Cassation appeal dismissed for inadmissibility as new claim regarding cell hygiene separation was not raised in original request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the detainee's claim regarding the lack of wall separation between his cell and bathroom was considered a new request. Although the original compensation request mentioned general hygiene issues, it did not specifically allege the absence of dividing walls between the detention cell and the sanitary facilities. The Court ruled that the supervision judge must only address matters previously submitted to avoid intentional omission of issues from their initial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-ter Ord. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: A claim regarding specific deficiencies in detention conditions, such as the lack of separation between a cell and bathroom, is inadmissible if not explicitly raised in the original compensation request, as the supervision judge's review is limited to matters already presented to prevent intentional omission of issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: WAHB ABDELLATIF nato in Marocco il 20/11/1975; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 26/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze accoglieva solo parzialmente il reclamo presentato nell'interesse di Wahb Abdellatif avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Pisa in materia di indennizzo ex art. 35-ter Ord. pen. riguardante il periodo di carcerazione sofferta dal 25 maggio 2023 sino al 25 novembre 2024 presso il carcere di Pisa. In particolare, per quanto di interesse in questa sede, l'impugnazione veniva respinta con riferimento alla parte della originaria domanda riguardante la lamentata inadeguatezza dei servizi igienici per la mancanza di pareti divisorie tra la camera di detenzione ed i servizi igienici, trattandosi di domanda considerata nuova dal Tribunale di sorveglianza in quanto proposta per la prima volta con il reclamo.
2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Roberto Nocent, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui aveva respinto la domanda indennitaria sopra indicata. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 35-ter Ord. pen. e 3 CEDU poiché il magistrato di sorveglianza di Pisa, con il provvedimento di reclamo, si era pronunciato negativamente sulla richiesta di indennizzo relativa alle carenze igieniche della cella e che, quindi, la relativa questione non era stata proposta per la prima volta in sede di reclamo.
3. Il Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
2. Invero, come risulta dalla ordinanza oggetto di reclamo e dalla originaria domanda del detenuto rivolta al magistrato di sorveglianza di Pisa (che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato), l'odierno ricorrente aveva fatto un generico riferimento al fatto che il bagno non rispettava le norme igienico-sanitarie, senza però lamentare la mancanza di una separazione tra la camera di detenzione ed i servizi igienici. Pertanto, trattandosi di una domanda nuova il Tribunale di sorveglianza la ha correttamente respinta atteso che il giudizio di reclamo, per sua natura, deve avere ad oggetto quanto posto all'esame del magistrato di sorveglianza e non già questioni mai portate alla sua attenzione con la originaria richiesta di indennizzo. Ciò al fine di evitare che in sede di reclamo venga riformato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura, a priori, un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del magistrato di sorveglianza.
3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i