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Sentenza — n. 41547/2025 — snpen Generato dall'IA

Court of Cassation rules that the Tribunal of Surveillance has jurisdiction over the appeal regarding early release.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41547/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a negative competence conflict between the Judge of Surveillance and the Tribunal of Surveillance in L'Aquila regarding an appeal for early release. The Tribunal had incorrectly declared the appeal inadmissible and attempted to return the case, arguing the applicant had previously renounced the request in another jurisdiction. The Court held that the appeal is inherently impugnatory and must be decided on the merits by the competent Tribunal, rejecting any procedural regression.

Regesto Legislator

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Art. 32 cod. proc. pen.; Art. 668, 678 cod. proc. pen.: The Tribunal of Surveillance must decide on the merits of an appeal for early release and cannot decline jurisdiction or return the case to a lower magistrate when the appeal is impugnatory in nature.

Parole chiave

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competence conflict early release appeal impugnatory nature procedural regression Tribunal of Surveillance negative competence conflict devolutivity principle ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 32 cod. proc. pen.
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione dell'incidente di esecuzione promosso dal condannato, con ciò determinando una stasi superabile soltanto mediante una decisionedi questa Corte , ai sensi dell'art. 32 cod.
Art. 668, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 678 cod. proc. pen.
pen., richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen.„ analogamentea quanto avviene, in base all'art.
Art. 603 cod. proc. pen.
pen.„ analogamentea quanto avviene, in base all'art. 603 cod. proc. pen., in relazione ai poteri di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale del giudice dell'appello.
art. 32 cod. proc. pen
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione dell'incidente di esecuzione promosso dal condannato, con ciò determinando una stasi superabile soltanto mediante una decisionedi questa Corte , ai sensi dell'art. 32 cod.
art. 678 cod. proc. pen
pen., richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen.„ analogamentea quanto avviene, in base all'art.
art. 603 cod. proc. pen
pen.„ analogamentea quanto avviene, in base all'art. 603 cod. proc. pen., in relazione ai poteri di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale del giudice dell'appello.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 993 del 5.12.2011, Parisi, Rv. 251678
Sez. 1, n. 46904 del 10.11.2009, Chindamo, Rv. 245683
Sez. 1, n. 35120 del 05/06/2017, Verardi, Rv. 270999
Sez. 1, n. 51999 del 22/11/2019, Rv. 277882
Pertanto,il tribunale non può procedere alla restituzione degli atti al magistrato di sorveglianzaaffinché, acquisite le informazioni sui periodi di detenzione per i quali erastato richiesto dall'interessato il ristoro, decida nel merito (Sez. 1, n. 51999 del 22/11/2019, Rv. 277882; Sez.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIUDICE DI SORVEGLIANZA DI L'AQUILA nei confronti di: TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI L'AQUILAcon l'ordinanza del 30/09/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG GABRIELE MAZ ZOTTA che ha chiesto dichiarar si la competenzadel Tribunale di Sorveglianza d i L’Aquila . RITENUTOIN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il decreto indicato nel preambolo , il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila ha dichiara to inammissibile il reclamo proposto da Carmelo Balzano avversol'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza d i L’Aquila che aveva dichiarato , a sua volta,inammissibile la domanda di liberazione anticipata, in quanto già in precedenzaformulata a diverso ufficio di Sorveglianza (Santa Maria Capua Vetere) enelle more del procedimento oggetto di rinuncia da parte del l’interessato. Aragione della decisione Il Tribunale di sorveglianza osserva che la rinuncia operata da Balzano in altro procedimento « non ha certamente alcun effetto preclusivo sul merito dell’eventuale diritto alla liberazione anticipata » e che , pertanto, il M agistrato di sorveglianza avrebbe dovuto valutare «l’attualità dell’interessead ottenere una pronuncia e, in caso di vaglio positivo, verificare, previaeffettuazione della relativa istruttoria, la sussistenza dei presupposti per accordare il beneficio» .

Siffatta valutazione non p uò essere compiuta in prima battuta dal Tribunale adito per il reclamo , in quanto, diversamente, il detenuto perderebbela possibilità di reclamare l’eventuale decisione sfavorevole.

2. Il Magistrato di Sorveglianza , ricevuti gli atti, ha solleva to conflitto negativo,assumendo che sarebbe dovuto spettare al Tribunale di Sorveglianza, in applicazionedel principio devolutivo, decidere nel merito il gravame, piuttosto che determinareun regresso del procedimento .

3. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione dell'incidente di esecuzione promosso dal condannato, con ciò determinando una stasi superabile soltanto mediante una decisionedi questa Corte , ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto conl'affermazione della competenza del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila 4. E’ del tutto pacifico che il reclamo, nel sistema dell'ordinamento penitenziario,ha natura impugnatoria (ex pluribus, Sez. 1, n. 993 del 5.12.2011, Parisi,Rv. 251678;

Sez. 1, n. 46904 del 10.11.2009, Chindamo Rv. 245683, e , piùdi recente , Sez. 1, n. 35120 del 05/06/2017 , Verardi , Rv. 270999 – 01 ; Sez. 1, n.51999 del 22/11/2019 , Rv. 277882 - 01 ). Ne consegue che il tribunale di sorveglianza all'uopo investito è tenuto a deciderenel merito, assunte, se del caso, tutte le necessarie informazioni ai sensi dell'art.668, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen.„ analogamentea quanto avviene, in base all'art. 603 cod. proc. pen., in relazione ai poteri di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale del giudice dell'appello.

Pertanto,il tribunale non può procedere alla restituzione degli atti al magistrato di sorveglianzaaffinché, acquisite le informazioni sui periodi di detenzione per i quali erastato richiesto dall'interessato il ristoro, decida nel merito (Sez. 1, n. 51999 del 22/11/2019, Rv. 277882; Sez. 1, n. 35120 del 5/6/2017, Verardi, Rv. 270999). Ciò in quanto, diversamente opinando, il giudizio impugnatorio nella sostanza assumerebbe, del tutto arbitrariamente, un carattere rescindente, realizzandoun annullamento del provvedimento impugnato e il successivo rinvio algiudice del precedente grado per un nuovo pronunciamento.

La diversa soluzioneadottata dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila , oltre a contravvenire alprincipio devolutivo, introducendo un regresso della procedura in séinammissibile nel quadro generale sistematico, ma implica l’esercizio di fatto di poteri di annullamento del primo giudizio (quali quelli propri della sede di legittimità)assolutamente non previsti e del tutto inconferenti. D’altra parte, nella motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila a sostegno della decisione di "restituzione degli atti" dal Tribunaledi sorveglianza non si rinviene alcun accenno a lla fonte normativa di tale assuntopotere restitutorio, circostanza che rende apodittica la soluzione adottata .

5. Si impone pertanto, risolvendo il sollevato conflitto, di dichiarare che la competenzaa decidere sul reclamo proposto da spetta al Tribunale di Sorveglianza diL’Aquila e che la stessa non può essere declinata in caso di ritenuto difetto delle informazioninecessarie alla decisione. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila cu