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Sentenza — n. 41227/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal order dismissing unification request due to prior referral to execution phase.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41227/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's order which had rejected the defendant's request to unify two criminal judgments under the principle of continuity. The defendant argued that the lower court incorrectly applied preclusion rules by claiming the issue was already raised and dismissed during the trial phase. The court found that the lower court's reasoning was contradictory, as it had previously referred the continuity question to the execution phase, thereby invalidating the subsequent dismissal based on preclusion.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 666 c.p.p.; Art. 671 c.p.p.: When a lower court refers a question regarding the continuity of offenses to the execution phase, it cannot later dismiss a request for unification on the ground of preclusion arising from a prior trial phase.

Parole chiave

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continuity of offenses execution phase referral preclusion in criminal procedure unification of judgments contradictory reasoning annulment of appeal order judicial preclusion ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Ricorre per cassazione Antonio Silipo, a mezzo degli avv.ti Massimo Vetrano e Francesco Saggiomo, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 671, comma 1 c.p.p.
pen., per erronea applicazione della legge, essendo stata impropriamente ravvisata la sussistenza della causa di inammissibilità prevista dall'art. 671 comma 1 cod.
Art. 666, comma 2 c.p.p.
pen., ovvero dall'art. 666 comma 2 cod.
art. 671 comma 1 cod. proc. pen
pen., per erronea applicazione della legge, essendo stata impropriamente ravvisata la sussistenza della causa di inammissibilità prevista dall'art. 671 comma 1 cod. proc. pen., ovvero dall'art.
art. 666 comma 2 cod. proc. pen
pen., ovvero dall'art. 666 comma 2 cod. proc. pen., sul presupposto dell'avvenuta presentazione - durante il giudizio di cognizione - di analoga richiesta, che sarebbe stata colà disattesa.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SILIPO ANTONIO nato a CUTRO il 16/10/1969 avverso l'ordinanza del 16/07/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale CINZIA PARASPORO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha disatteso l'istanza presentata da Antonio Silipo, volta alla unificazione dei reati giudicati mediante le due sentenze di seguito menzionate:

a) sentenza del 12/09/2017 della Corte di appello di Bologna, divenuta irrevocabile il 24/10/2018, di condanna alla pena di anni quattordici di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis, 81, 629, 644 terzo comma, 367 cod. pen., 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, 416-bis.1 cod. pen., commessi in Reggio Emilia e provincia, nonché Brescia e provincia, dal 2008 al marzo 2014;

b) sentenza della Corte di appello di Bologna del 16/06/2022, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 26/10/2020, passata in giudicato il 27/06/2023, di condanna alla pena di anni sei, mesi sei e giorni venti di reclusione, relativa ai reati di cui agli artt. 81, 644 terzo comma, 629, primo, secondo e terzo comma cod. pen., con l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., posti in essere in Reggio Emilia, dal febbraio 2013 al marzo 2014.

2. Ricorre per cassazione Antonio Silipo, a mezzo degli avv.ti Massimo Vetrano e Francesco Saggiomo, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge, essendo stata impropriamente ravvisata la sussistenza della causa di inammissibilità prevista dall'art. 671 comma 1 cod. proc. pen., ovvero dall'art. 666 comma 2 cod. proc. pen., sul presupposto dell'avvenuta presentazione - durante il giudizio di cognizione - di analoga richiesta, che sarebbe stata colà disattesa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come sintetizzato in parte espositiva, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile una richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione in executivis, sul presupposto che tale questione fosse stata già proposta e disattesa in sede di cognizione e, quindi, per essersi ormai formata la preclusione ex art. 671 comma 1 cod. proc. pen. A sostegno di tale assunto, il Giudice dell'esecuzione ha richiamato quanto scritto alla pagina n. 635 (rectius, 467) della sentenza della Corte di appello di Bologna del 16/06/2022, sopra indicata sub 2), che così si esprime:

«quanto all'applicazione del vincolo della continuazione rispetto ai reati oggetto del procedimento AEMILIA, non emerge in questa sede una certa riconducibilità delle condotte interessate ad un disegno criminoso unitario, né la difesa ha allegato nulla in tal senso." 2.1. La contestazione della difesa, al contrario, origina da quanto riportato alla pagina n. 411 della medesima pronuncia, laddove la Corte distrettuale - secondo l'ipotesi difensiva - avrebbe rinviato la suddetta questione alla sede esecutiva. In tale parte della sentenza, infatti, può testualmente leggersi quanto segue: "Si rinviano alla sede esecutiva, luogo in cui si dispone di una più puntuale contezza della materia, le eventuali determinazioni circa la ricorrenza del vincolo della continuazione tra i fatti che occupano nel presente giudizio ed i fatti giudicati nel processo cd.

Aemilia". 2.2. La censura difensiva coglie nel segno. Le due parti della sentenza di cui sopra solo apparentemente si pongono tra loro in posizione di conflitto, atteso che, in realtà, esse si integrano e non si contraddicono; è dato riscontrare, infatti, una pur sofferta coerenza tra le due parti della motivazione della medesima pronuncia, nel senso che viene sostanzialmente affermata la impossibilità di pervenire a una decisione - in ordine al tema della unificazione in continuazione - in sede di cognizione, dovendosi rinviare la questione alla sede esecutiva.

Tanto premesso, non può che esser ritenuta fondata la tesi sussunta nell'impugnazione.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve procedersi all'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Bologna