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Sentenza — n. 40234/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against extortion conviction, upholding contract coercion findings and sentencing calculations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40234/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeals filed by Maria Concetta Bevilacqua and Andrea Ferreri against a lower court's criminal judgment. The court rejected arguments claiming the rental contract was legally valid and that sentencing calculations were incorrect, affirming that the contract was coerced. Consequently, the court upheld the conviction for aggravated extortion and the related drug trafficking charges.

Regesto Legislator

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Art. 629 cod. pen.; Art. 63, comma 4 cod. pen.; Art. 416-bis 1 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court established that a contract concluded under implicit mafia pressure violates the offender's autonomy, constituting extortion, and that appellate courts must review sentencing calculations for correctness.

Parole chiave

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criminal extortion mafia coercion contract validity sentencing calculation criminal appeal autonomy violation procedural admissibility traffico grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 629 cod. pen.
Art. 63, comma 4 cod. pen.
Il secondo errore di fatto in cui è incorsala sezione quinta della Corte di cassazione è consistitonell’omessa valutazione del settimo motivo di ricorso con cui la Bevilacqua aveva denunciato l’erroneaapplicazione dell'art. 63 , comma 4, cod.
Art. 416-bis 1 cod. pen.
Nel respingere la censura dedotta nel quarto motivo dell’impugnazione proposta da Andrea Ferreri, relativo all’aggravante di cui all’art. 416-bis 1 cod. pen., la quinta sezione di questa Corte di legittimità, ha osservato: «I giudici del merito (p.
Art. 616 cod. proc. pen.
C. Cost. n. 186 del 2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -per i profili di colpa - correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
art. 625-bis cod. proc. pen
In premessa, occorre ricordare le indicazioni offerte sul rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. pen
Non costituisce un errore valutabile ai sensi dell’art. 625-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
applicando i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.e che la Corte di appello aveva condiviso tale decisione.
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA MARIA CONCETTA nato a MAZZARINO il 26/11/1978 FERRERI ANDREA nato a MAZZARINO il 30/10/1969 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG LUIGI BIRITTERI che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di Andrea Ferreri e rigettarsi il ricorso di Maria Concetta Bevilacqua. RITENUTOIN FATTO 1.Con sentenza, in data 13 novembre 2024 , la Corte di cassazione , sezione quintapenale,ha rigettato i ricorsi propost i da Maria Concetta Bevilacqua e Andrea Ferreri avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, in data 25 ottobre 2023,per contestare, tra l’altro, il giudizio di penale responsabilità della Bevilacqua in ordine alla estorsione aggravata,contestata al capo D), e d i Ferreri in ordine ai reati inerenti al traffico di stupefacenti,contestati ai capi H) e I) , aggravati dalla finalità e dal metodo mafioso.

2. Nel ritenere infondato il secondo motivo del ricorso proposto da Maria Concetta Bevilacqua, avente ad oggetto « violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità della prevenuta in ordine al delitto di estorsione contestatole al capo D della rubrica », la sezione quinta ha osservato: Tribunale prima (p. 362 e ss.) e la Corte d'appello poi (p. 167 e ss.) ne hanno congruamente motivato le ragioni. Quanto alla stessa materialità della condotta ed in particolare alla assunta, dalla difesa, piena liceità della conclusione del contratto di affitto dell'immobile (un deposito per i mezzi e l'area annessa) fra i Salvaggio (padre e figlio, quest'ultimo ne era il proprietario) ed il Calabrò, per l'ATI - alla quale era stato assegnato il servizio di smaltimento dei rifiuti soldi urbani del Comune di Barrafranca -il Tribunale, in particolare, ha osservato come fosse il contratto stesso, e non il corrispettivo pattuito, ad essere stato estorto all'ATI stessa.

Vincenzo Calabrò, infatti, parlando con Salvaggio, chiariva come fosse solito ottenere senza corrispettivo le aree libere (indicategli dai comuni che gli affidavano il servizio) ove ricoverare i mezzi "perché se non andremmo a pagare un affitto" ma che, se proprio non vi era altra soluzione (e per Salvaggio non ve n'era), l'avrebbe pagato senz'altro al Salvaggio medesimo. Era pertanto evidente che Calabrò non aveva inteso disattendere l'implicita richiesta di uno dei vertici del clan mafioso della zona, pur, invece aspettandosi di avere, dal Comune, delle aree senza dover corrispondere alcunché (come era solito avvenire).

Così da rendere evidente la natura estorsiva della richiesta di Salvaggio, una richiesta fatta per conto del clan, dato che era da tempo negli intendimenti dei Bevilacqua, padre e figlio, tanto che i due ne avevano parlato quando ancora il servizio era affidato ad altra società; ne conoscevano durata e retroscena amministrativi, grazie ai contatti con il sindaco e con il funzionario comunale Giuseppe Zuccalà (loro concorrente poi nella condotta contestata al capo E). Del resto, Salvaggio stesso aveva immediatamente informato i Bevilacqua della stipula del contratto ed aveva destinato il canone ad un conto separato, avvertendo il figlio (il proprietario dell'immobile) che non l'avrebbe potuto movimentare nonostante fosse, ovviamente, a lui intestato ("i soldinon sono nemmeno di tuo padre").

Gli stessi Bevilacqua - non solo Raffaele e Flavio Alberto, ma anche Maria Concetta - poi avevano discusso circa la ripartizione del provento, ipotizzando di richiedere all'ATI, ove necessario, altre somme. Deve pertanto concludersi sia per la configurabilità del fatto -l'illiceità della richiesta di un canone di affitto - sia per la compartecipazione al medesimo del ricorrente.».

3. Nel respingere la censura dedotta nel quarto motivo dell’impugnazione proposta da Andrea Ferreri, relativo all’aggravante di cui all’art. 416-bis 1 cod. pen., la quinta sezione di questa Corte di legittimità, ha osservato: «I giudici del merito (p. 222 e ss. Corte di appello, p. 592 e ss. Tribunale), infatti, muovendo da una puntuale rassegna degli elementi di prova, hanno concluso per la sua responsabilità seguendo con motivazione palesemente priva di manifesti vizi logici. Al capo H, ossia al delitto associativo, è stata ricondotta l'attività, strutturata ed organizzata in due piazze distinte, coincidenti con i luoghi di abitazione di Andrea Ferreri e Salvatore Strazzanti, che ne erano gli organizzatori ed alle cui direttiverispondevano, nei ruoli precisati, gli altri soggetti indicati nell'imputazione medesima, con l'aggravante, per Ferreri e Strazzanti, prevista dall'art. 416 bis 1 cod. pen. sotto entrambi i profili.Piazze di spaccio della cui esistenza ed operatività aveva anche riferito Flavio Alberto Bevilacqua al padre Raffaele (come si è visto trattando della posizione del primo).

Alla luce delle conversazioni intercettate (ma anche di alcuni sequestri di sostanza stupefacente intervenuti a carico dei soggetti che si erano recati nelle due piazze di spaccio ad acquistare singole dosi e del sequestro di gr. 200 di cocaina destinati allo Strazzanti), si era, infatti, potuto accertare che Ferreri (spesso in collegamento con Strazzanti, come si è visto analizzando le posizioni dei Cardinale) aveva aperto canali di approvvigionamento (anche grazie alle indicazioni dei Bevilacqua) a Palermo (i Cardinale appunto) ed a Catania (Coppola e Scilio).

Ferreri, poi, era coadiuvato, nel traffico di stupefacenti, da una pluralità di soggetti che lo assistevano nel trasporto, nella consegna e nello spaccio della cocaina, in alcuni casi familiari suoi (come il figlio Calogero) e di Strazzanti (vari componenti della famiglia Bellomo, ivi compresa la moglie dello Strazzanti stesso). Da tutto quanto riportato risultava pertanto evidente il collegamento di Ferreri e Strazzanti, non certo smentito dalla difficoltà che Strazzanti aveva avuto nel reperire i fondi necessari per la partita di droga a lui destinata e consegnata, al Ferreri, dai Cardinale.

Si tratta, anzi, di una circostanza, quella del comune acquisto, che conferma lo stretto collegamento, nel traffico gestito, fra i due e le rispettive piazze di spaccio. Piazze di spaccio la cui unitarietà è anche conseguente alla sottoposizione di entrambi al clan mafioso dei Bevilacqua. Così che le ricordate strutture organizzative e l'operatività nel traffico di stupefacenti certamente configurano il delitto associativo contestato al capo H, nel ruolo apicale contestato, emergente anch'esso, con assoluta chiarezza, dagli elementi di prova a cui si è fatto riferimento.

Come le condotte di cessione anche al minuto e di approvvigionamento di stupefacente, sopra seppure in sintesi illustrato, concretano il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. E lo stretto collegamento con la consorteria Bevilacqua ha consentito, ai giudici del merito, di non illogicamente confermare la sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., avendone agevolato l'operatività, confermandone il controllo sul territorio.».

4. Ricorrono, ai sensi dell'art. 625 - bis, cod. proc. pen., Andrea Ferreri , a mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale avv. Angelo Maria Tambè,e Maria Concetta Bevilacqua, per il tramite del difensore di fiducia nonché procuratore speciale avv. Francesco Strano Tagliare ni , eccependo errore percettivodi fatto. 5.Andrea Ferreri e videnzia che la sentenza impugnata h a attribuito rilevanza decisiva per rigettare il motivo di ricorso volto « all'eliminazione dell'aggravante mafiosa che ha comportato un significativo aggravio sanzionatorio» ad una falsa rappresentazione della realtà processuale.

La Corte di cassazione, infatti, ha ritenutoche le indicazioni, sui canali di approvvigionamento dello stupefacente , ricevute da Ferreri proveni vano da soggetti appartenenti al sodalizio mafioso diretto da Bevilacqua Raffaele nonostante risultasse dagli atti che Ferrer i aveva ricev uto tali indicazioni esclusivamente da Adriano Bevilacqua, persona fisica non solo priva di vincoli parentali conRaffaele Bevilacqua,ma del tutto estraneo all'organizzazione mafiosa diretta da quest'ultimo,tanto è vero che nel presente procedimento è stata esclusa l'aggravante mafiosa contestatagli. 6.Maria Concetta Bevilacqua denuncia due distinti errori di fatto. 6.1.Il primo in cui sarebbe incappata la Corte di cassazione , relativo a l capo D) dell'imputazione , è consistito nel fondare la decisione su una circostanza fattuale inesistente e non oggetto di contestazione «così travolgendo l'esame dei motivi di ricorso ed i motivi nuovi con i quali ci censurava la violazione degli articoli 56, 110, 115 e 629cod. pen.».

La sentenza della quinta sezione penale, nel ritenere integrata l'estorsione ha aderito alla ricostruzione fattuale del T ribunale, che, a causa di un’errata percezione delle risultanze processuali- emendata dalla Corte di secondo grado in accoglimento di uno dei motivi di appello -aveva escluso che l e persone offese - l’ATI e la ditta ECOIN, legalmente rappresentata da Salvatore Calabrò , aggiudicatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti soldi urbani del Comune di Barrafranca- avessero l’obbligo contrattuale di stipulare un contratto di affitto per conseguire la disponibilità dell’area destinata ad allocare i mezzi u tili all'espletamento dell ’ appalto , ritenendo che la ditta aggiudicataria pote sse usufruire di un’area data in concessione gratuita dal comune.

Invero , l'area concessa gratuitamente dal comune doveva essere destinata, come si desume dal capitolato di appalto,ad isola ecologica. Perpetuando questo errore,avente le caratteristiche di un vero e proprio aliud pro alio, la sentenza della quinta sezione della Corte di cassazione ha ritenuto la condotta estorsiva integrata dalla stipula forzata del contratto di locazionedel sito destinato al ricovero dei mezzi,nonostante il capitolato prevedesse la concessione gratuita dell'area. Sebbene la Corte di appello ave sse precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado,i contatti tra Salvaggio e Calabrò fossero relativial reperimento della nuova area necessaria per l'isola ecologica e quindi non riguardavano lavicenda oggetto di contestazione, la sentenza di cui è chiesta la correzione ha affrontato cumulativamente le due distinte vicende - quella dell’area destinata ad isola ecologi c a e quella dell’ area destinata a l ricovero dei mezzi– considerando decisivo ai fini della integrazione del reato di estorsione la stipuladi un contratto di locazione a titolo oneroso in luogo della concessione a titolo gratuito dell’area,del tutto ignorando che tale ultima possibilità era prevista esclusivamenteper acquisire la disponibilità del l’area destinata ad isola ecologi c a .

Grazie a tale errore suun presupposto di fatto decisivo,la sentenza del giudice di legittimità non ha esaminatole questioni poste con l'atto di ricorso per censurare ildiverso ragionamento seguito dalla Corte distrettuale che aveva considerato la stipuladel contratto di locazione dell’area destinata al ricovero dei mezzi come i l risultatodell’attività estorsiva posta in essere ai danni dell ’ ATI. In quest’ottica, il ricorrente aveva ch ie sto di verificare la legittimità della decisione di secondo grado cheaveva ritenuto integrati gli estremi del l’ estorsione contrattuale e dunque coartata la volontà della persona offesa sebbene: -l’area di proprietà di Salvaggiorappresentasse nella zona di Barrafranca l'unico sito idone o al ricovero dei mezzi; -il contratto fosse stato stipulato al prezzo richiesto dalla parte offesa; - l'eventuale ripartizione del canone tra gli associati alla famiglia mafiosa rappresentasse un aspetto ulteriore e diverso , non implicando necessariamente una precedente coartazionedel locatario ; i soldi versati a titolo di canonefossero stati , almeno in parte , prelevati dai locatari senza confluire nelle casse dei Bevilacqua. 6.2.

Il secondo errore di fatto in cui è incorsala sezione quinta della Corte di cassazione è consistitonell’omessa valutazione del settimo motivo di ricorso con cui la Bevilacqua aveva denunciato l’erroneaapplicazione dell'art. 63 , comma 4, cod. pen. lamentando l’assenza ne lla decisione di secondo grado , anche grafica , della motivazione a sos tegno dell’aumento correlato all’ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale, quella di cui all’art. 416-bis 1 cod. pen. Lasentenza di cui si chiede la correzione non ha fornito alcuna risposta alla censura sull’ aumento della pena irrogato ex art. 63 , comma 4, cod. pen. limitandosi ad osservare che lagiustificazione relativa a tutti i segmenti di pena era corretta.

Così operando , ha finito per affermare l’esistenza di un fatto , la motivazione relativa ala doppio aumento, in realtà inesistente considerato che la sentenza di appello, pur sollecitata da specifico motivo di impugnazione, si è limitataa trascrivere il calcolo operato dal Giudice per le indagini preliminari,senza null'altro aggiungere. 6.3. Con memoria tempestivamentedepositata la difesa della Bevilacqua ha ribadito la fondatezza del ricorso in replica alle osservazioni rese dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte. CONSIDERATOIN DIRITTO Il ricorso straordinario di Andrea Ferreri non supera il vaglio di ammissibilità, mentre l’impugnazione proposta da Maria Concetta Bevilacqua deve essere rigettata 1.

In premessa, occorre ricordare le indicazioni offerte sul rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. dai consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Presupposto applicativo dell’istituto è la verificazione nel giudizio di legittimità di un “errore di fatto”. E’ tale l’ errore percettivo ovvero causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, sicché qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, mentre sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere -anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez.

U. n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 e Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686– 01 secondo cui il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite). Alla luce degli esposti principi devono, pertanto, essere valutati gli errori denunciati dai ricorrenti.

2. L’errorededotto da A ndrea Ferreri non rientr a , con tutta evidenza, nella nozione di errore percettivo o di fatto nei termini intesi dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Come si evince dalle argomentazioni poste a sostegno della decisione riportate nel par.2 della parte in fatto, la sentenza di cui è chiesta la correzione, nel valutare l’infondatezza del motivo dedotto dall ’ imputato , ha considerato decisivo ai fini della sussistenza dell ’ aggravante di cui all ’ a rt. 416 - bis cod. pen. una pluralità di elementi, complessivamenteconsiderati dimostratividello « stretto collegamento » tra Ferreri e la famiglia mafiosa Bevilacqua a prescindere dal rapporto con Adriano Bevilacqua, la cui estraneità al nucleo familiare del capo cosca Raffaele Bevilacqua, peraltro, è stata affermata dal ricorrente, come efficacementenotato dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte, in termini genericie senza alcun aggancio agli atti di causa .

3. Non costituisce un errore valutabile ai sensi dell’art. 625-bis cod. pen. neanche quello dedotto da Maria Concetta Bevilacqua con riferimento alla natura e all’oggetto del contratto di affitto stipulato tra il proprietario dell'immobile , per conto del clan Bevilacqua,ed il rappresentante dell ’ ATI . Come si evince dalle argomentazioni poste a sostegno della decisione riportate nel par. 3della parte in fatto, la sentenza della quinta sezione di questa Corte, nel valutare le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente per sostene re la «piena liceità della conclusione del contratto di affitto dell'immobile»e, quindi, per escluderela configurabilità dell ’ estorsione , non ha attribuito rilevanza alcuna agli obblighi contrattualiassunti dall’ATI, con l’aggiudicazione dell’appalto, in ordine al reperimento delleareeutili per l ’espletamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani né alla possibilità alter n ativa del suo legale rappresentante di conseguirea tiolo gratuito la disponibilità di tali aree .

Ha, infatti, ritenut o decisive ai fini della configurabilità delreato di cui all ’ a rt. 629 cod. pen. , in disparte delle obiezioni difensive, le modalità di conclusione del contratto di locazione del «deposito per i mezzi e l'area annessa»con i Selvaggio, che ne erano i pro p rietari , ritenendo accertato, alla luce delle conversazioni intercettate, l ’ imposizione del rapporto negoziale alla persona offesa , impedita , in violazione della propria autonomia negoziale, di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno.

L’errore denunciato, pertanto, ove esistentee non attribuibileesclusivamente ai giudici del merito ed è comunque privo delcarattere della decisività.

4. Non sussiste la denunciata omessa valutazione del settimo motivo d el ricorsoper cassazione proposto da Maria Concetta Bevilacqua avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, in data 25 ottobre 2023, relativo all’applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., con riferimento a ll’aumento correlato all’aggravante ad effetto specialedi cui all’art. 416-bis 1 cod. pen. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Bevilacqua, la sentenza di cui è chiesta la correzione, sia pure con argomentazione sintetica , ha esaminato il settimo motivo del ricorso,osservando a pag. 57 : « Quanto alla commisurazione della pena se ne era data corretta giustificazione relativa a tutti i segmenti della medesima senza superare le medie edittali». D’altra parte, risulta dagliatti che Giudice del primo grado del giudizio aveva provveduto a calcolare l’aumentoex art. art. 63, comma 4, cod. pen. applicando i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.e che la Corte di appello aveva condiviso tale decisione.

5. All'inammissibilità del ricorso di Andrea Ferreri consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -per i profili di colpa - correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. Al rigetto delricorso di Bevilacqua Maria Concetta consegue la condanna del la ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso di Bevilacqua Maria Concetta e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. dichiara inammissibile il ric