Italian Supreme Court dismisses appeal as defense only attacks motivation of referenced decision, not the appealed order itself.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defense's complaint focused solely on the motivation of a referenced decision rather than the appealed order itself. The appellant argued that the Tribunal of Surveillance failed to adequately assess his social danger, relying on a prior ruling from Caltanissetta. The Court ruled that since the appealed order explicitly referenced the prior decision's findings on danger, the motivation was not absent or apparent, thus failing to meet the threshold for a violation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal for violation of law is inadmissible when the complaint targets the motivation of a decision merely referenced by relationem, rather than the substantive motivation of the appealed order itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da: CRISAFULLI ROCCO nato a MESSINA il 03/01/1978 avverso l'ordinanza del 01/07/2025 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ROBERTO PATSCOT, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23/04/2025, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato l’istanza volta ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da Rocco Crisafulli, detenuto in espiazione della pena complessiva di anni cinque, mesi sei e giorni ventinove di reclusione, determinata mediante cumulo disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina in data 6/06/2022, con fine pena attualmente fissato al 29/10/2026 ed ha accordato al condannato, invece, la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis legge 26 luglio 1975, n 354. Con successivo provvedimento del 01/07/2025, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha disatteso l’istanza formulata da Crisafulli, finalizzata all’autorizzazione a svolgere attività lavorativa quale coltivatore diretto, presso l’impresa agricola della quale è titolare Francesco Gentiluomo, ubicata in Messina, con orario dalle ore 07.00 alle ore 16.00 nel periodo invernale e dalle ore 06.00 alle ore 14.00 nel periodo estivo, ossia dal 01 luglio al 31 agosto.
2. Impugna la decisione Rocco Crisafulli, a mezzo dell’avv. Marcello Bianca, rivolgendo al Tribunale di sorveglianza di Messina reclamo - poi riqualificato in ricorso per cassazione e trasmesso a questa Corte - richiamando la decisione del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta in data 23/4/2025 (decisione mediante la quale era stata rigettata la richiesta del condannato, volta all’affidamento in prova al servizio sociale) e lamentando la carente valutazione, in tal sede, del profilo della pericolosità del ricorrente.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Le doglianze difensive attengono alla motivazione e non deducono vizi di violazione di legge. La motivazione dell’impugnato provvedimento si compendia, infatti, nel richiamo per relationem alla persistente residua pericolosità del condannato, ritenuta sussistente dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, a mezzo della decisione del 23/04/2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.
2. Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta - con decisione del 23/04/2025 - ha rigettato, nei confronti di Rocco Crisafulli, l’istanza volta a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, accordandogli però la misura alternativa della detenzione domiciliare; nel corpo del provvedimento, sono state dettagliatamente chiarite le ragioni poste a fondamento della ritenuta persistente pericolosità sociale del soggetto. La difesa, in seguito, ha domandato al Magistrato di sorveglianza di Messina l’autorizzazione – a beneficio del condannato, ora in regime di detenzione domiciliare - a svolgere attività lavorativa, secondo le modalità sopra ricordate. Tale istanza è stata disattesa, mediante un integrale richiamo al succitato provvedimento del Tribunale di sorveglianza. Avverso tale ultima decisione reiettiva, la difesa ha proposto reclamo, poi riqualificato e trasmesso a questa Corte dal Tribunale di sorveglianza di Messina.
3. La dedotta questione presenta un profilo che è dirimente ed assorbente di ogni questione ulteriore: trattasi di un provvedimento ricorribile in sede di legittimità solo in presenza del vizio di violazione di legge. Nel caso di specie, al contrario, la difesa incentra la doglianza esclusivamente sul profilo della motivazione dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, richiamata per relationem dal Magistrato di sorveglianza di Messina. 3.1. È noto - oltre che condiviso da questo Collegio - il principio di diritto in base al quale, in tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione integra, come del resto anche la motivazione meramente apparente, il vizio di violazione di legge, che può esser dedotto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
In tal caso viene in rilievo, infatti, una inosservanza del disposto dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che prevede, conformemente alla prescrizione contenuta nell'art. 111 Cost., che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (fra tante, si veda Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Principe, Rv. 287771 – 01). Ricorribili in Cassazione per violazione di legge, in particolare, sono i provvedimenti adottati dal Magistrato di sorveglianza, a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, venendo in rilievo decisioni che vanno ad innestarsi sulla materia della libertà personale [si vedano, sul punto, Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 – 01, a mente della quale:
‹‹Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma secondo, ord. pen.), è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale›› e Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 - 01)]. 3.2. Nel caso di specie, però, sono adeguatamente spiegate le ragioni che sorreggono l’avversata ordinanza, per cui non ricorrono gli estremi per indurre – da una pretesa carenza motivazionale - il vizio della violazione di legge.
La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, si riporta all’accertamento compiuto dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con la decisione del 23/04/2025, in punto di pericolosità del condannato e, quindi, reputa che la situazione personale e lo stato dell’iter trattamentale non consentano di accedere all’invocata autorizzazione. Consequenzialmente, la struttura motivazionale dell’ordinanza impugnata - sebbene strutturata mediante rinvio ad altra decisione – non è inesistente o apparente, mentre la critica difensiva è direttamente incentrata soltanto sul percorso argomentativo del provvedimento impugnato; in tal senso, allora, l’impugnazione non può che essere ritenuta inammissibile.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament