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Ordinanza — n. 41515/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against execution judge's sentence extinction order, remanding for opposition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41515/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Prosecutor's appeal against an order extinguishing thirteen criminal sentences due to the passage of time. The Prosecutor argued that the extinction was invalid because the defendant committed a new crime of the same type during the required period, citing Article 172 of the Penal Code. The Court ruled that the appeal was procedurally improper and must be reclassified as an opposition to be remanded to the execution judge for a new review.

Regesto Legislator

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Art. 172, ultimo comma, cod. pen.; Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: An appeal against an execution judge's order on sentence extinction must be reclassified as an opposition and remanded for a new examination to ensure the defendant benefits from the execution judge's full factual review.

Parole chiave

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sentence extinction passage of time execution judge procedural reclassification opposition vs appeal new crime preclusion conservation of acts censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 172, ultimo comma, cod. pen.
Il pubblico ministero ricorrente deduce un unico motivo con il quale lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 172, ultimo comma, cod. pen. Erroneamente il Tribunale ha dichiarato estinte le pene ritenendo insussistenti le cause ostative di cui agli artt.
Art. 173 cod. pen.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
1.Il ricorso di legittimità deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura.
Art. 676 cod. proc. pen.
2.Il provvedimento impugnato ha ad oggetto l'estinzione della pena per decorso del tempo, materia rientrante tra le "altre competenze" previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale descritto dall'art.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
art. 172 cod. pen
pen., dal momento che, per ciascuna delle tredici condanne, sussisteva la preclusione di cui all’ultimo comma dell’art. 172 cod. pen., e specificamente la commissione di un delitto della stessa indole durante il tempo necessario per l’estinzione della pena.
art. 676 cod. proc. pen
2.Il provvedimento impugnato ha ad oggetto l'estinzione della pena per decorso del tempo, materia rientrante tra le "altre competenze" previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale descritto dall'art.
art. 666 cod. proc. pen
(come avvenuto nel caso di specie), sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark
Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, Dashi
Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, Dashi, Rv.
Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea
278854 – 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv.
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Testo completo

CU ORDINANZA Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: Radosalievic Giordana (cui 01dqm2r) nata a (JUGOSLAVIA) il 01/01/1982 avverso l'ordinanza del 25/07/2025 del TRIBUNALE di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta proposta nell’interesse di Giordana Radosalievic, dichiarava estinte ai sensi degli artt. 172 e 173 cod. pen., in assenza di cause ostative, le pene di cui alle tredici sentenze specificate in seno al provvedimento. 2.Avverso la citata ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, chiedendone l’annullamento. Il pubblico ministero ricorrente deduce un unico motivo con il quale lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 172, ultimo comma, cod. pen. Erroneamente il Tribunale ha dichiarato estinte le pene ritenendo insussistenti le cause ostative di cui agli artt. 172 e 173 cod. pen., dal momento che, per ciascuna delle tredici condanne, sussisteva la preclusione di cui all’ultimo comma dell’art. 172 cod. pen., e specificamente la commissione di un delitto della stessa indole durante il tempo necessario per l’estinzione della pena.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Cennicola, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso di legittimità deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura. 2.Il provvedimento impugnato ha ad oggetto l'estinzione della pena per decorso del tempo, materia rientrante tra le "altre competenze" previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale descritto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. È quindi necessario ripristinare la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di ulteriori argomenti ed elementi segnalati dalle parti.

Milita in tal senso l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. (come avvenuto nel caso di specie), sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538;

Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, Dashi, Rv. 278854 – 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito.

Lo stesso orientamento giurisprudenziale ha ribadito che, siccome avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione; e tanto sul rilievo che il principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta, contenuto nel quinto comma dell'art.568 cod. proc. pen., trova applicazione, per la sua portata generale quale espressione del più ampio principio di conservazione degli atti, anche in caso di gravami in senso lato ed impugnazioni cosiddette atipiche, come i riesami, i reclami, le opposizioni, cioè tutti quei rimedi giuridici che sono assoggettati, in tutto o in parte, alle regole predisposte per le impugnazioni in senso stretto.

3. In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., dispone trasmetter