Italian Supreme Court dismisses appeal due to transactional settlement creating lack of interest in proceeding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because a transactional settlement between the parties created a lack of interest in continuing the proceedings. Although the appellant argued procedural nullity and violation of execution rules regarding the cancellation of a seizure transcription, the court found the dispute resolved by agreement. Consequently, the appeal was dismissed without assigning costs or penalties as no party was found to have lost virtually.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 317, comma 4, cod. proc. pen.; The attainment of a transactional agreement creates a subsequent lack of interest in the definition of the appeal, rendering it inadmissible without assigning costs or pecuniary sanctions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Vincenzo Siani - Presidente - Sent. n. sez. 2716/2025 Francesco Centofanti - Relatore - CC – 01/10/2025 Daniele Cappuccio Alessandro Centonze Teresa Grieco R.G.N. 19726/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Silvestrini Stefano, nato a Roma il 02/03/1970 avverso l’ordinanza del 04/04/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, adottata ai sensi dell’art. 317, comma 4, cod. proc. pen., la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, disponeva, ad istanza di Luigi Capitani, la cancellazione della trascrizione del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40467/2025 Roma, lì, 16/12/2025 sequestro conservativo di beni immobili, che Capitani aveva subito nel corso del processo penale ove era imputato di truffa ai danni, tra l’altro, di Stefano Silvestrini. Il processo penale si era concluso per effetto della sentenza 22 marzo 2023 della Corte di cassazione, che aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Milano 1° ottobre 2021 agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione, e aveva annullato altresì la sentenza stessa agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
2. Avverso la decisione del giudice dell’esecuzione Stefano Silvestrini ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità di ordine processuale, derivante dall’omessa attivazione del contraddittorio camerale in funzione della definizione dell’incidente di esecuzione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 317, comma 4, in relazione all’art. 578, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen., e la manifesta illogicità della motivazione, sull’assunto che non vi fossero i presupposti legali per procedere alla cancellazione della trascrizione.
3. Nelle more del giudizio di legittimità, è pervenuta rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso, a fronte di accordo transattivo intervenuto tra le parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il raggiungimento dell’accordo transattivo determina la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del ricorso, che deve per l’effetto essere dichiarato inammissibile, senza che ciò comporti (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01) condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non configura un’ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 01/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Vincenzo Siani