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Sentenza — n. 40452/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal of petition after new prison regime decree.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40452/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible following the petitioner's formal withdrawal of the request. Brandimarte had challenged a lower court order rejecting his claim for an early exit from a differentiated prison regime, arguing violations of specific articles. The court ruled that the withdrawal, occurring after a new decree extended the regime, legally terminated the proceedings under Article 591 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; The withdrawal of a cassation appeal by the petitioner renders the request inadmissible, resulting in the loss of the right to further judicial review.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of petition Criminal Procedure Code prison regime extension Cassa delle ammende proroga della curatela estensione della procedura proroga tardiva del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
L’intervenuta rinuncia al ricorso determina, a norma dell’art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., l’inammissibilità del ricorso medesimo, che deve essere conseguentemente dichiarata in questa sede e alla quale consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (l’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., l’inammissibilità del ricorso medesimo, che deve essere conseguentemente dichiarata in questa sede e alla quale consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (l’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena
pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distinguendo tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv.
Sez. 1, n. 20221 del 19/03/2013, La Torre
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Vincenzo Siani - Presidente - Sent. n. sez. 2730/2025 Francesco Centofanti - Relatore - CC – 01/10/2025 Daniele Cappuccio Alessandro Centonze Teresa Grieco R.G.N. 20974/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Brandimarte Alfonso, nato a Taurianova il 27/02/1977 avverso l’ordinanza del 09/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avanzato da Alfonso Brandimarte avverso il provvedimento ministeriale di reiezione dell’istanza di revoca anticipata del regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., di cui era stata disposta la proroga biennale con decreto 25 settembre 2023. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40452/2025 Roma, lì, 16/12/2025 2. Avverso tale ordinanza Brandimarte, con il ministero del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando – mediante unico articolato motivo – la violazione del menzionato art. 41-bis, comma 2-sexies, e l’apparenza della motivazione.

3. Nelle more del giudizio di legittimità, è pervenuta rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso, a fronte della scaduta vigenza del decreto 25 settembre 2023 e della rinnovata e autonoma proroga del regime penitenziario differenziato, disposta con successivo decreto 22 settembre 2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’intervenuta rinuncia al ricorso determina, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso medesimo, che deve essere conseguentemente dichiarata in questa sede e alla quale consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distinguendo tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373), nella misura di cui al dispositivo.

2. La declaratoria di inammissibilità non può, viceversa, fondarsi sull’eventuale sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, giacché l’interesse in materia permane, anche se sia decorso il termine finale di efficacia del decreto di applicazione o proroga del regime differenziato, in quanto il Ministro della Giustizia, nel disporre l’eventuale rinnovo, è tenuto a conformarsi alla decisione adottata dall’Autorità giudiziaria (Sez. 1, n. 20221 del 19/03/2013, La Torre, Rv. 256187-01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Vincenzo Siani