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Sentenza — n. 40470/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against probation denial due to lack of critical reflection and recidivism risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40470/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the prisoner's appeal against the Rome Supervision Tribunal's refusal to grant probation. The lower court denied the measure because the defendant lacked critical reflection on his crime and posed a concrete recidivism risk due to a prior specific offense. The Court upheld this decision, ruling that the Tribunal's assessment of current danger and the need for further observation was not subject to legal review.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 127 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the substantive merit of the Supervision Tribunal's assessment of a prisoner's dangerousness or the necessity of probation, provided the decision is not motivated in a contradictory manner.

Parole chiave

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probation denial critical reflection recidivism risk Supervision Tribunal legal review limits revoca di prestazioni sociali nuova domanda di prestazioni d'invalidità procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) c.p.p.
2.1.Con il primo motivo denuncia violazione, ex art. 606 lett.
Art. 606 lett. e) c.p.p.
2.1.Con il primo motivo denuncia violazione, ex art. 606 lett.
Art. 127 c.p.p.
Il Tribunale è incorso in violazione di legge avendo negato la possibilità alla difesa di depositare all’udienza il provvedimento che prorogava il contratto di lavoro prospettato in sede di richiesta di ammissione alla misura alternativa; errato è il richiamo all’art. 127 comma 2 cod.
Art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 52 d.lgs. 196/03
Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MICAELA SERENA CURAMI GIUSEPPE DE MARZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Patrizio Cittadini, deducendo i motivi di impugnazione, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 127 comma 2 cod. proc. pen
Il Tribunale è incorso in violazione di legge avendo negato la possibilità alla difesa di depositare all’udienza il provvedimento che prorogava il contratto di lavoro prospettato in sede di richiesta di ammissione alla misura alternativa; errato è il richiamo all’art. 127 comma 2 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MICAELA SERENA CURAMI GIUSEPPE DE MARZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo
Su tali aspetti il ricorrente, nell’articolare il secondo motivo,omette di confrontarsi pienamente limitandosi ad elencare alcuni positivi elementi emersi dalla relazione dei servizi sociali; va tuttavia ricordata la consolidata elaborazione giurisprudenziale (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv.
Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari
Sez. 1, n. 15064 del 06/03/2003, Chiara
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 16/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza resa in data 16/05/2025, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXX, in relazione alla condanna alla pena di due anni e due mesi di reclusione, inflittagli per il reato di cui all’art. 612 ter, terzo comma, cod. pen., commesso in Alatri nel 2020. Il Tribunale di sorveglianza, a fondamento del provvedimento reiettivo, harilevato l’assenza in capo al condannato, ancor prima che di revisione critica per il grave fatto delittuoso per il quale si trova in esecuzione di pena, della stessa consapevolezza di avere agito in senso contrario alla legge; ha altresì sottolineato la non occasionalità del fatto, avendo il condannato riportato un precedente specifico (per sottrazione consensuale di minorenni per fine di libidine continuato, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, per cui ha riportato condanna a pena condizionalmente sospesa); ha quindi ritenuto concreto il pericolo che il condannato, se libero, commetta delitti della stessa specie di quello in esecuzione.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore avv. Patrizio Cittadini, deducendo i motivi di impugnazione, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo denuncia violazione, ex art. 606 lett.

b) cod. proc. pen. in relazione all’art.127 comma 2 cod. proc. pen., in riferimento al termine di cinque giorni per il deposito del documento concernente la proroga del contratto di lavoro e conseguente diniego alla difesa di depositarlo in udienza. Il Tribunale è incorso in violazione di legge avendo negato la possibilità alla difesa di depositare all’udienza il provvedimento che prorogava il contratto di lavoro prospettato in sede di richiesta di ammissione alla misura alternativa; errato è il richiamo all’art. 127 comma 2 cod. proc. pen. che si riferisce alle sole memorie difensive. 2.2. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., manifesta e contraddittorietà ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale non ha considerato i plurimi aspetti positivi riportati nella relazione dei servizi sociali ed ha fondato il provvedimento di rigetto su dati inesatti (ad esempio la prossima scadenza del contratto di lavoro), o manifestamente illogici, quali l’individuazione di un rischio di recidivanza a fronte di un fatto reato risalente a cinque anni fa. 3.Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Simonetta Ciccarelli, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che consta di due motivi che, per la connessione logica possono essere trattati congiuntamente, è infondato e dev’essere respinto.

2. Va ricordato che l’affidamento in prova al servizio sociale richiede che, attraverso la partecipazione all’opera di rieducazione, sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante; inoltre, l’affidamento in prova richiede il giudizio, ulteriore, di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento. Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell’affidamento, quali l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l’adesione ai valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924).

In questo giudizio, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre, invece, valutare l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 in data 8/2/2019, Catalano, Rv. 274993). Sul punto, poiché il giudizio prognostico richiesto dalla legge si deve fondare sui risultati dell’osservazione del comportamento del condannato, si è affermato che«ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174).

E dunque, la mancata maturazione di un atteggiamento autenticamente autocritico può autorizzare, nella prospettiva del giudice di merito, un approccio ispirato a giustificata cautela nell’accesso a benefici di così ampia portata. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull’idoneità o meno a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (v. già Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caruso, Rv. 189375).

3. Nel caso di specie, nessuno dei superiori principi risulta violato. Il Tribunale ha valorizzato, in un giudizio unitario, con motivazione che risulta congrua, logica e fedele alle risultanze procedimentali, la gravità del fatto reato in esecuzione, commesso ai danni di una ragazza appena divenuta adolescente, sintomatico di profonda immaturità, di totale assenzadi empatiae di superficiale valutazione delle proprie scelte; ha quindi evidenziato come, a distanza di cinque anni dal fatto, non episodico attesa la presenza di un precedente specifico, fosse riscontrabile in capo al prevenuto una totale assenza ancor prima che di revisione critica, della stessa consapevolezza di avere agito in modo contrario alla legge «mettendo alla gogna mediatica una giovane poco più che bambina» di cui aveva carpito la fiducia, ritenendo conclusivamente concreto il pericolo di ricaduta nel delitto.

Il ricorso, di contro, propone deduzioni in parte prive di reale confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, in parte volte a sollecitare una valutazione di merito dei presupposti per l’accesso al beneficio premiale da parte di questa Corte, all’evidenza inammissibile. In particolare, con specifico riferimento al primo motivo, le deduzioni difensive, con le quali si lamenta la mancata acquisizione provvedimento che prorogava il contratto di lavoro, afferiscono ad elemento marginale e non decisivo, dal momento che il provvedimento assunto dai Giudici del Tribunale di sorveglianza è ancorato essenzialmente su un giudizio di attuale pericolosità del condannato, fondato da un lato sul mancato avvio di rivisitazione critica del passato deviantee dall’altro sul pericolo di recidivanza, desunto anche dalla non episodicità del grave fatto reato in esecuzione.

Su tali aspetti il ricorrente, nell’articolare il secondo motivo,omette di confrontarsi pienamente limitandosi ad elencare alcuni positivi elementi emersi dalla relazione dei servizi sociali; va tuttavia ricordata la consolidata elaborazione giurisprudenziale (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari Rv. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Chiara, Rv. 224029) secondo la quale, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l'emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, onde verificare la concreta attitudine del medesimo a adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse.

In conclusione, la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere alcun vizio motivazionale e profili di contrasto con il dato normativo, risultando altresì conforme al principio di gradualità nell’accesso ai benefici extra-murari.

4. L’impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MICAELA SERENA CURAMI GIUSEPPE DE MARZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.