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Ordinanza — n. 40985/2025 — snpen Generato dall'IA

Court reclassifies Public Prosecutor's appeal against surveillance judge order as opposition due to lack of formalities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40985/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Public Prosecutor appealed a surveillance judge's refusal to convert an unpaid fine into alternative liberty, arguing the judge lacked authority. The court reclassified this appeal as an opposition rather than a cassation appeal because the judge acted without formalities under specific procedural rules. Consequently, the case was remanded to the surveillance judge for a decision following the opposition procedure.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4; Art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.: When a surveillance judge issues an order without formalities regarding the conversion of pecuniary penalties, the Public Prosecutor must file an opposition rather than a cassation appeal.

Parole chiave

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surveillance judge procedure pecuniary penalty conversion opposition vs cassation orders without formalities procedural classification commutazione della pena pecuniaria pena detentiva sostitutiva adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che nel sistema introdotto dal d.lgs.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., deduce che nel sistema introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha modificato gli artt.
Art. 102 l. 24 novembre 1981, n. 689
Art. 103 l. 24 novembre 1981, n. 689
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
pen., ovvero una materia che non passa attraverso la procedura del contraddittorio differito prevista dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
50839 del 15/11/2023, Di Domenico, n.m., l'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevede che il magistrato di sorveglianza, in relazione a determinate materie, fra le quali anche quella concernente "la conversione delle pene pecuniarie", procede ai sensi dell'art.
Art. 666, cod. proc. pen.
La norma prosegue disponendo che “in tal caso, si procede a norma dell'art. 666 cod.
art. 666 cod. proc. pen
La norma prosegue disponendo che “in tal caso, si procede a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.", ovvero nel contraddittorio delle parti.
art. 671 cod. proc. pen
Terrasona, citata nel ricorso, in realtà, non è pertinente al caso in esame, in quanto il caso esaminato in quella decisione riguardava un ricorso contro una ordinanza in materia di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 37476 del 05/11/2025, PM in proc. Cavallo
Infatti, come già rilevato da questa Corte nella pronuncia Sez. 1, n. 37476 del 05/11/2025, PM in proc. Cavallo, n.m.
Sez. 1, n. 37478 del 05/11/2025, PM in proc. De Silvia
Sez. 1, n. 50839 del 15/11/2023, Di Domenico
De Silvia, n.m., e prima ancora già da Sez. 1, n. 50839 del 15/11/2023, Di Domenico, n.m., l'art.
Sez. 1, n. 23285 del 15 giugno 2021, PM in proc. Terrasona
Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin
Per il principio di conservazione delle impugnazioni (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTOnel procedimento nei confronti di DELIBASHI GRISELDA, nata in Albania il 05/02/1991 avverso l'ordinanza del 17/07/2025 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di Trento udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; Lette le conclusioni del Procuratore Generale, Marilia di Nardo, che ha chiestola riqualificazione del ricorso in opposizione. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 17 luglio 2025 il magistrato di sorveglianza di Trento ha respinto l’istanza del pubblico ministero di conversione della pena pecuniaria di 6.000 euro di ammenda - inflitta a Griselda Delibashi con la sentenza del giudice di pace di Napoli del 5 febbraio 2020, irrevocabile il 26 maggio 2020 - rimasta non pagata. Il magistrato di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha ritenuto, dall’esame degli atti, che la condannata fosse solvibile.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che nel sistema introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha modificato gli artt. 102 e 103 l. 24 novembre 1981, n. 689, non è possibile per il magistrato di sorveglianza restituire gli atti al pubblico ministero quando il condannato inadempiente sia ritenuto solvibile, perché l’art. 102 prevede in tale specifico caso l’obbligo di disporre la conversione della pena pecuniaria rimasta non pagata nella semilibertà sostitutiva (mentre, per il caso dell’inadempiente che sia anche ritenuto insolvente, il successivo art. 103 prevede la conversione della pena in lavoro di pubblica utilità sostitutiva, oppure, attesa la infungibilità di tale obbligo, nella detenzione domiciliare sostitutiva).

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Marilia di Nardo, ha chiesto che il ricorso sia riqualificato in opposizione.

4. Il ricorso deve essere riqualificato in opposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. Infatti, come già rilevato da questa Corte nella pronuncia Sez. 1, n. 37476 del 05/11/2025, PM in proc. Cavallo, n.m. e Sez.1,n. 37478 del 05/11/2025, PM in proc. De Silvia, n.m., e prima ancora già da Sez. 1, n. 50839 del 15/11/2023, Di Domenico, n.m., l'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevede che il magistrato di sorveglianza, in relazione a determinate materie, fra le quali anche quella concernente "la conversione delle pene pecuniarie", procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, stesso codice, ovvero con ordinanza adottata "senza formalità" avverso la quale "possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore (...)”.

La norma prosegue disponendo che “in tal caso, si procede a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.", ovvero nel contraddittorio delle parti. Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza lo strumento impugnatorio previsto dall'ordinamento non è, quindi, quello del ricorso per cassazione, ma quello dell'opposizione allo stesso giudice. La diversa soluzione, che sarebbe stata affermata dalla pronuncia di questa Sezione n. 23285 del 15 giugno 2021, PM in proc. Terrasona, citata nel ricorso, in realtà, non è pertinente al caso in esame, in quanto il caso esaminato in quella decisione riguardava un ricorso contro una ordinanza in materia di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., ovvero una materia che non passa attraverso la procedura del contraddittorio differito prevista dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Per il principio di conservazione delle impugnazioni (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643), il ricorso per cassazione, erroneamente proposto contro la decisione adottata senza formalità, deve essere, pertanto, qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza di Trento per la decisione. P.Q.M Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al magistrat