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Sentenza — n. 41607/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls GIP order for lack of absolute motivation due to sole reliance on prosecutor's opinion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41607/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP order rejecting Vito Ingrassetto's request for ordinary and telephone visits. The petitioner argued the decision was void for lacking absolute motivation because the judge merely cited the prosecutor's contrary opinion without independent reasoning. The court agreed, ruling that such orders require substantive justification beyond the prosecutor's non-binding view, leading to remittal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 7, Cost.; Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.: Decisions on detainee visit requests are appealable to the Court of Cassation but not to the Court of Appeal; they must contain absolute motivation and cannot rely solely on the prosecutor's opinion.

Parole chiave

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absolute motivation requirement prosecutor opinion non-binding detainee visit requests Cassation appeal admissibility GIP order annulment procedural nullity custodial measures diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 7, Cost.
Preliminarmente, deve ribadirsi che «i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art.
Art. 310 cod. proc. pen.
111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310 cod. proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misure cautelari.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Nel caso di specie, il ricorso è fondato poiché il provvedimento impugnato difetta dei requisiti minimi della motivazione per come imposto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. essendosi limitato il giudice adito a richiamare, a supporto della decisione, il parere espresso dal pubblico ministero.
art. 310 cod. proc. pen
111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310 cod. proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misure cautelari.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024
(Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024, P., Rv.
Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013
286514 – 01; Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep.
Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015
258823 – 01; Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015, Di Giovanni, Rv.
Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015
264388 – 01; Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, Avola, Rv.
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Ingrassetto Vito nato a MAZARA DEL VALLO il 13/10/1974 avverso l'ordinanza del 11/06/2025 del GIP TRIBUNALEdi Marsala Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto l’annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento dell’11 giugno 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala ha rigettato l’istanza di colloqui ordinari e telefonici presentata nell’interesse di Vito Ingrassetto, detenuto presso la Casa circondariale di Trapani.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Vito Ingrassetto, per mezzo del proprio difensore, eccependo la nullità per difetto assoluto di motivazione. In particolare, il giudice adito ha richiamato, a supporto della decisione, il parere contrario del pubblico ministero al quale ha attribuito significato decisivo ai fini del rigetto, avendo motivato la decisione solo «stante il parere del p.m.». Poiché nella materia in questione, il parere del pubblico ministero non ha valore vincolante, si sarebbe integrato il dedotto vizio di motivazione totalmente mancante.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Preliminarmente, deve ribadirsi che «i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310 cod. proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misure cautelari. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali provvedimenti non introducono divieti di comunicazione, ma decidono se i divieti conseguenti all'applicazione della custodia in carcere possano, in concreto, essere rimossi). (Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024, P., Rv. 286514 – 01; Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Stefani, Rv. 258823 – 01; Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015, Di Giovanni, Rv. 264388 – 01; Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, Avola, Rv. 265927 – 01, quest’ultima in fattispecie pressoché sovrapponibile a quella qui decisa).

3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato poiché il provvedimento impugnato difetta dei requisiti minimi della motivazione per come imposto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. essendosi limitato il giudice adito a richiamare, a supporto della decisione, il parere espresso dal pubblico ministero. Anche a volere ammettere l’ammissibilità di una motivazione per relationem, occorre considerare che, nel caso di specie, il pubblico ministero ha, a sua volta, articolato il proprio parere omettendo una qualsiasi motivazione, essendosi limitato a comunicare il proprio «parere contrario». Da quanto esposto, in conformità, peraltro, alle conclusioni del Procuratore generale, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala che si conformerà al principio generale fissato dalla norma processuale sopra citata. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale