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Sentenza — n. 41563/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court rules that the Supervisory Magistrate, not the Execution Judge, has jurisdiction over early release for public utility work. The Execution Judge's refusal was based on a settled legal principle assigning this power to the Supervisory Magistrate.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41563/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the negative competence conflict admissible and ruled that the Florence Supervisory Magistrate holds jurisdiction over the case. The Execution Judge had previously declined competence, citing a principle that early release for public utility work falls under the Supervisory Magistrate's functional authority. The Court affirmed this established legal doctrine, rejecting the Execution Judge's objection and ordering the transfer of files to the Supervisory Magistrate.

Regesto Legislator

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Art. 28 cod. proc. pen.; The principle of double refusal establishes a negative competence conflict, and in cases involving early release for public utility work, jurisdiction belongs exclusively to the Supervisory Magistrate, not the Execution Judge.

Parole chiave

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negative competence conflict Supervisory Magistrate jurisdiction Execution Judge competence early release public utility Art. 28 code of criminal procedure vigilanza dell'autorità competente trasmissione per incompetenza categorie di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 28 cod. proc. pen.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Firenze, a sua volta, si è ritenuto incompetente e, consequenzialmente, ha sollevato conflitto negativo ex art. 28 cod. proc. pen.
Art. 665 cod. proc. pen.
Art. 63 legge 24 novembre 1981, n. 689
689 del 1981, rivisitate dalla riforma Cartabia (si veda, in particolare, l’art. 63 legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall’art.
Art. 71 comma 1 lett. m del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
689, come novellato dall’art. 71 comma 1 lett. m del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
art. 28 cod. proc. pen
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Firenze, a sua volta, si è ritenuto incompetente e, consequenzialmente, ha sollevato conflitto negativo ex art. 28 cod. proc. pen.
art. 665 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4960 del 12/10/1995, Passaro
Sez. 1, n. 1858 del 28/04/1992, Becchimanzi
202673; Sez. 1, n. 1858 del 28/04/1992, Becchimanzi, Rv.
Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Ardissone
Sez. 1, n. 34563 del 23/10/2025, Conflitto di competenza Gip Tribunale di Bologna – Magistrato di sorveglianza di Bologna
287687 – 01; nello stesso senso si sono espresse Sez. 1, n. 34563 del 23/10/2025, Conflitto di competenza Gip Tribunale di Bologna – Magistrato di sorveglianza di Bologna, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 34562 del 23/10/2025, Conflitto di competenza Gip Tribunale di Bologna – Magistrato di sorveglianza di Bologna
34563 del 23/10/2025, Conflitto di competenza Gip Tribunale di Bologna – Magistrato di sorveglianza di Bologna, non mass.; Sez. 1, n. 34562 del 23/10/2025, Conflitto di competenza Gip Tribunale di Bologna – Magistrato di sorveglianza di Bologna, non mass.;
Sez. 1, n. 30637 del 04/06/2025, Conflitto di competenza Gip Tribunale di Cosenza – Magistrato di sorveglianza di Cosenza
Sez. 1, n. 22662 del 17/06/2025, Quartararo
30637 del 04/06/2025, Conflitto di competenza Gip Tribunale di Cosenza – Magistrato di sorveglianza di Cosenza, non mass.; Sez. 1, n. 22662 del 17/06/2025, Quartararo, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 26963 del 16/04/2025, Canli
22662 del 17/06/2025, Quartararo, non mass.; Sez. 1, n. 26963 del 16/04/2025, Canli, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli
26963 del 16/04/2025, Canli, non mass.; Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, non mass.).
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Testo completo

la seguente sul conflitto di competenza sollevato da: MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di FIRENZE con ordinanza del 31/07/2025 nei confronti di TRIBUNALE di FIRENZEnel procedimento a carico di OLMI LUIGI nato a SAN PIERO A SIEVE il 30/01/1954: udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/07/2025, il Tribunale di Firenze in composizione monocratica - in funzione di giudice dell’esecuzione - ha declinato la propria competenza a provvedere sull’istanza presentata da Luigi Olmi e volta al riconoscimento della liberazione anticipata, con riferimento ad un periodo scontato con lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ex art. 56-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, per essere invece competente il Magistrato di sorveglianza, al quale ha disposto trasmettersi gli atti.

2. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Firenze, a sua volta, si è ritenuto incompetente e, consequenzialmente, ha sollevato conflitto negativo ex art. 28 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Firenze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza. Il principio di diritto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, è che le condizioni necessarie – ai fini della configurabilità del conflitto negativo – siano rappresentate dal doppio rifiuto di provvedere sulla medesima questione, in ragione della ritenuta propria incompetenza, espresso da due giudici, i quali si indichino reciprocamente come competenti; viene in tal modo a determinarsi la stasi del procedimento, che non può essere risolto senza l'intervento della Corte regolatrice (Sez. 1, n. 4960 del 12/10/1995, Passaro Rv. 202673; Sez. 1, n. 1858 del 28/04/1992, Becchimanzi, Rv. 190522). Tanto premesso in punto di ammissibilità del conflitto, deve dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Firenze.

2. Secondo quanto già sintetizzato in parte espositiva, viene in rilievo un conflitto negativo di competenza, inerente alla decisione circa la concedibilità della liberazione anticipata, nei confronti di un condannato ammesso al lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Il Giudice dell’esecuzione, adito dall’interessato, ha declinato la competenza in favore del Magistrato di sorveglianza. 2.1. La declinatoria di competenza pronunciata dal Giudice dell’esecuzione, in effetti, origina dall’applicazione di un principio di diritto più volte affermato da questa Corte.

Numerose sentenze, infatti, si sono espresse nel senso della concedibilità - al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità - della liberazione anticipata, con decisione ricompresa nell’ambito delle competenze funzionali assegnate al Magistrato di sorveglianza (si veda Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Ardissone, Rv. 287687 – 01; nello stesso senso si sono espresse Sez. 1, n. 34563 del 23/10/2025, Conflitto di competenza Gip Tribunale di Bologna – Magistrato di sorveglianza di Bologna, non mass.; Sez. 1, n. 34562 del 23/10/2025, Conflitto di competenza Gip Tribunale di Bologna – Magistrato di sorveglianza di Bologna, non mass.;

Sez., 1, n. 30637 del 04/06/2025, Conflitto di competenza Gip Tribunale di Cosenza – Magistrato di sorveglianza di Cosenza, non mass.; Sez. 1, n. 22662 del 17/06/2025, Quartararo, non mass.; Sez. 1, n. 26963 del 16/04/2025, Canli, non mass.; Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, non mass.). Questo Collegio, in realtà, non ravvisa ragioni per discostarsi da tale, ormai consolidato, orientamento di legittimità. 2.2. Giova solo aggiungere che il conflitto si cristallizza fra il Magistrato di sorveglianza e il Giudice che ha emesso il provvedimento dispositivo del lavoro di pubblica utilità; quest’ultimo, ovviamente, potrebbe non coincidere con il giudice dell’esecuzione inteso in senso proprio, ossia quello competente ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen., per ogni questione che si venga a porre in executivis.

È al giudice della cognizione della specifica sentenza dispositiva del lavoro di pubblica utilità sostitutiva, infatti, che spetta il compito di curarne l’esecuzione, secondo il dettato dell’art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen. e secondo le modalità dettagliate dalle norme della legge n. 689 del 1981, rivisitate dalla riforma Cartabia (si veda, in particolare, l’art. 63 legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall’art. 71 comma 1 lett. m del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Firenze, al quale dovranno essere trasmessi gli atti. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza