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Sentenza — n. 41526/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution judge's order denying crime continuation due to insufficient reasoning on temporal proximity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41526/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the execution judge's order denying the request for crime continuation, ruling the decision was substantively flawed. The defendant argued that two fraud convictions occurred on consecutive days in adjacent coastal zones, indicating a single criminal plan rather than separate acts. The court found the lower court's reasoning merely assertive, failing to weigh the critical temporal and spatial proximity required to establish a unified criminal intent.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 666 c.p.p.: The court must conduct a concrete evaluation of temporal and spatial proximity to determine if crimes constitute a single criminal plan; a mere assertion of non-continuity without weighing these factors violates the principle of reasoned decision-making.

Parole chiave

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crime continuation temporal proximity spatial proximity unified criminal plan execution judge insufficient reasoning annulment with remand perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) e) cod. proc. pen.
Diego Pedicini, deducendo, ex art. 606 lett.
Art. 666 cod. proc. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
2.La motivazione con cui l'ordinanza impugnata ha escluso la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate dal ricorrente nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. si rivela essenzialmente assertiva, in quanto priva di un congruo e adeguato supporto argomentativo.
Art. 81 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
2.La motivazione con cui l'ordinanza impugnata ha escluso la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate dal ricorrente nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023
C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183
L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzionein diversa persona fisica (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183)che provvederà a colmare le carenze stigmatizzate, procedendo a rivalutazione dell'istanza secondo i principi enunciati.
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Mazzola Vincenzo nato a NAPOLI il 15/02/1971 avverso l'ordinanza del 17/06/2025 del GIP TRIBUNALE di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Vincenzo Mazzola di riconoscimento del vincolo della continuazione in relazione alle seguenti pronunce: 1)sentenza della Corte di appello di Salerno in data 04/10/2024, irrevocabile il 19/10/2024, di condanna alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 640, secondo comma, n. 2, 494, 61 n. 7 cod. pen., commesso in Piano di Sorrento il 09/04/2022; 2)sentenza della Corte di appello di Napoli 07/06/2024, irrevocabile l’08/07/2024, di condanna alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 800 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 640, secondo comma, e 61 n. 7 cod. pen., commesso in Maiori l’08/04/2022.

A ragione, il Giudice dell’esecuzione osservava come le condotte illecite di cui il condannato si era reso responsabile, pur essendo omogenee, erano tuttavia state commesse in luoghi diversi ed in concorso con diversi soggetti, di talché la commissione dei reati non poteva ritenersi riconducibile ad una unitaria e preordinata determinazione volitiva del condannato, ma piuttosto erano da ascriversi ad un consolidatomodus vivendi.

2. Ricorre per cassazione di Vincenzo Mazzola, a mezzo del difensore avv. Diego Pedicini, deducendo, ex art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 666, 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen. e vizio di motivazione. Si duole il ricorrente che il Giudice dell’esecuzione, nel respingere l’istanza di continuazione formulata, abbia omesso di considerare che i fatti reato di cui alle due sentenze oggetto dell’istanza, del tutto omogenei, fossero statocommessi ad un giorno di distanza l’uno dall’altro; il Giudice dell’esecuzione è inoltre incorso in evidente travisamento avendo sottolineato la diversità geografica dei luoghi di commissione, senza considerare invece che i reati erano stato commessi in zone della costiera sorrentina ed amalfitana, confinanti e vicine. Il Giudice, peraltro, ha anche omesso di considerare che le truffe per cui è intervenuta condanna richiedevano un minimo di organizzazione e pianificazione, quantomeno nell’individuazione delle persone offese, il che esclude che esse potessero ritenersi frutto di occasionalità. 3.Il sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 2.La motivazione con cui l'ordinanza impugnata ha escluso la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate dal ricorrente nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. si rivela essenzialmente assertiva, in quanto priva di un congruo e adeguato supporto argomentativo. L’ordinanza impugnata, in particolare, ha mancato di dialogare con una fondamentale deduzione difensiva, pure specificamente proposta: nel caso in esame, infatti, oltre allaomogeneità dei reati, il ricorrente aveva sottolineato come gli stessi fossero cronologicamente contigui, dal momento che le truffe risultavano essere state commesse ad un giorno di distanza l’una dall’altra.

Questa Corte in proposito ha in più occasioni precisato che l'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, ulteriormente chiarendo che, al fine del riconoscimento del vincolo, è sufficiente la constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01).

Nella specie, l'ordinanza impugnata non è suffragata, come avrebbe dovuto essere, da una valutazione in concreto, avente riguardo alle emergenze delle pronunce di merito, dell'insussistenza degli indici rivelatori della pregressa generica ideazione comune degli illeciti – quali la concentrazione temporale delle condotte, la vicinanza spaziale,le modalità esecutive affini -, giungendo a escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione in termini sostanzialmente apodittici.

3. L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzionein diversa persona fisica (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183)che provvederà a colmare le carenze stigmatizzate, procedendo a rivalutazione dell'istanza secondo i principi enunciati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno -