Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41604/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to subsequent drug crimes within suspension period.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41604/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant, Jarmouni Abderahim, challenged the revocation of his conditional sentence suspension following a new conviction for multiple drug offenses. The court ruled that the subsequent crimes occurred within the five-year suspension period, satisfying the statutory requirement for revocation under Article 168 of the Penal Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 168, comma 1, n. 1) c.p.; Art. 616 c.p.p.: The revocation of a conditional sentence is justified if subsequent crimes committed by the beneficiary fall within the five-year suspension period, regardless of whether the new sentencing began before the original sentence became irrevocable.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional sentence revocation subsequent crimes five-year suspension period drug offenses cassation appeal inadmissibility revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 168, comma 1, n. 1) c.p.
Il giudice dell’esecuzione considerava, pertanto, integrata la causa di revoca del beneficio indicata dall’art. 168, primo comma, n.
Art. 616 c.p.p.
Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to da Jarmouni Abderahim, nato in Marocco il 26/02/1995 avverso l’ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava, nei confronti di Abderahim Jarmouni, il beneficio della sospensione condizionale della pena di un anno di reclusione e 1.800 euro di multa, inflitta con la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa n. 502/2020, irrevocabile dal 4 giugno 2020. Nei confronti di Jarmouni era stata successivamente pronunciata la sentenza del Tribunale di Lucca n. 436/2022, irrevocabile dal 17 gennaio 2025, di condanna alla pena di quattro anni e nove mesi di reclusione e 27.000 euro di multa per violazioni plurime del T.U. sugli stupefacenti, commesse tra il giugno 2020 e il maggio 2021. Il giudice dell’esecuzione considerava, pertanto, integrata la causa di revoca del beneficio indicata dall’art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen.

2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Mediante unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che «la commissione degli ulteriori reati per cui il Jarmouni è stato condannato successivamente risulta iniziata in epoca precedente alla data dell’irrevocabilità della prima condanna», onde mancherebbe il presupposto addotto a giustificazione della revoca del beneficio della sospensione condizionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. La sopravvenuta sentenza del Tribunale di Lucca accerta la commissione di più delitti, in concorso materiale tra loro e sanzionati con pena (anche) detentiva; e, come correttamente rilevato dal Procuratore generale requirente, ai fini dell’integrazione della causa, obbligatoria, di revoca del beneficio è sufficiente che uno o più di essi ricada nel periodo quinquennale di sospensione condizionale, come nella specie puntualmente verificatosi.

2. Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Monica Boni