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Sentenza — n. 41578/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to the defendant having already completed their sentence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41578/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant had already completed her sentence on July 23, 2025. Although the appellant argued that the lower court ignored her efforts to regularize the construction permit and her favorable social reintegration, the court found no standing to review the case. The decision rests on the principle that once a sentence is fully executed, the utilitarian interest in challenging the judicial decision ceases to exist.

Regesto Legislator

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Art. 568 comma 4 cod. proc. pen.; The interest in appealing a criminal judgment is extinguished when the sentence has been fully executed, rendering the appeal inadmissible due to lack of current standing.

Parole chiave

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suspended sentence revocation probationary assignment denial constructive regularization silence consent procedure procedural interest requirement sentence completion effect inadmissibility declaration assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 568 comma 4 cod. proc. pen.
Il requisito dell'interesse a impugnare (art. 568 comma 4 cod. proc. pen.) consta d'una essenza utilitaristica, protesa al conseguimento della finalità, perseguita dal soggetto legittimato e volta a rimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale (Sez.
Art. 47 Ord. pen.
2.1 Con il primo denuncia violazione dell’art. 47 Ord. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura alternativa.
Art. 20 comma 5 l.r.n. 4 del 2003
art. 568 comma 4 cod. proc. pen
Il requisito dell'interesse a impugnare (art. 568 comma 4 cod. proc. pen.) consta d'una essenza utilitaristica, protesa al conseguimento della finalità, perseguita dal soggetto legittimato e volta a rimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011
pen.) consta d'una essenza utilitaristica, protesa al conseguimento della finalità, perseguita dal soggetto legittimato e volta a rimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep.2012, Marinaj, Rv.
Sez. 1, n. 46887 del 22/10/2009
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996
non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997
206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLLODORO GIULIANA nato a TERMOLI il 12/07/1969 avverso l'ordinanza del 09/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTOIN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissettaha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di Giuliana Collodoro ed ha concesso la misura della detenzione domiciliare. A ragione, osservava che la più ampia misura alternativa richiesta in via principale non è adeguata, tenuto conto che la Collodoro, condannataper il reato di esecuzione di opere edilizie in assenza del permesso di costruire,non aveva ottemperato all’ordine di demolizione né aveva provveduto alla sanatoria e per tale ragione gli era stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Ricorre per cassazione Giuliana Collodoro, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Panepinto, articolando due motivi. 2.1 Con il primo denuncia violazione dell’art. 47 Ord. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura alternativa. Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato ha valorizzato in via esclusiva ai fini del diniego dell’affidamento in prova lo stesso elemento già a posto afondamento della revoca della sospensione condizionale - la mancata attivazione della ricorrente per la regolarizzazione urbanistica dell'opera abusiva - ed ha, invece, trascurato, in stridente contrasto con la richiamata giurisprudenza di legittimità, gli elementi utili per una valutazione prognostica favorevole ed in particolare:- l'accertata presentazione , già nel corso del giudizio di primo grado , di istanza voltaad ottenere la regolarizzazione, sotto il profilo urbanistico , della violazione;- l'intervenuta maturazione dei termini per il silenzio assenso alla sanatoria dell'opera abusiva; - la natura contravvenzionale del reato in esecuzione; - l'esiguità della pena detentiva inflittale; - l'assenza di precedenti condanne e di ulteriori iscrizioni di procedimenti penali a suo carico ; - il pieno reinserimento sociale;- lo svolgimento di attività lavorativa e la disponibilità a svolgere attività di volontariato in parrocchia; - il riconoscimento del disvalore dellacondotta tenuta in occ asione della consumazione dei reati in esecuzione .

In ogni caso, il Tribunale non ha chiarito quali peculiarità del caso concreto impedivano l’accesso ad una misurameno restrittiva della detenzione domiciliare . 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 47 Ord. pen. e dell’art.20,comma 5, l . r. n. 4 del 2003 , in tema di regolarizzazione dell'opera per effetto del silenzio –assenso. L'ordinanza impugnata non ha considerato che la ricorrente si era prontamente attivata, sin dal giudizio di condizione , per ottenere la regolarizzazione ediliziadell'immobile , inoltrando richiesta ai sensi della ricordata normativa regionale, applicabile al caso di specie, considerata la natura precaria dell'opera realizzata.

3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il requisito dell'interesse a impugnare (art. 568 comma 4 cod. proc. pen.) consta d'una essenza utilitaristica, protesa al conseguimento della finalità, perseguita dal soggetto legittimato e volta a rimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep.2012, Marinaj, Rv. 251693). Nel caso di specie, risulta dal certificato stato esecuzione della Procura della Repubblica di Gela che l ’ odierna ricorrente ha terminato di espiare la pena in regime di detenzione domiciliarein data 23 luglio 2025. Il venir meno dell'attualità della condizione detentiva incide irrimediabilmente sull'interesse a coltivare l'impugnazione, con conseguente declaratoria d'inammissibilità del ricorso, per fatto sopravvenuto (Sez.1, n. 46887 del 22/10/2009, Matichecchia, Rv. 245677).

4. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interess