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Sentenza — n. 41551/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court allows appeal against dismissal of execution incident due to lack of lawyer signature authentication.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41551/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's dismissal of an execution incident regarding the unification of multiple facts. The lower court had declared the incident inadmissible because the defense lawyer's signature on the mandate was not authenticated, citing the defendant's alleged absence. The Court ruled that Article 96 of the Code of Criminal Procedure does not require such authentication for a lawyer's appointment made via signed declaration, thereby validating the defense and ordering a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 96 c.p.p.; The appointment of a defense lawyer based on a signed declaration by the accused does not require authentication of the lawyer's signature, as this requirement is not stipulated by law.

Parole chiave

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defense lawyer appointment signature authentication requirement execution incident dismissal unification of facts criminal procedure code requisito della firma esecuzione di atti autentici atto privo di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e) c.p.p.
Ricorre per cassazione Giovanni Burzì, con atto a firma congiunta degli avv.ti Giovanni Piccolo e Francesco Schimio, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 96 c.p.p.
Questa Corte ha ripetutamente chiarito come sia da ritenersi valida la nomina del difensore, laddove essa sia fatta su un foglio sottoscritto dall'indagato, pur se carente dell’autenticazione, atteso che tale ulteriore requisito non è richiesto dall'art. 96 cod.
Art. 24 Cost.
artt. 96 cod. proc. pen
pen., in relazione agli artt. 96 cod. proc. pen.
art. 96 cod. proc. pen
Questa Corte ha ripetutamente chiarito come sia da ritenersi valida la nomina del difensore, laddove essa sia fatta su un foglio sottoscritto dall'indagato, pur se carente dell’autenticazione, atteso che tale ulteriore requisito non è richiesto dall'art. 96 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Schimio; quest’ultimo, agendo nella veste di avvocato di fiducia, ha formulato una istanza ex art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15577 del 11/02/2011, Berloco
(Sez. 6, n. 15577 del 11/02/2011, Berloco, Rv.
Sez. 5, n. 32444 del 30/05/2001, La Macchia
250033 – 01; Sez. 5, n. 32444 del 30/05/2001, La Macchia, Rv.
Sez. 4, n. 10551 del 09/03/2021, Khalid Lamsahri
219929 – 01; sulla medesima direttrice interpretativa si è posizionata Sez. 4, n. 10551 del 09/03/2021, Khalid Lamsahri, Rv.
Sez. 6, n. 57546 del 21/12/2017, Spampinato
‹‹La nomina del difensore di fiducia fatta con dichiarazione sottoscritta dall'imputato e trasmessa all'autorità giudiziaria procedente a mezzo "pec" non richiede l'autenticazione della firma da parte del difensore››; giova menzionare anche Sez. 6, n. 57546 del 21/12/2017, Spampinato, Rv.
Sez. 5, n. 8205 del 18/01/2018, Mura
271729 – 01 e, infine, Sez. 5, n. 8205 del 18/01/2018, Mura, Rv.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: BURZI' GIOVANNI nato a CINQUEFRONDI il 07/01/1990 avverso l'ordinanza del 05/06/2025 del TRIBUNALE di PALMIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto l’annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palmi in composizione collegiale – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione presentato dall’avv. Francesco Schimio, nell’interesse di Giovanni Burzì, finalizzato all’unificazione sotto il vincolo della continuazione di più fatti ex art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, giudicati mediante tre distinte sentenze. La declaratoria di inammissibilità trae origine dalla ritenuta assenza di un valido mandato, essendosi rilevata l’assenza di sottoscrizione autenticata in quello conferito al suddetto difensore dal condannato, il quale è stato ritenuto versare in una condizione di latitanza.

2. Ricorre per cassazione Giovanni Burzì, con atto a firma congiunta degli avv.ti Giovanni Piccolo e Francesco Schimio, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 96 cod. proc. pen. e 24 Cost., per inosservanza o erronea applicazione di legge. L’art.96 cod. proc. pen. non prevede l’autentica della sottoscrizione ad opera del difensore; ciò vale, a maggior ragione, nel caso di soggetto latitante o irreperibile, ipotesi nelle quali il difensore non incontra l’assistito, ma riceve il mandato per iscritto, mediante lettera raccomandata 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La nomina quale difensore di fiducia dell'avv. Schimio è stata inviata a mezzo raccomandata, risultando sussunta in una dichiarazione sottoscritta dall'indagato, ma non autenticata dal difensore; tale nomina deve ritenersi valida, non rilevando neanche il fatto che la firma risulti illeggibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha ripetutamente chiarito come sia da ritenersi valida la nomina del difensore, laddove essa sia fatta su un foglio sottoscritto dall'indagato, pur se carente dell’autenticazione, atteso che tale ulteriore requisito non è richiesto dall'art. 96 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 15577 del 11/02/2011, Berloco, Rv. 250033 – 01; Sez. 5, n. 32444 del 30/05/2001, La Macchia, Rv. 219929 – 01; sulla medesima direttrice interpretativa si è posizionata Sez. 4, n. 10551 del 09/03/2021, Khalid Lamsahri, Rv. 280702 – 01, a mente della quale:

‹‹La nomina del difensore di fiducia fatta con dichiarazione sottoscritta dall'imputato e trasmessa all'autorità giudiziaria procedente a mezzo "pec" non richiede l'autenticazione della firma da parte del difensore››; giova menzionare anche Sez. 6, n. 57546 del 21/12/2017, Spampinato, Rv. 271729 – 01 e, infine, Sez. 5, n. 8205 del 18/01/2018, Mura, Rv. 272434 – 01, che ha così statuito: ‹‹È valida la nomina del difensore di fiducia, fatta dall'imputato con dichiarazione scritta, anche se mancante di autenticazione, non essendo tale requisito richiesto dall'art. 96 cod. proc. pen.››).

Nella concreta fattispecie, la nomina quale difensore di fiducia – corredata da firma leggibile dell’interessato - è stata inviata da Burzì all'avv. Schimio; quest’ultimo, agendo nella veste di avvocato di fiducia, ha formulato una istanza ex art. 671 cod. proc. pen. Correttamente, infine, nella nomina non è presente l’autenticazione, in quanto non prevista dal dato letterale dell’art. 96 cod. proc. pen. ed essendo ciò in linea con i principi di diritto da tempo fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, viene disposto l’annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palmi. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio