Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41541/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding lack of translation, upholding language knowledge presumption from police records.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41541/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Ram Jagga's appeal against the execution judge's order denying nullity of a conviction based on alleged lack of translation. The appellant argued that foreign citizens cannot be presumed to know Italian without mandatory interpreter assistance, citing Art. 24 of the Constitution. The court ruled that language proficiency is a matter of merit assessable via police records and residence certificates, rejecting the claim of force majeure regarding the absence of a defense attorney.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 143 c.p.p.; Art. 175 c.p.p.: The court's assessment of a foreign defendant's knowledge of Italian is a non-censurable merit evaluation based on police records and residence data, not requiring automatic interpreter appointment.

Parole chiave

Generato dall'IA
language proficiency presumption right to translation foreign defendant rights police records evidence merit evaluation cassation Art. 143 c.p.p. Art. 175 c.p.p. difficoltà linguistiche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 143 c.p.p.
Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell’art. 143 cod.
Art. 175 c.p.p.
pen., con conseguente restituzione in termini , ex art. 175, comma 2, cod.
Art. 24 Cost.
Il ricorrente eccepisce la mancata traduzione degli atti in una lingua nota all’imputato erimarca che la presunzione di conoscenza della lingua italiana non può essere estesa al cittadino straniero, senza incorrere nella lesione del diritto di difesadi cui all’art. 24 Cost.
Art. 616 c.p.p.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Pace, affidando le censure a due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all ’ art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 143 cod. proc. pen
Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell’art. 143 cod. proc. pen.
art. 24 Cost
Il ricorrente eccepisce la mancata traduzione degli atti in una lingua nota all’imputato erimarca che la presunzione di conoscenza della lingua italiana non può essere estesa al cittadino straniero, senza incorrere nella lesione del diritto di difesadi cui all’art. 24 Cost.
art. 670 cod. proc. pen
È opportuno ricordare che la questione relativa alla validità del titolo esecutivo si distingue da quella riguardante la richiesta di restituzione nel termine per impugnare perché la prima — alla quale è dedicata la disciplina di cui all’art. 670 cod. proc. pen.
art. 175 cod. proc. pen
—trova la sua premessa nel difetto di conoscenza legale del provvedimento, mentre la seconda —regolata dall’art. 175 cod. proc. pen.
art. 629-bis cod. proc. pen
pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 17327 del 20/1/2023
Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021
269505 -01), che può anche basarsi su elementi risultanti da atti di polizia giudiziaria, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti (Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021, P., Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, Dong
Sez. 2, n. 7913 del 31/01/2017, Mejri
circa la conoscenza, da parte dell’imputato, della lingua italiana, non esige che ad effettuarlo sia direttamente l’Autorità giudiziaria, in quanto trattasi di una verifica di qualità e circostanze (tra le tante, Sez. 2, n. 7913 del 31/01/2017, Mejri, Rv.
Sez. 5, n. 52245 del 09/10/2014, Viharev
Sez. 5, n. 52245 del 09/10/2014, Viharev, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ram Jagga nato in India il 5/04/1974 avverso l’ordinanza del 14/05/2025 del Tribunale di Matera visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, P. Molino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnatail Tribunale di Matera, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza del ricorrente di ottenere la nullità della sentenza n. 992/2018 del 15 novembre 2018, con la quale Ram Jagga era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 12, comma 3, lett.

a) e d), comma 3-ter, lett. b), comma 5 d. lgs. n. 286 del 1998, 497-biscod. pen., con conseguente restituzione in termini , ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. La richiesta avanzata dal ricorrente, anche ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., si fonda sulla mancata conoscenza del contenuto del provvedimento a causa dell’omessa traduzione degli atti in una lingua comprensibileall’imputato. Il Giudice dell’esecuzione ha evidenziato che il ricorrente ha fornito le proprie generalità in assenza di un interprete, nominando, tra l’altro, anche un difensore di fiducia e rendendo dichiarazioni espressione della concreta conoscenza della lingua italiana;ha inoltre specificato che , nel corso del giudizio di primo grado, l’imputato avevasempre rinunciato a comparire e che, dagli atti, in ogni caso, era stata ricavata la conoscenza della lingua italiana, valutando la stabile presenza del ricorrente sul territorio italiano, come da certificato di residenza del 24 maggio 2017 (dal quale risultava l ’ iscrizione nelle liste anagrafiche dal 1° marzo 2010), in assenza di ulteriori dati obiettivi, emergenti dagli atti,da cui ricavare la mancanza di conoscenza della lingua italiana.

2. Avverso l ’ ordinanza impugnata il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, Avv. G. Pace, affidando le censure a due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all ’ art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell’art. 143 cod. proc. pen. e conseguente vizio motivazionale. Il ricorrente eccepisce la mancata traduzione degli atti in una lingua nota all’imputato erimarca che la presunzione di conoscenza della lingua italiana non può essere estesa al cittadino straniero, senza incorrere nella lesione del diritto di difesadi cui all’art. 24 Cost.

Si deduce che, anzi, la tutela del diritto di difesa è strettamente collegata alla conoscenza degli attie che questa non può ricavarsi soltanto dalle risultanze degli atti della Polizia giudiziaria. L’accertamentosvolto illo tempore dalla Polizia giudiziaria andava , invece, svolto dal giudice, in quanto Autorità tenuta alla verifica della conoscenza della lingua italiana da parte delcittadino straniero. Sicché, non potendosi ricavare tale conoscenza dalle risultanze,nel giudizio di primo e di secondo grado, si eccepisce la nullità della sentenza ex artt. 670 e 175, comma 2, cod. proc. pen. e si insiste per l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio. 2.2.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione. Il difensore ha prodotto all’udienza cameraledel 8 maggio 2024 i verbali del procedimento penale pendente dinanzi ad un ’ altra A utorità giudiziaria , che si svolgeva contemporaneamente al procedimento penale oggetto dell’ordinanza resa dal Tribunale di Matera. Si assume che,da tale documentazione, risulta che in quel procedimento pendente davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina era stato nominato un interprete di lingua indiana , ritenuto necessario assicurare all’imputato la comprensione e la conoscibilità di quanto accadeva nel corso del giudizio.

Del resto,le allegazioni difensive fanno sorgere dubbi circa la conoscibilità della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Matera e non rileva,a parere del ricorrente,la circostanza che l’assenza dell’imputato non aveva dato modo di accertare l’ignoranza della lingua italiana da parte del soggetto, di nazionalità indiana, per il quale la presunzione di cui all’art. 143 cod . proc . pen . non può operare. Ciò, nemmeno a fronte di circostanze evincibili dagli atti della polizia giudiziaria ( verbale di identificazione della persona sottoposta ad indagine , elezione del domicilio, nomina del difensore redatta il 4 ottobre 2013, verbale redatto da agenti di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Latina in data 1° agosto 2014).

3. Il Sostituto Procuratore generale, P. Molino, h a concluso con requisitoria scrittachiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è in fondato. È opportuno ricordare che la questione relativa alla validità del titolo esecutivo si distingue da quella riguardante la richiesta di restituzione nel termine per impugnare perché la prima — alla quale è dedicata la disciplina di cui all’art. 670 cod. proc. pen. —trova la sua premessa nel difetto di conoscenza legale del provvedimento, mentre la seconda —regolata dall’art. 175 cod. proc. pen. —postula che il procedimento che deve assicurare la conoscenza legale, sia corretto e validamente concluso e che si sia creata una divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione, tale da aver ostacolato la proposizione dell’impugnazione, non riconducibile ad un atto volontario del condannato (Sez. 1, n. 57650 del 29/09/2017, Bartolelli, Rv. 271913 -01;

Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, Kadric, Rv. 268251; Sez. 6, n. 19219 del 2/3/2017, Cobo, Rv. 270029 -01). È noto, poi, che, secondo la più autorevole giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 01) , le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l ’ incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.

In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l’istanza di restituzione nel termine proposta dall’imputato dichiarato assente ai sensi dell’art. 420-biscod. proc. pen., non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-biscod. proc. pen., perché il principio di conservazione, di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Di Candia, Rv. 283474), nonché attesa l’eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, cit.). Ciò posto, si osserva che, nel caso al vaglio, entrambe le istanze fondano sulla dedotta nullità della sentenza di primo grado perché non tradotta nella lingua indiana, asseritamente l’unica compresae parlatadall’imputato. Il G iudice dell ’esecuzione ha esposto che , sulla base del compendio probatorio, desunto dagli atti della polizia giudiziariama anche da altre precise circostanze puntualmente indicate, risulta che l’imputato fosse dotato di una sufficiente comprensione della lingua italiana per cogliere quanto gli veniva contestato e che fosse stato posto nelle condizioni di difendersie di comprendere l’accusa oltre che il contenuto del provvedimento con il quale il procedimento a suo carico si è concluso.

Il ricorrente, secondo i dati valorizzati dal Tribunale, ha stabile residenza in Italia attestata da un certificato di residenza rilasciato in data 24maggio 2017, è iscritto nelle liste anagrafiche dal 1° agosto 2010, ha eletto domicilio presso il proprio difensore di fiducia, nonché ha rilasciato dichiarazioni alla P olizia giudiziaria,nel primo atto con il quale questi è stato identificato, circa la propria condizione quanto ai carichi pendenti e i precedenti penali. Inoltre, il processo si è svolto in sua assenza per rinuncia a comparire e non viene dedotto che sono stati evidenziati, nel corso del giudizio di cognizione, elementi di fatto deponenti nel senso della non conoscenza della lingua italiana.

Il diritto dell’imputatostraniero ad essere assistito da un interprete sussiste a condizione che egli dimostri o quantomeno dichiari di non sapersi esprimere in lingua italiana o di non comprenderla, atteso che l’art. 143 cod. proc. pen. non prevede l’obbligo della nomina di un interprete allostraniero in quanto tale, ma lascia a costui la libertà di decidere se richiedere, o meno, tale assistenza, attribuendo all’Autorità giudiziaria il potere-dovere di valutarne la necessità (Sez. 2,n. 17327 del 20/1/2023, Rv. 284528 - 01). Il motivo, dunque, è infondato, tenuto conto che,in tema di traduzione degli atti, l’accertamento relativo alla conoscenza da parte dell’imputatodella lingua italiana può essere effettuato anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di Polizia giudiziaria ed in assenza di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti (Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021 Rv. 281479 –01).

Del resto, in tema di diritto alla traduzione degli atti, l’accertamento relativo alla conoscenza da parte dell’imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata – come nella fattispecie - in termini esaurienti e immuni da vizi di ogni tipo ( Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216258 -01; a seguito di essa, tra le tante, Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992 -01). Sotto il profilo della richiesta di cui all’art. 175 cod. proc. pen., poi, non ricorrono le condizioni di forza maggiore o caso fortuito.

Si deduce invero che il difensore di fiducia, peraltro, domiciliatario dell’imputato, è stato assente nel giudiziodi primo grado, ma nulla si specifica sulle ragioni di tale assenza. 1.2. Il secondo motivo è infondato. La conoscenza effettiva della lingua italiana è stata tratta da atti della polizia giudiziaria e dai numerosi, ulteriori, indici indicati dal Giudice dell’esecuzione. Il ricorrente, invece, ricava dalla medesima documentazione la prova del contrario e richiama gli atti prodotti nel giudizio, relativi ad altro procedimento pendente dinanzi all’Autorità giudiziaria in cui, presente l’imputato, era stato nominato un interpretedi lingua indiana.

Tuttavia, si tratta di procedimento iscritto nell’anno 2014, pendente dinanzi adiversa Autorità giudiziaria (Tribunale di Latina ), rispetto a quella davanti alla quale si è concluso il procedimento con la sentenza della cui esecuzione si tratta (sentenza del 15 novembre 2018) , della cui contemporanea pendenza manca una specificaindicazione. Peraltro, si deve rilevare che l’accertamento di cui all’art. 143 cod. proc. pen. circa la conoscenza, da parte dell’imputato, della lingua italiana, non esige che ad effettuarlo sia direttamente l’Autorità giudiziaria, in quanto trattasi di una verifica di qualità e circostanze (tra le tante, Sez. 2, n. 7913 del 31/01/2017, Mejri, Rv. 269505 -01), che può anche basarsi su elementi risultanti da atti di polizia giudiziaria, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti (Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021, P., Rv. 281479 - 01;

Sez. 5, n. 52245 del 09/10/2014, Viharev, Rv. 262101 -01).

2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa