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Ordinanza — n. 40894/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against execution judge confiscation orders are reclassified as oppositions and remanded for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40894/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation reclassified cassation appeals filed by third parties against a confiscation order as procedural oppositions rather than direct appeals. The appellants argued for the annulment of the order, claiming contradictory reasoning and lack of decisive evidence. The court ruled that the execution judge must first conduct a substantive review of the objections before any higher court can intervene.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4; Art. 666 cod. proc. pen.: Appeals against execution judge decisions must be reclassified as oppositions to ensure the execution judge conducts a full substantive review prior to transmission to the Court of Appeal.

Parole chiave

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execution judge confiscation order procedural opposition cassation appeal substantive review third party rights remand for review diritto di riprendere il possesso della cosa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) e d), cod. proc. pen.
Le ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Ritiene, infatti, il Collegio di dare continuità al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui «avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod.
Art. 666 cod. proc. pen.
Contro l'ordinanza, il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione che procede ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. 2.1.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Mario Bruno, hanno proposto ricorsi per cassazione affidati ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
art. 666 cod. proc. pen
Contro l'ordinanza, il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione che procede ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri
Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea
Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv.
Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clerk
283061; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clerk, Rv.
Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Atto Srl
265538; con specifico riferimento alla ordinanza in materia di restituzione delle cose sequestrate Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Atto Srl, RV.
Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, Viti
Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza
262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv.
Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone
259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv.
Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano
258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv.
Sez. 3, n. 34403 del 27/05/2003, Di Rocco
Sez. 3, n. 34403 del 27/05/2003, Di Rocco, Rv.
Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002, Salamone
225717; Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002, Salamone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti dalle terze interessate: PISCOPO ANTONIETTA nata a Napoli il 27/02/1956; DE ROSA IRENE nata a Napoli il 01/01/1975; GRIMALDI FABIANA nata a Napoli il 28/08/1991; avverso la ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 13/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto qualificarsi le impugnazioni come opposizioni e disporre la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. z-> < /6(1

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta — avanzata da Antonietta Piscopo, Irene De Rosa e Fabiana Grimaldi nella qualità di terze interessate - di revoca della confisca, disposta nei confronti di Mariano Grimaldi, degli appartamenti siti in Napoli, via Cosenza n. 30 e vico Palma Sanità n. 5.

2. Avverso la predetta ordinanza le terze interessate, per mezzo dell'avv. Mario Bruno, hanno proposto ricorsi per cassazione affidati ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Le ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) e d), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, per le ragioni di seguito indicate, devono essere qualificati come opposizione al giudice dell'esecuzione.

2. Invero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione provvede in ordine alla confisca senza formalità con ordinanza comunicata al Pubblico Ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza, il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione che procede ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. 2.1. Orbene, ciò non è avvenuto nel caso di specie, poiché avverso il provvedimento con cui la Corte di appello di Napoli aveva respinto le richieste delle odierne ricorrenti, inerenti alla confisca, sono stati proposti direttamente i ricorsi per cassazione.

Sul provvedimento impugnato deve essere, pertanto, ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione, cui si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalla parte.2.2. Ritiene, infatti, il Collegio di dare continuità al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui «avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858;

Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clerk, Rv. 265538; con specifico riferimento alla ordinanza in materia di restituzione delle cose sequestrate Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Atto Srl, RV. 271460). 2.3. Infatti, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito.

La stessa giurisprudenza ha poi chiarito che il ricorso per cessazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile, ma dev'essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (ex multis, Sez.5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv. 228605;

Sez. 3, n. 34403 del 27/05/2003, Di Rocco, Rv. 225717; Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002, Salamone, Rv. 223464).

3. In conclusione, qualificati i ricorsi come opposizioni, gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Napoli affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificati i ricorsi come opposizioni, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per quanto di competenza. Co