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Ordinanza — n. 40982/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40982/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40982/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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re - ORDINANZA PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTOavverso l'ordinanza del 16/07/2025 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di Trento nel procedimento nei confronti di CANCIANI VITTORIO, nato a Salò il 13/09/1970 udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; Lette le conclusioni del Procuratore Generale, Olga Mignolo, che ha chiesto che il ricorso sia riqualificato in opposizione. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 16 luglio 2025 il magistrato di sorveglianza di Trento ha respinto l’istanza del pubblico ministero di conversione della pena pecuniaria di 250 euro di multa - inflitta a Vittorio Canciani con decreto penale di condanna del 13 febbraio 2015 del Tribunale di Rovereto - rimasta non pagata. Il magistrato di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha ritenuto, dall’esame degli atti, che il condannato fosse solvibile.

Regesto Legislator

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art. 666 cod. proc. pen, art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40982/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Olga Mignolo, ha chiesto che il ricorso sia riqualificato in opposizione.

Parole chiave

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conversione della multa pena detentiva sostitutiva modifica della sentenza diritto di conversione di titoli di credito sanzioni penali revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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art. 666 cod. proc. pen
La norma prosegue disponendo che “in tal caso, si procede a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.", ovvero nel contraddittorio delle parti.
art. 671 cod. proc. pen
Terrasona, citata nel ricorso, in realtà, non è pertinente al caso in esame, in quanto il caso esaminato in quella pronuncia riguardava un ricorso contro una ordinanza in materia di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod.
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Testo completo

re - ORDINANZA PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTOavverso l'ordinanza del 16/07/2025 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di Trento nel procedimento nei confronti di CANCIANI VITTORIO, nato a Salò il 13/09/1970 udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; Lette le conclusioni del Procuratore Generale, Olga Mignolo, che ha chiesto che il ricorso sia riqualificato in opposizione. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 16 luglio 2025 il magistrato di sorveglianza di Trento ha respinto l’istanza del pubblico ministero di conversione della pena pecuniaria di 250 euro di multa - inflitta a Vittorio Canciani con decreto penale di condanna del 13 febbraio 2015 del Tribunale di Rovereto - rimasta non pagata. Il magistrato di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha ritenuto, dall’esame degli atti, che il condannato fosse solvibile.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che nel sistema introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha modificato gli artt. 102 e 103 l. 24 novembre 1981, n. 689, non è possibile per il magistrato di sorveglianza restituire gli atti al pubblico ministero quando il condannato inadempiente sia ritenuto solvibile, perché l’art. 102 prevede in tale specifico caso l’obbligo di disporre la conversione della pena pecuniaria rimasta non pagata nella semilibertà sostitutiva (mentre, per il caso dell’inadempiente che sia anche ritenuto insolvente, il successivo art. 103 prevede la conversione della pena in lavoro di pubblica utilità sostitutiva, oppure, attesa la infungibilità di tale obbligo, nella detenzione domiciliare sostitutiva).

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Olga Mignolo, ha chiesto che il ricorso sia riqualificato in opposizione.

4. Il ricorso deve essere riqualificato in opposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. Infatti, come già rilevato da questa Corte nella pronuncia Sez. 1, n. 37476 del 05/11/2025, PM in proc. Cavallo, n.m. e Sez.1,n. 37478 del 05/11/2025, PM in proc. De Silvia, n.m., e prima ancora già da Sez. 1, n. 50839 del 15/11/2023, Di Domenico, n.m., l'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevede che il magistrato di sorveglianza, in relazione a determinate materie, fra le quali anche quella concernente "la conversione delle pene pecuniarie", procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, stesso codice, ovvero con ordinanza adottata "senza formalità" avverso la quale "possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore (...)”.

La norma prosegue disponendo che “in tal caso, si procede a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.", ovvero nel contraddittorio delle parti. Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza lo strumento impugnatorio previsto dall'ordinamento non è, quindi, quello del ricorso per cassazione, ma quello dell'opposizione allo stesso giudice. La diversa soluzione, che sarebbe stata affermata dalla pronuncia di questa Sezione n. 23285 del 15 giugno 2021, PM in proc. Terrasona, citata nel ricorso, in realtà, non è pertinente al caso in esame, in quanto il caso esaminato in quella pronuncia riguardava un ricorso contro una ordinanza in materia di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., ovvero una materia che non passa attraverso la procedura del contraddittorio differito prevista dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Per il principio di conservazione delle impugnazioni (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643), il ricorso per cassazione, erroneamente proposto contro la decisione adottata senza formalità, deve essere, pertanto, qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza di Trento per la decisione. P.Q.M Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al magistrat