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Sentenza — n. 41409/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding admissibility of victim statements in extortion case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41409/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the defendant's appeal challenging the admissibility of statements made by the victim, Giuseppe Fornelli. The prosecution argued that Fornelli was a potential suspect at the time of his interrogation, while the defense claimed this violated procedural rules regarding witness testimony. The court held that judges have the substantive power to determine a declarant's status and that the remaining evidence sufficiently supports the conviction without the contested statements.

Regesto Legislator

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Art. 63 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 191 cod. proc. pen.: The judge possesses substantive power to verify the status of a declarant, and appeals regarding inadmissibility must demonstrate that the excluded evidence is decisive for the conviction.

Parole chiave

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admissibility of victim statements substantive verification of status procedural nullity proof of resistance extortion case declarant qualification Cassation appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 63 comma 2 cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore di fiducia lamentando con unico motivo la violazione del disposto dell’art. 63 comma 2 cod. proc. pen. e dell’art.
Art. 191 cod. proc. pen.
e dell’art. 191 cod. proc. pen. e la relativa manifestaillogicità della motivazione.
art. 63 comma 2 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore di fiducia lamentando con unico motivo la violazione del disposto dell’art. 63 comma 2 cod. proc. pen.
art. 191 cod. proc. pen
e dell’art. 191 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi
(Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014

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Testo completo

In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE Composta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Sent. n. sez. 641/2025 BARBARA CALASELICE R.G.N. 22476/2025 GIOVANBATTISTA TONA SENTENZA Somma Matteo nato a TRANI il 20/05/1989 avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d'appello di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu; La vicenda, come ricostruita nelle sentenze di meri to, traeva or i gine da un’estorsione consumata dai fratelli Olivieri Santino e Carlo ai danni di tale Fornelli Giuseppe, aggredito per costringerlo a cedere a Olivieri Santino il possesso di un appart a mento di ed il izia popolare occupato dal medesimo Fornelli.

Sul luogo venivano rinvenuti due bossoli e un cellulare che risultava abbinato all’utenza cellulare intestata a D’Oria Vanessa, convivente di Fornelli. Fornelli si recava dopo qualche giorno presso gli uffici di Polizia e riferiva d i un pestaggio subito, dato già emerso dalle indagini, omettendo però di rivelare sia i nomi degli autori, sia della successiva sparatoria. Talericostruzione veniva confermata dalle riprese delle telecamere di sorveglianza che consentivano diindividuare l’auto a bordo della quale si trovava lo sparatore come una Matiz di colore blu, come poi confermato anche dal testimone oculare, nonostante l’iniziale discrasia circa il colore e il modello dell’auto.

La Corte respingeva l’eccezione, già respinta dal giudice di p r imo gr a do, circa l’inutilizzabilità delle dichiarazionidel Fornelli, il quale, nel momento in cui venne sentito era ancora persona offesa dell’estorsione. Il quadro probatorio a carico dell’imputato, fondato sulle dichiara zi oni di Fornel l i, utilizzabili nei limiti indicati, su quanto visto dal teste oculare e sulle r i pr e se delle videocamere, viene ritenuto dalla Corte territoriale più che solido.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore di fiducia lamentando con unico motivo la violazione del disposto dell’art. 63 comma 2 cod. proc. pen. e dell’art. 191 cod. proc. pen. e la relativa manifestaillogicità della motivazione. La violazione avrebbe determinato un nullità patologica, che non sarebbe stata sanata neppure dalla celebrazione del rito abbreviato. In data 18 gennaio 2021 Fornelli aveva subito una perquisizione ex art. 41 TULPS alla ricerca dell’arma con cui eranostati esplosi i colpi , mentre la sua audizione era avvenuta i l 20 gennaio 2021; nell’informativa eraaffermato, in relazione ai primi elementi investigativi , che, non potendosi escludere il coinvolgimento di Fornelli nella rissa e nella successiva sparatoria, personale dipendente si era recato a casa del Fornelli ; la presenza dell a compagna di Somma e di Sebastiani, in quel frangente a casa di Fornelli , veniva riten u t o indicativo del possibile coinvolgimento degli stessi nella sparatoria; a quel punto veniva disposta una perquisizione ex art. 41 TULPS che veniva estesa anche alle abitazioni di Somma e Sebastiani.

3. Il Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato. La questione verte sulla applicabilità o meno al caso concreto del disposto dell’art. 63 comma 2 cod. proc. pen. e, dunque, sulla qualificazione del Fornelli , fin dall’inizio del suo esame, come potenziale indagato ovvero persona offesa , e ciò al fine di valutare l’utilizzabilità erga alios delle dichiarazioni rese dal medesimo. In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato o l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicché il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità. (Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030 - 01) Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La, Rv. 269218 - 01). e Sebastiani insieme alla compagna di Fornelli, circostanza che veniva ritenuta rilevante, in quanto i due soggetti sono pregiudicati ed erano stati controllati spesso con Fornelli ; pertanto “tale circostanza induceva gli investigatori a ritenere un possibile coinvolgimento dei tre nell’odierna vicenda”.

Successivamente, essendosi il Fornelli resosi irreperibile, venivanoattivate operazioni di captazione; era lo stesso Fornelli che qualche giorno dopo si presentava spontaneamente agli uffici di polizia. In ogni caso, anche laddove si dovesse ritenere che la valutazione della Corte di merito sia stata incompleta e, dunque, che l’utilizzazione di tali dichiarazioni sia avvenuta contra legem, in ragione della qualifica di potenziale indagato che il dichiarante avrebbe dovuto ricoprire fin dall’inizio, è comunque necessario sottoporre la decisione alla prova di resistenza, al fine di verificare se, nonostante l’ espunzione de gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamente, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (ex plurimis, Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, Rv. 262011).

Anche le attività di captazione, per come riassunte nella sentenza di primo grado , corroborano l’ipotesi accusatoria. Ecco, dunque, che la elisione della prova asseritamente illegittimamente assunta ed utilizzata non incide in maniera significativa sul quadro probatorio che supera la prova di resistenza essendo composto di elementi certamente utilizzabiliche consentono di fondare anche da soli la decisione di condanna. Rigetta il rico