Cassation court annuls execution judge's order denying crime continuation due to flawed reasoning and factual errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the execution judge's order rejecting the request for crime continuation, ruling the decision was based on flawed reasoning and factual errors. The applicant argued that four fraud offenses committed in close proximity constituted a single criminal design, while the lower court incorrectly dismissed this and misidentified the specific dates of the crimes. The court found the lower judge's motivation insufficient and factually inaccurate, particularly regarding the temporal proximity and the existence of a unified criminal plan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The execution judge must provide a concrete, argumentative assessment of the temporal proximity and unitary criminal design to grant crime continuation, and factual errors in establishing the timeline invalidate the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente Sul ricorso proposto da: Cannavo Pasquale nato a NAPOLI il 28/11/2002 avverso l'ordinanza del 17/07/2025 del TRIBUNALE di Torre annunziata udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di PasqualeCannavo di riconoscimento del vincolo della continuazione in relazione alle seguenti pronunce: 1)Sentenza GIP Torre Annunziata del 26/10/2022, irrevocabile il 12/09/2023 (art. 640 cod. pen. commesso il 10/05/2022); 2)Sentenza Tribunale Torre Annunziata del 27/03/2024, irrevocabile il 01/10/2024 (art.640 cod. pen. commesso il 07/05/2022); 3)Sentenza GIP Avellino del 17/01/2022, irrevocabile il 17/10/2023 (art. 640 cod. pen. commesso il 28/04/2022); 4)Sentenza GIP Cassino del 17/10/2023, irrevocabile il 18/11/2023 (art. 640 cod. pen. commesso il 29/04/2022).
A ragione, il Tribunale ha osservato che la richiesta di unificazione si fondava sulla circostanza che i reati giudicati con le quattro sentenze indicate fossero omogenei, trattandosi di truffe ai danni di anziani, commesse a breve distanza di tempo (aprile, maggio e ottobre 2022); ha tuttavia rilevato come dal testo delle pronunce non emergessero elementi suscettibili di rivelare un unico disegno criminoso, pervenendo al rigetto dell’istanza.
2. Ricorre per cassazione di PasqualeCannavo, a mezzo del difensore avv. Luigi Poziello, deducendo, ex art. 606 lett.
b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen. Si duole il ricorrente che il Giudice dell’esecuzione, nel respingere l’istanza di continuazione formulata, abbia omesso di considerare che i fatti reato di cui alle quattro sentenze oggetto dell’istanza, del tutto omogenei, fossero stato commessi a brevissima distanza tra loro e che i fatti giudicati con le sentenze sub 3) e 4) fossero già stati unificati ex art. 81 cod. pen., con provvedimento del Giudice dell’esecuzione in data 07/02/2025. Il Giudice, peraltro, ha anche omesso di considerare che le truffe per cui è intervenuta condanna richiedevano un minimo di organizzazione e pianificazione, quantomeno nell’individuazione delle persone offese, il che esclude che esse potessero ritenersi frutto di occasionalità. 3.Il Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 2.La motivazione con cui l’ordinanza impugnata ha escluso la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate dal ricorrente nell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. si rivela essenzialmente assertiva, in quanto priva di un congruo e adeguato supporto argomentativo. Va innanzitutto rilevato come il Giudice dell’esecuzione sia caduto in un evidente travisamento, non avendo evidenziato – e quindi preso in esame - la circostanza che tra le quattro sentenze oggetto della richiesta, due (e precisamente la n.
3. e la n. 4.) fossero già state unificate ex art. 81 cod. pen., con provvedimento in sede esecutiva. Ed ancora, erroneamente, il Giudice dell’esecuzione, nel delineare le ragioni fondanti la richiesta formulata dal condannato, evidenziava come i fatti oggetto delle sentenze fossero stati commessi in aprile, maggio e ottobre 2022: in realtà, invece, i reati risultavano essere stati commessi rispettivamente il 10/05/2022 (sentenza sub 1); il 07/05/2022 (sentenza sub 2); il 28/04/2022 (sentenza sub 3); il 29/04/2022 (sentenza sub 4). I rilevati travisamenti in cui è incorso il Giudice dell’esecuzione, inficiano il costrutto motivazionale posto a fondamento del provvedimento.
Peraltro, l’ordinanza impugnata non è suffragata, come avrebbe dovuto essere, da una valutazione in concreto, avente riguardo alle emergenze delle pronunce di merito, dell’insussistenza degli indici rivelatori della pregressa generica ideazione comune degli illeciti – quali la concentrazione temporale delle condotte, la vicinanza spaziale, le modalità esecutive affini -, giungendo a escludere l’applicazione dell’istituto della continuazionein termini sostanzialmente apodittici. Merita a tal proposito di essere ricordato che questa Corte ha in più occasioni precisato che l’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, ulteriormente chiarendo che, al fine del riconoscimento del vincolo, è sufficiente la constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01).
3. L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione in diversa composizione (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183)che provvederà a colmare le carenze stigmatizzate, procedendo a rivalutazione dell’istanza secondo i principi enunciati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale