Italian Supreme Court annuls appeal judgment for lack of defense participation in written proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Second Instance Court's judgment due to a procedural nullity where the defendant's private counsel was not notified of the written appeal hearing. The defendant had appointed a specific lawyer, but the court notice was mistakenly sent to an office-appointed attorney from the first trial, preventing the private counsel from participating. Consequently, the court ruled that the absolute nullity under the Code of Criminal Procedure required the case to be remanded for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c), Art. 179, comma 1, cod. proc. pen.: The right of the accused to be assisted by their own defense counsel in written proceedings is absolute; failure to notify the private counsel constitutes a nullity that cannot be cured by the presence of an office-appointed attorney.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALABRESE FRANCESCO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 29/04/1977 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 febbraio 2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con cui il Tribunale di Torre Annunziata, il 2 marzo 2023, ha dichiarato Francesco Calabrese colpevole del reato di cui all'art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, e lo ha condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di quattro mesi di arresto e 800 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Francesco Calabrese propone, con il ministero dell'avv. Pietro Pasquali, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale per essere stato il giudizio di secondo grado celebrato, in forma cartolare, senza la partecipazione del suo difensore di fiducia, non avvisato della fissazione della relativa udienza.
3. Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto, il 22 agosto 2025, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, passibile di accoglimento.
2. Risulta dagli atti che Francesco Calabrese, condannato, in primo grado, per il porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione di un coltello a serramanico, presentò, il 19 maggio 2023, appello tramite l'avv. Giovanna Fasanino, da lui nominata quale difensore di fiducia con atto dell'Il maggio 2023, trasmesso unitamente all'atto di impugnazione. Fissato il giudizio di appello, in forma cartolare, per il 21 febbraio 2025, il relativo avviso venne recapitato all'avv. Giuseppe Cesarano il quale, erroneamente indicato quale difensore di fiducia di Calabrese, lo aveva, invece, assistito d'ufficio nel corso del giudizio di primo grado.
Non avendo l'avv. Fasanino avuto modo di partecipare al giudizio di appello, si è, quindi, prodotta una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., secondo quanto da tempo statuito dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01), in ossequio a principi che valgono, oltre che nell'ipotesi in cui il difensore sia chiamato a partecipare all'udienza, in quella dello svolgimento del contraddittorio in forma scritta, rivelatosi monco in conseguenza dell'omessa notificazione al difensore di fiducia, cui è stata preclusa la possibilità di intervenire secondo le modalità previste e, specificamente, di rassegnare le proprie conclusioni.
Né, va, per completezza, aggiunto, il vizio riscontrato sarebbe stato sanato dall'eventuale — e, nel caso in esame, non verificatasi — partecipazione di difensore di ufficio nominato da parte del giudice, condizione che non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal «suo difensore», come testualmente disposto dall'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, Zambon, Rv. 259614 - 01).
3. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appell