerenza con le conclusioni rassegnate anche dal Procuratore generale, consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente alla quantificazione della pena a titolo di continuazione, con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo giudizio che tenga conto, in sede di determinazione dell’aumento in continuazione per il reato giudicato con sentenza del Tribunale di Avellino del 20 giugno 2019, dei principi di diritto sopra ampiamente richiamati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'entità della pena determinata per il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Avellino in data 20 giugno 2