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Sentenza — n. 40996/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against execution judge's continued sentencing calculation under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40996/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Massimiliano Del Vecchio against the Rome Court of Appeal's execution order regarding the continuation of sentences. The appellant argued that the execution judge failed to distinctly motivate the penalty increase for crimes sharing a criminal design and claimed the increase was disproportionate due to the abbreviated trial procedure. The court ruled the appeal unfounded because the execution judge correctly applied the single increase for the satellite crime as previously decided by the appellate court, and the proportionality argument was inadmissible for lacking a specific comparative parameter.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 61 c.p.: The execution judge must apply the continuity increase conforming to the appellate court's decision on the satellite crime, and generic proportionality claims without a comparative parameter are inadmissible.

Parole chiave

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continuation of sentences execution judge powers proportionality of penalty abbreviated trial procedure Italian Criminal Procedure Code judicial motivation requirements appellate court precedent adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 61 c.p.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Sez. 1, n. 45783 del 04/12/2024
2, il principio di legalità nella determinazione della pena (Sez. 1, n. 45783 del 04/12/2024, D’Amico, n.m.) ed il rispetto del giudicato che limita i poteri del giudice dell’esecuzione nella rideterminazione della pena (Sez.
Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 45783 del 04/12/2024, D'Amico
Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, P.g. in proc. Volpe e altri
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Del Vecchio Massimiliano nato a FONDI il 21/09/1983 avverso l'ordinanza del 13/06/2025 della Corte d'appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del P.G., Olga Mignolo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 13 giugno 2025 la Corte d’appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di Massimiliano Del Vecchio di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:

1. sentenza della Corte d’appello di Roma del 30 marzo 2022, di condanna alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen.;

2. sentenza della Corte d’appello di Roma del 10 gennaio 2024, di condanna alla pena di 3 anni di reclusione per reati di cui agli artt. 319, 321, 479 cod. pen. In particolare, nell'accogliere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena complessiva in 4 anni ed 8 mesi di reclusione, partendo dalla pena base di 3 anni della sentenza n. 2, ed aggiungendo 1 anno ed 8 mesi “per la pluralità di fatti di cui al capo a della sentenza n. 1 già unitariamente apprezzati dal giudice della cognizione”.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto l’applicazione della continuazione è stata effettuata senza motivare l'aumento in modo distinto per i reati per cui si è ritenuto sussistere il medesimo disegno criminoso; inoltre, entrambe le sentenze si sono celebrate in rito abbreviato, pertanto l'aumento di 1 anno e 8 mesi per il reato della sentenza n. 1 è sproporzionato.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Olga Mignolo, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. L’unico motivo deduce anzitutto che il giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena senza motivare l'aumento in modo distinto per i reati per cui ha ritenuto sussistere il medesimo disegno criminoso. L’argomento è infondato. In una situazione in cui era stato chiesto di porre in continuazione i reati oggetto di due sentenze di condanna, e la pena base è stata individuata in forza di un reato più grave giudicato con la sentenza n. 2, il principio di legalità nella determinazione della pena (Sez. 1, n. 45783 del 04/12/2024, D’Amico, n.m.) ed il rispetto del giudicato che limita i poteri del giudice dell’esecuzione nella rideterminazione della pena (Sez.

U, n. 45583 del 25/10/2007, P.g. in proc. Volpe e altri, Rv. 237692 – 01) impongono che i passaggi successivi del calcolo siano l’applicazione dell’aumento per la continuazione interna ai reati satellite della sentenza n. 2 in modo conforme a quanto deciso dal giudice della cognizione, e l’applicazione dell’aumento per la continuazione esterna con il reato, divenuto satellite, della sentenza n. 1, che è ciò che ha fatto il giudice dell’esecuzione nel caso in esame, limitandosi ad aggiungere l’aumento per la continuazione esterna con il reato della sentenza n. 1 sulla pena finale della sentenza n.

2. Nell’individuare la pena per il reato della sentenza n. 1 il giudice dell’esecuzione ha correttamente effettuato un unico aumento, perché unico era il reato oggetto di questa sentenza, in quanto, come riconosce lo stesso ricorso, nel giudizio di appello era stato accolto il motivo di appello che deduceva che i tre comportamenti corruttivi contestati all’imputato in un unico capo di imputazione fossero esecuzioni di un unico accordo corruttivo, e, quindi, costituissero un solo reato (pag. 21 della sentenza di appello). Il ricorso deduce anche che l’aumento inflitto sarebbe sproporzionato, in quanto il processo è stato celebrato in rito abbreviato.

L’argomento è inammissibile, in quanto del tutto generico. La deduzione di non proporzionalità della pena richiede, infatti, che sia rinvenuto, all’interno del calcolo effettuato dal giudice dell’esecuzione, un parametro di comparazione cui agganciare il giudizio di sproporzione, ovvero la pena di un altro reato facente parte del reato continuato con cui paragonare la pena inflitta per quello su cui si appunta la censura, ma il ricorso tace del tutto su quale sarebbe questo reato che fungerebbe da parametro di comparazione, e si limita a proporre una censura che, per i termini generici ed assertivi con cui è formulata, deve essere ritenuta inammissibile.

2. Il ricorso è, nel complesso, infondato. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il rico