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Sentenza — n. 41608/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against dismissal of continuatio request based on new co-defendant judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41608/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's order dismissing Vincenzo Salzano's request for continuatio between his crimes and those of co-defendant Andrea Andolfi. Salzano argued that a new judgment recognizing continuatio against Andolfi constituted a novum not present in his previous rejected request. The court held that the mere repetition of a request does not preclude examination when new factual elements, such as a subsequent judgment on a co-defendant, are introduced to justify the extension of favorable sentencing effects.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; In matters of the extensive effect of appeal, the presumption of the uniqueness of the conviction sentence cannot be interpreted in a rigidly formal sense, and the extension of the effects of a favorable judgment cannot be excluded in the presence of other legal conditions, provided the procedural situation of the interested defendant has developed in a manner entirely consistent with that of the original co-defendants.

Parole chiave

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continuatio reati effetto estensivo impugnazione giudicato penale novum processuale giudice esecuzione criminalità persistente recidiva nell'infrazione sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
art. 416-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8861 del 11/02/2015, Rastoder
Sez. 4, n. 285 del 23/01/1998, Ismail Badawi
Sez. 5, n. 12895 del 13/02/2002, Armenise
210392 – 01; così anche Sez. 5, n. 12895 del 13/02/2002, Armenise, Rv.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: SALZANO VINCENZO nato a NAPOLI il 05/03/1969 avverso l'ordinanza del 12/06/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata nell’interesse di Vincenzo Salzano, volta al riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati con: - sentenza del 27/06/2017 della Corte di assise di appello di Napoli, in riforma della sentenza del 03/02/2016 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, passata in giudicato il 02/10/2019, di condanna alla pena di anni nove di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., posto in essere con condotta perdurante, dal giugno 2000 al marzo 2015; - sentenza del 31/01/2019 della Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del 15/03/2017 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 15/03/2017, di condanna alla pena di anni otto di reclusione, per il reato di estorsione con aggravante mafiosa, accertato fino al 23/10/2014.

La decisione di fonda sul ritenuto carattere meramente ripetitivo dell’istanza, rispetto a quella già formulata in data 22/02/2021 e disattesa con provvedimento del 15/03/2022.

2. Ricorre per cassazione Vincenzo Salzano, a mezzo dell’avv. Michele Basile, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, per esser stato ignorato un elemento di novità, rispetto alla prima decisione reiettiva, allegato all’istanza decisa con il provvedimento impugnato. Tale novum è rappresentato dalla sentenza n. 44/21 della Corte di assise di appello di Napoli del 21/05/2021, che – in riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli – ha riconosciuto al coimputato Andrea Andolfi la continuazione, con riferimento alle medesime ipotesi criminose in relazione alle quali era intervenuta la condanna a carico di Salzano.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, sostenendo non essere sufficiente la produzione di una sentenza pronunciata nei confronti di altro imputato, perché possa essere ritenuto superato l’effetto preclusivo della precedente ordinanza datata 15/03/2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Può evidenziarsi, riprendendo la sintesi già sussunta in parte narrativa, che i dati pacificamente emergenti dall’incarto processuale sono riassumibili nel modo che segue: - in data 22/02/2021, Salzano ha proposto istanza di unione in continuazione in sede esecutiva, tra i reati giudicati mediante le succitate sentenze (trattasi di un delitto associativo e di una ipotesi di estorsione) e tale richiesta è stata disattesa, con provvedimento adottato il 15/03/2022; - il condannato ha riproposto la medesima domanda, volta all’unificazione in continuazione dei reati di cui sopra, in data 22/01/2025 e, questa volta, è stata adottata una declaratoria di inammissibilità, mediante l’ordinanza impugnata, recante data 12/06/2025, sull’assunto che si trattasse della mera riproposizione della precedente istanza già disattesa; - il dedotto elemento di novità sarebbe rappresentato – secondo la prospettazione difensiva - dall’avvenuta unificazione in continuazione, relativamente ai medesimi fatti, disposta con sentenza emessa non a carico di Salzano, bensì dell’originario coimputato Andrea Andolfi.

Nell’atto di impugnazione, peraltro, la difesa ha rappresentato come la sentenza che ha riconosciuto la continuazione nei confronti di Andolfi risalga al 21/05/2021; essa quindi, logicamente, non avrebbe mai potuto essere allegata alla prima istanza presentata da Salzano il 22/02/2021. Pacifico è, pertanto, il fatto che la sentenza a carico di Andolfi sia stata posta all’attenzione del giudice dell’esecuzione solo in un secondo momento, ossia all’epoca della presentazione della seconda istanza formulata nell’interesse di Salzano. Ciò dovrebbe valere, attenendosi sempre alle argomentazioni su cui si fonda l’impugnazione, ad escludere in radice il ritenuto connotato di ripetitività della seconda domanda.

3. Giova ricordare il principio di diritto secondo il quale ‹‹In tema di effetto estensivo dell'impugnazione, il presupposto dell'unicità della sentenza di condanna non deve essere inteso in senso rigidamente formale, con la conseguenza che l'estensione degli effetti della sentenza favorevole non può essere esclusa in presenza delle altre condizioni di legge, in forza della mera contingenza di un'occasionale separazione delle diverse posizioni, quando la situazione processuale dell'imputato interessato a beneficiarne si sia sviluppata in modo del tutto conforme a quella degli originari coimputati›› Sez. 1, n. 8861 del 11/02/2015, Rastoder, Rv. 262831 – 01).

E dunque il giudice dell'esecuzione, a fronte di una richiesta sostanzialmente volta all’estensione, all'imputato nei cui confronti si è già formato il giudicato, degli effetti favorevoli – nel caso di specie, quanto al versante sanzionatorio - di altra successiva sentenza, pronunciata nei confronti di un originario coimputato, è tenuto a verificare in concreto, ossia con valutazione prettamente incentrata sul merito, se l'impugnazione proposta dal coimputato, culminata in un esito pur parzialmente favorevole, fosse o meno basata su motivi non esclusivamente personali (Sez. 4, n. 285 del 23/01/1998, Ismail Badawi, Rv. 210392 – 01; così anche Sez. 5, n. 12895 del 13/02/2002, Armenise, Rv. 221159 - 01).

Per contro, grava sull’interessato l’onere di chiarire se – e sotto quali specifici profili – la decisione inerente a un diverso soggetto, pur se chiamato a rispondere in altra sede del medesimo fatto, possa a lui stesso giovare.

4. Nella concreta fattispecie, trattasi come detto di soggetti giudicati separatamente, in relazione alle medesime ipotesi delittuose. Venendo in rilievo, dunque, una istanza di riconoscimento della continuazione, il compito dell’interessato consisteva nell’esporre le ragioni poste a fondamento dell’auspicata estensione, alla propria posizione, della decisione assunta in relazione all’originario coimputato. E appunto sotto tale profilo, la difesa aveva prospettato una serie di ragioni, che riteneva essere atte a consentire l’invocata estensione della decisione favorevole, in punto di unificazione sotto il vincolo della continuazione.

Si deve allora pacificamente escludere, in primo luogo, il carattere della ripetitività della seconda istanza, rispetto alla precedente richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione già disattesa, essendovi stata la precisa deduzione – ad opera della difesa - di un novum, costituito dalla decisione assunta nei confronti di Andolfi. Con le specifiche deduzioni contenute nell’istanza che ha dato avvio all’incidente di esecuzione, in definitiva, la Corte territoriale si sarebbe dovuta confrontare. Resta impregiudicato, ovviamente, il tema della eventuale condivisibilità della prospettazione difensiva, trattandosi di questione demandata alla valutazione esclusiva del giudice di merito.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, viene disposto – in accoglimento del ricorso – l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio, con piena libertà negli esiti, alla Corte di appello d