Cassation annuls surveillance court order due to misapplication of aggravated offense aggravating circumstances in probation denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the surveillance court's order denying probation and therapeutic placement. The defense argued the lower court incorrectly applied an aggravating circumstance for mafia facilitation not found in the conviction judgment. The court found this error violated substantive law regarding inadmissibility criteria and procedural law regarding motivation, necessitating a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4-bis, comma 1, ord. pen.; Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.: When a surveillance court denies alternative measures based on an aggravating circumstance not established in the conviction title, it violates substantive law and requires annulment for remand.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 23/04/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Caltanissetta vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost.Procuratore Generale Aldo Esposito, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 23 aprile 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha respinto l’istanza di applicazione delle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. art. 47 ord. pen. e di di affidamento terapeutico ai sensi dell’art. 94 dPR n. 309 del 1990 introdotte da XXXXXXXXXXXXXX. Nei confronti del XXXXXXXXX risulta in esecuzione la pena di anni sette e mesi otto di reclusione. Secondo il Tribunale il reato di cui all’art.74 dPR n.309 del 1990 per cui è stato condannato il XXXXXXXXX (unitamente a ipotesi di violazione dell’art. 73) è aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l n.152 del 1991 (finalismo di agevolazione mafiosa).
Da ciò deriva la declaratoria di inammissibilità (a fronte di residuo pena che in astratto renderebbe possibile l’ammissione) della domanda di affidamento ordinario, per assenza di specifiche allegazioni tali da superare la presunzione relativa di pericolosità di cui all’art.4 bis ord.pen. . Con riferimento alla domanda di affidamento ordinario, il Tribunale riteneva che il programma terapeutico di tipo ambulatoriale non fosse idoneo a garantire, in modo adeguato, nél’efficacia della misura, né la necessaria tutela delle esigenze di sicurezza collettiva, tenuto conto degli ampi margini di libertà che esso comporta e della sporadicità dei controlli previsti.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – XXXXXXXXXXXXXX.Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo la difesa deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta un travisamento nell’esame del titolo esecutivo da parte del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta. In particolare, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che il XXXXXXXXX fosse stato condannato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 del D.P.R. n. 309/1990, entrambi aggravati ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203/1991.
Il ricorrente rappresenta, tuttavia, che dalla lettura della sentenza di condanna — unico titolo detentivo attualmente in espiazione — non risulta applicata l’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1991, erroneamente richiamata dal Tribunale di Sorveglianza nel provvedimento impugnato (contestata in realtà ad altro imputato). A giudizio della difesa il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza realizza una duplice violazione. In primo luogo, si configura un’ipotesi di violazione della legge sostanziale di cui all’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., in quanto il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto inammissibile l'istanza di affidamento in prova assolutamente al di fuori dei casi per cui la norma in discorso prevede tale inammissibilità e, quindi, falsamente o erroneamente applicando la norma in discorso.
In secondo luogo, si configura un’ipotesi di violazione di legge processuale, incorrendo nella nullità espressamente prevista dall'art. 125, comma 3 cod.proc.pen., in quanto la motivazione del provvedimento impugnato deve ritenersi completamente mancante, o meramente apparente, laddove adduce a suo presupposto un atto, un dato processuale del tutto inesistente, quale quello della ritenuta sussistenza a carico del ricorrente di una o più aggravanti, non statuita da alcuna sentenza o provvedimento di sorta. 2.2 Al secondo motivo si deduce per analoga ragione la nullità della decisione anche in riferimento all’istanza di affidamento terapeutico.
Il ricorrente sostiene, invero, che la valutazione di pericolosità, che è posta a base della conclusione per cui solo la detenzione intramuraria può adeguatamente fronteggiare quel rischio, muove proprio dall’apprezzamento della personalità del ricorrente alla luce della sua ritenuta responsabilità per una condotta agevolativa mafiosa oltre che per un ruolo di vertice. L'inesistenza sia della condotta agevolativa che di quella direttiva dell'associazione determina che, anche per questo ulteriore capo, difetta l'unico presupposto su cui la conclusione del Tribunale si fonda, con l'ulteriore conseguenza della completa illogicità del provvedimento e dell'assenza, o mera apparenza, di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. L'esame del titolo esecutivo - oggetto di produzione da parte della difesa - consente di affermare che le condotte giudicate in cognizione non hanno ricompreso la circostanza aggravante della agevolazione mafiosa. Pertanto vi è un travisamento dei contenuti del titolo che ha indubbiamente inciso sulle valutazioni spettanti al Tribunale di Sorveglianza, con la conseguente necessità di annullamento con rinvio della decisione impugnata per nuova valutazione. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta. Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MAGI GIUSEPPE SANTALUCIA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.