Sentenza — n. 40772/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Sent. n. sez. 2787/2025 MICAELA SERENA CURAMI CC - 08/10/2025 RAFFAELLO MAGI - Relatore - R.G.N. 21090/2025 FRANCESCO ALIFFI MARCO MARIA MONACO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Pascarella Antonio nato a CASERTA il 03/11/1980 avverso l'ordinanza del 22/05/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Firenze vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost.Procuratore Generale M.Francesca Loy, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
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Generato dall'IASentenza — n. 40772/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. sez. 2787/2025 MICAELA SERENA CURAMI CC - 08/10/2025 RAFFAELLO MAGI - Relatore - R.G.N. 21090/2025 FRANCESCO ALIFFI MARCO MARIA MONACO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Pascarella Antonio nato a CASERTA il 03/11/1980 avverso l'ordinanza del 22/05/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Firenze vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost.Procuratore Generale M.Francesca Loy, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Sent. n. sez. 2787/2025 MICAELA SERENA CURAMI CC - 08/10/2025 RAFFAELLO MAGI - Relatore - R.G.N. 21090/2025 FRANCESCO ALIFFI MARCO MARIA MONACO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Pascarella Antonio nato a CASERTA il 03/11/1980 avverso l'ordinanza del 22/05/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Firenze vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost.Procuratore Generale M.Francesca Loy, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto personalmente sottoscritto, Pascarella Antonio ha impugnato per cassazione la decisione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze in data 22 maggio 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40772/2025 Roma, lì, 18/12/2025 RAFFAELLO MAGI GIUSEPPE SANTALUCIA