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Sentenza — n. 41609/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific reasoning on sentencing increases in continued crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41609/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's reasoning on sentencing increases was sufficient. The appellant argued the judge failed to justify the specific increase amounts for satellite crimes, yet the court found the reasoning met statutory requirements. Consequently, the appeal was rejected as generic and unsupported by concrete evidence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: In proceedings for the execution of a continued crime, the executing judge must motivate both the base penalty and the specific increases for satellite offenses, but a generic claim of insufficient reasoning without concrete counter-evidence renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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continued crime sentencing execution proceedings insufficient reasoning appellate review inadmissible appeal riduzione della pena adeguamento della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
- è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod.
art. 416-bis cod. pen
Individuata, quale pena base, quella più grave di otto anni di reclusione inflitta con la sentenza di cui al punto 1) per il reato associativo di cui all’art. 416-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020
pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021
Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Felli Sabato nato a NAPOLI il 18/06/1985 avverso l'ordinanza del 09/12/2024 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 dicembre 2024 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta, presentata nell’interesse di Sabato Felli, di applicazione dell’istituto della continuazione tra le seguenti sentenze emesse dalla Corte di appello di Napoli: 1) 15 maggio 2023, irrevocabile il 2 aprile 2024, di condanna alla pena di otto anni di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.; 2) 19 ottobre 2021, irrevocabile il 13 dicembre 2022, di condanna alla pena di cinque anni di reclusione per i reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. e delitto in materia di armi, aggravato ai sensi dell’art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ritenuti in continuazione. Per l’effetto, ha rideterminato la pena finale in complessivi undici anni e quattro mesi di reclusione.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Sabato Felli, per mezzo del proprio difensore, avv. Dario Carmine Procentese, articolando un unico motivo, con il quale ha eccepito mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in punto di determinazione degli aumenti di pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione. Pur avendo correttamente individuato la violazione più grave quale pena base, il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di indicare il percorso giustificativo sull’aumento a titolo di continuazione, in considerazione, soprattutto, della sua entità che avrebbe imposto al giudice un più rigoroso obbligo di motivazione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La censura di carenza e illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, in punto di rideterminazione della pena derivante dal riconoscimento del vincolo della continuazione, è generica e manifestamente infondata. Individuata, quale pena base, quella più grave di otto anni di reclusione inflitta con la sentenza di cui al punto 1) per il reato associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen., il giudice dell’esecuzione ha proceduto alla quantificazione degli aumenti in continuazione per i fatti giudicati con la sentenza di cui al punto 2), in complessivi tre anni e quattro mesi di reclusione.

Nello specifico, ha determinato un aumento pari a tre anni per il reato associativo e a quattro mesi per quello relativo alle armi, avuto riguardo alla durata del reato associativo, contestato dal 2012 al 2015, e al significativo apporto fornito al clan. Pertanto, deve ritenersi osservato il principio per il quale «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216-01; il principio generale è quello affermato da Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01). Il ricorrente non ha allegato diversi, ulteriori e concreti elementi che avrebbero potuto indurre il giudice dell’esecuzione a determinare un aumento di pena inferiore, così risolvendosi il ricorso, di fatto, in una censura aspecifica. Né è stata confutata, a fronte della valorizzazione degli elementi evidenziati, la loro fondatezza. Pur dovendosi condividere l’orientamento secondo cui «in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice che, per il reato-satellite, ritenga di applicare un aumento di pena prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione, è tenuto a fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entità di detto aumento, atteso che il riconoscimento del medesimo disegno criminoso implica, di per sé, una minore offensività della condotta illecita aggiuntiva (Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017, dep. 2018, Manganaro, Rv. 273050-01), nella fattispecie in esame non si ravvisa alcun difetto di motivazione, atteso che il giudice dell'esecuzione ha irrogato un aumento per la continuazione pari, in definitiva, ai due terzi della pena di cui alla cognizione, con motivazione rimasta totalmente pretermessa da una qualsiasi specifica critica nel ricorso introduttivo che si è limitato a descrivere il predetto aumento come «considerevole».

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc