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Sentenza — n. 41212/2025 — snpen Generato dall'IA

Military court annuls suspended sentence due to failure to impose mandatory obligations for second suspension.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41212/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the lower military court's decision regarding the conditional suspension of sentence for defendant Michele Cardone. The prosecution argued that a second suspension required the imposition of specific obligations under Article 165 of the Penal Code, which the trial court had overlooked. The court ruled that the lower court erred by failing to attach these mandatory conditions, necessitating a retrial on this specific point.

Regesto Legislator

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Art. 165 cod. pen.; The conditional suspension of sentence for a defendant who has previously benefited from such a measure must be conditioned upon the fulfillment of one of the obligations set forth in the first paragraph of the same article.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence second suspension requirements mandatory obligations military court procedure penal code article 165 disobbedienza militare reati contro i doveri di servizio diritto disciplinare militare

Disposizioni normative citate

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Art. 165 cod. pen.
Ricorre per cassazione il Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Verona, denunciando l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 165 cod.
Art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, prima proposizione, cod.
Art. 593, comma 1, cod. proc. pen.
Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, relativamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto - trattandosi di sentenza inappellabile, ex art. 593, comma 1, cod. proc. pen. (v.
art. 165 cod. pen
Ricorre per cassazione il Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Verona, denunciando l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 165 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte militare di appello 4 dicembre 2024
sentenza della Corte militare di appello 4 dicembre 2024, irrevocabile dal 18 febbraio 2025).
Sez. 5, n. 15143 del 06/03/2025
pen., subordinare la concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma primo della medesima disposizione, e il pubblico ministero è parte processuale sicuramente legittimata fa valere tale vizio (da ultimo, Sez. 5, n. 15143 del 06/03/2025, P., Rv.
Sez. 5, n. 10970 del 28/11/2019
Sez. 5, n. 10970 del 28/11/2019, dep.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Verona nel procedimento a carico di Cardone Michele, nato a Barletta il 27/02/1978 avverso la sentenza del 02/04/2025 del Tribunale militare di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare G. Roberto Bellelli, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale militare di Verona dichiarava Michele Cardone colpevole del reato di disobbedienza, aggravata e continuata, e, concesse le attenuanti generiche prevalenti, lo condannava alla pena di tre mesi di reclusione militare, con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Verona, denunciando l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 165 cod. pen. Rileva il ricorrente che, trattandosi di seconda concessione della sospensione condizionale della pena, il beneficio andava subordinato all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma della citata disposizione.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, prima proposizione, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. La sospensione condizionale della pena è stata accordata a imputato che già ne aveva usufruito una prima volta (v. sentenza della Corte militare di appello 4 dicembre 2024, irrevocabile dal 18 febbraio 2025). Era pertanto obbligatorio, ai sensi dell'art. 165, secondo comma, cod. pen., subordinare la concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma primo della medesima disposizione, e il pubblico ministero è parte processuale sicuramente legittimata fa valere tale vizio (da ultimo, Sez. 5, n. 15143 del 06/03/2025, P., Rv. 287913-01).

2. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, relativamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto - trattandosi di sentenza inappellabile, ex art. 593, comma 1, cod. proc. pen. (v. Sez. 5, n. 10970 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278791-01) - ad altra sezione del Tribunale militare di Verona.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, relativamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione del Tribunale militare d