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Sentenza — n. 41574/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls order for new trial to verify if late notice of conviction was validly served at elected domicile.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41574/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Pisa's order dismissing the request to suspend the execution of a criminal conviction. The appellant argued that the late notice of the conviction was void because it was served only to his lawyer, not at his elected domicile in Prato, which should have been verified before service. The court found the lower court's reasoning insufficient to determine if the domicile election was valid within the specific proceedings, thus ordering a new trial to verify these facts.

Regesto Legislator

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Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 162, comma 4, cod. proc. pen.: The election of domicile made during detention applies only to the specific proceedings where it was declared; if the notice of conviction was served solely to the defense counsel without prior verification of the domicile's suitability or its validity within that specific proceeding, the order must be annulled for a new trial to ascertain the procedural defect.

Parole chiave

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suspension of execution election of domicile late notice of conviction validity of service annulment of order criminal procedure code new trial domicilio di una parte

Disposizioni normative citate

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Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Ne consegue che l' elezione didomicilio fatta dal detenuto al momento della sua s carcerazione , ai sensi dell'art. 161,comma terzo, cod.
Art. 162, comma 4, cod. proc. pen.
La motivazione del provvedimento impugnato e gi atti trasmessi non consentonodi chiarire se , a prescindere dall ’ espulsione del condann a to , sia stata verificata,prima della notifica al suo difensore, l ’ inidoneità del domicilio eletto ai sensi dell’art. 162, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 25656 del 15/04/2025, Krashi Elkier
pen., impedisce all'imputatodi comunicare l'eventuale mutamento del luogo eletto» (Sez. 1, n. 25656 del 15/04/2025, Krashi Elkier, Rv.
01 Sez. 3, n. 3858 del 04/11/2015, Rivas
Sez. 6, n. 6104 del 09/01/2018, Ago
Sez. 6, n. 6104 del 09/01/2018, Ago,Rv.
Sez. 1, n. 51513 del 06/12/2019, Krypa Petrit
Sez. 2, n. 37479 del 14/05/2019, Costanzo
Sez. 6, n. 49498 del 15/10/2009, Santise
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Testo completo

hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: KUTIVADZEDAVIT (CUI 03UKERU) nato a SAMTREDIA( GEORGIA) il 30/01/1984 avversol'ordinanza del 03/02/2025 del TRIBUNALE di PISAuditala relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lettele conclusioni del PG SILVIA SALVADORI che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTOIN FATTO 1.Con l'ordinanza indicata nel preambolo il T ribunale di Pisa ha respinto la richiestacon la quale il difensore di Davit Kutivadze aveva chiesto la sospensione dell'esecuzionedella sentenza di condanna n. 1354 /2020 del 27 novembre 2 0 2 0 .

A ragione della decisione osserva che la predetta sentenza era divenuta irrevocabile in data 19 a prile 2021 perché il condannato non l'aveva tempestivamenteimpugnata nonostante la regola re notifica dell’ avviso di deposito tardivo in data 2 marzo 2021 sia al difensore di fiducia , tramite P ec , sia al condannato,con le modalità previste sensi dell'art . 161 , comma 4, cod. proc. pen. , quindipresso il difensore fiduciario, una volta accertato che Davit Kutivadze era statoespulso in data 9 novembre 2020 2.Ricorre Davit Kutivadze , per il tramite del difensore avv.

Roberto Nocent, articolandoun unico motivo c on cui denuncia violazione ed erronea applicazione dell'articolo670 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Evidenziache la notifica zione dell'avviso di deposito della sentenza posta in esecuzioneè affett a da null ità o inesi stenza po sto che il condannato , al momento dellascarcerazione che ha preceduto l'espulsione , aveva eletto domicilio in “ Prato viaSant'Anna n. 9 ”, come attestato dal registro della C asa circondariale di Prato indata 9 novembre 2020 ed aveva , per di più , fatto rientro in Italia poco dopo l'espulsione.

Lanotifica dell'avviso di deposito della sentenza, pertanto , doveva essere eseguitapresso il domicilio eletto o quantomeno prima della notifica al difensore difiducia dovevano effettuarsi le ricerche previste dall'articolo 161 , comma 4, cod. proc.pen. Lanullità dell ’ avviso di deposito tardivo ha impedito alla sentenza di divenire irrevocabilesicché l'ordine di esecuzione doveva essere sospeso . CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Risulta dagli a tti causa che : -Davit Kutivadze , al momento della s carcerazione - eseguita , per dare corso all’espulsione,in data 9 novembre 2020 , dura n te la pendenza del procedimento definitocon la sentenza del 27 novembre 2020 - aveva eletto domicilio in “Prato viaSant'Anna n. 9” ; -non erano intervenute successiv e comunica zioni da parte del condannato relative allavariazione del domicilio eletto ; -l’avviso di deposito tardivo della sentenza del Tribunale di Pisa , in data 27 novembre 2020,è stato no tificato , il 2 m arzo 2021 , al difensore di fiducia , ai sensi dell’art.161, comma 4, cod. proc. pen .

Intalepeculiare condizion e , la notificazione per essere valida avrebbe dovuto , invece, essere eseguita presso il domicilio eletto; è consolidato , infatti, nella giurisprudenzadi legittimità il principio secondo cui «la dichiarazione o l ’ elezione di domicilio mantiene i suoi effetti anche successivamente all'espulsione dell'imputato, non costituendo quest'ultima circostanza caso fortuito o forza maggioreche, ai sensi dell'art. 161, comma quarto cod. proc. pen., impedisce all'imputatodi comunicare l'eventuale mutamento del luogo eletto» (Sez. 1, n. 25656 del 15/04/2025, Krashi Elkier, Rv. 288173 - 01 Sez. 3, n. 3858 del 04/11/2015,dep. 2016, Rivas, Rv. 266085 – 01;

Sez. 6, n. 6104 del 09/01/2018, Ago,Rv. 272161 - 01) . Affinchétale principio sia applicabile è , tuttavia , necessario che l ’ el ezione o la dichiarazione di domicilio sia stata effettuata nell'ambito del medesimo procedimento;l’unae l ’ altra n on spiegano , infatti, alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti,sia pure geneticamente collegati a quello originario ( ex plurimis da ultimoSez. 1 , n. 51513 del 06/12/2019 , Krypa Petrit Rv. 277883 – 01 ; Sez. 2 - , n.37479 del 14/05/2019 , Costanzo, Rv. 277041 - 02 ) . Ne consegue che l' elezione didomicilio fatta dal detenuto al momento della sua s carcerazione , ai sensi dell'art. 161,comma terzo, cod. proc. pen., è limitata al procedimento nel quale è resa e nonestende i suoi effetti ad altri procedimenti, salvo che dall'atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell'interessato ( Sez. 6 , n. 49498 del 15/10/2009,Santise, Rv. 245650 – 01 ).

2. La motivazione del provvedimento impugnato e gi atti trasmessi non consentonodi chiarire se , a prescindere dall ’ espulsione del condann a to , sia stata verificata,prima della notifica al suo difensore, l ’ inidoneità del domicilio eletto ai sensi dell’art. 162, comma 4, cod. proc. pen. e se l ’ elezione di domicilio , documentata dall’estratto d el regis tro della Casa circondariale di Prato , sia intervenuta nello stesso procedimento in cui è stata emessa la sente nza n. 1354/2020 del 27 novembre 2020, oggettodella richiesta di sospensione . 3.Si impone, pertanto l’annullamento del l’ordinanza impugnata per nuovo giudizionel quale, applicando i principi sopra richiamati e d effettuando i necessari accertamentiin fatto , si valuti la fondatezza della richiesta di Davit Kutivadze . P.Q.M Annulla l'ordinanza impu