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Sentenza — n. 40471/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding drug addiction relevance and prescription bar for recidivists.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40471/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the Pordenone execution judge's refusal to recognize sentence continuation and declare penalty extinction. The appellant argued that the execution judge failed to consider the defendant's drug addiction status as a relevant factor for sentence continuation and incorrectly denied extinction due to recidivism. The court held that the execution judge correctly omitted the addiction argument because it was not specifically alleged in the original request, and confirmed that extinction by prescription does not apply to recidivists under the relevant penal code provisions.

Regesto Legislator

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Art. 172, comma 7, cod. pen.; Art. 99, cod. pen.; In execution proceedings, the execution judge may omit consideration of drug addiction if not specifically alleged, and extinction by prescription does not apply to recidivists.

Parole chiave

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sentence continuation drug addiction relevance penalty extinction recidivism bar execution judge duty specific allegation requirement prescription period recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 172, ult. comma, cod. pen.
L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod.
Art. 172, comma 7, cod. pen.
L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod.
Art. 99, cod. pen.
- nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 52, d.lgs. 196/03
Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs.
art. 99 cod. pen
- nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MICAELA SERENA CURAMI GIUSEPPE DE MARZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 - 01
Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figliomeni, Rv. 278165 - 01
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 14/03/2025 del TRIBUNALE di Pordenone udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra le seguenti sentenze irrevocabili: - sentenza del Tribunale di Padova in data 16 marzo 2012, irrevocabile in 15 aprile 2012 (furto commesso nella stazione ferroviaria di Abano Terme il 09/01/2012); - sentenza del Tribunale di Padova in data 12 marzo 2014, irrevocabile il 24 aprile 2014 (detenzione illecita di stupefacente a fini di spaccio, commessa il 01/11/2013); - sentenza del Tribunale di Pordenone in data 30 gennaio 2015, irrevocabile il 29 settembre 2015 (furto in abitazione commesso in Arba il 21/11/2012); - sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia in data 6 febbraio 2015, irrevocabile il 7 maggio 2015 (tentato furto su autovettura commesso in Padova il 13/03/2011).

A fondamento del provvedimento reiettivo, il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto che l’istanza non potesse trovare accoglimento, atteso che i fatti giudicati con le sentenze oggetto della richiesta erano in parte disomogenei, e comunque commessi con modalità esecutive difformi tra loro, legate all’estemporaneità del momento, con la complicità di soggetti sempre diversi. Il Tribunale di Pordenone respingeva la contestuale richiesta avanzata dal pubblico ministero, di declaratoria di estinzione della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Padova in data 12 marzo 2014, irrevocabile il 24 aprile 2014, essendo il condannato recidivo infraquinquennale, con conseguente operatività del motivo ostativo di cui all’art. 172 ult. comma cod. pen.

2. XXXXXXXX, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione. Il Tribunale di Pordenone non ha valutato, quale collante delle condotte criminose, lo stato di tossicodipendenza del condannato, che pure emergeva dalla sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia in data 6 febbraio 2015, irrevocabile il 7 maggio 2015. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’omessa declaratoria di estinzione per prescrizione della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Padova in data 12 marzo 2014, irrevocabile il 24 aprile 2014.

Il Tribunale ha errato nel ritenere che fosse ostativo alla declaratoria di estinzione della pena della suddetta sentenza lo status di recidivo del Gregoris, dal momento che, per essere valutata, la recidiva deve riguardare condanne anteriori rispetto a quella che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratti; essa, inoltre, deve essere dichiarata e ritenuta in sentenza.

3. Il sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. La Difesa dell’istante ha depositato una memoria con la quale ulteriormente argomenta in ordine ai motivi di ricorso proposti; nonché conclusioni scritte con le quali insta per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Il Giudice dell’esecuzione ha correttamente argomentato sull’impossibilità di ritenere i reati avvinti dal vincolo della continuazione, evidenziando come non sia dato rinvenire alcun elemento specifico, sintomatico di una preventiva programmazione unitaria di tutti i fatti giudicati con le sentenze oggetto dell’istanza, trattandosi, tra l’altro, di condotte poste in essere ad apprezzabile distanza di tempo, con obiettivi del tutto diversi, con modalità esecutive del tutto difformi tra loro.

Il ricorrente aggredisce l’impugnato provvedimento esclusivamente sotto il profilo del mancato esame, da parte del giudicante, dello stato di tossicodipendenza del condannato. Va ricordato a tale proposito come costituisca principio consolidato quello per cui, in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che ometta di considerare, o svaluti totalmente senza adeguata giustificazione, lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione (Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 - 01).

Deve tuttavia evidenziarsi come lo stato di tossicodipendenza del condannato non fosse stato oggetto di specifica allegazione da parte dell’istante in seno all’originaria domanda formulata al Giudice dell’esecuzione, che, pertanto, del tutto correttamente non l’ha esaminato. 2.Il secondo motivo è infondato. L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. - nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero di un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, con la conseguenza che è irrilevante l'accertamento compiuto prima della sentenza stessa (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figliomeni, Rv. 278165 - 01).

Nel caso di specie, dalla motivazione del provvedimento impugnato si arguisce che, rispetto alla richiesta del pubblico ministero di estinzione della pena di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di Padova in data 12 marzo 2014, irrevocabile il 24 aprile 2014,il condannato risultava recidivo infraquinquennale, con ritenuta equivalenza in sentenza della recidiva alle circostanze attenuanti generiche. Del tutto correttamente il Giudice dell’esecuzione ha quindi disatteso la richiesta formulata dal P.M. di estinzione della pena relativamente alla citata condanna, ricorrendo il motivo ostativo di cui all’art. 172 ult. comma cod. pen.

3. L’impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MICAELA SERENA CURAMI GIUSEPPE DE MARZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.