Cassation annuls home detention order for insufficient reasoning regarding remorse and prior conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General requested the annulment of the L'Aquila surveillance court's order granting home detention to Antonio Forastefano. The court found the lower tribunal failed to adequately weigh negative factors, such as prior conduct leading to program revocation and negative reports on the detainee's collaboration. Consequently, the cassation court annulled the order with remittal for a new trial to ensure proper motivation regarding the detainee's genuine remorse.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16-nonies I. n. 82/91; Art. 71-ter Ord. pen.: The surveillance court must explicitly and logically justify granting home detention in derogation to ordinary rules by comparing current behavior with past conduct that led to prior revocation, ensuring the detainee has reached a sufficient degree of remorse and reliability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 24/06/2025; nell'ambito del procedimento relativo a: FORASTEFANO ANTONIO nato a Cassano allo Ionio il 04/11/1971; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila concedeva ad Antonio Forastefano (detenuto nella casa circondariale di Lanciano, in esecuzione del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro in data 16 settembre 2024, con la fine della pena fissata al 29 settembre 2031) la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-nonies dl. n. 8/91 convertito nella I. n.82/91. In sintesi, il Tribunale di sorveglianza - pur dando atto della avvenuta revoca in data 23 maggio 2015 dello speciale programma di protezione nei confronti del detenuto al quale il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del giugno 2017, aveva anche revocato la detenzione domiciliare a causa delle condotte ritenute non in linea con la scelta collaborativa - ha considerato il condannato meritevole della detenzione domiciliare nonostante i pareri contrari espressi dalla D.N.A. e dalla D.D.A. di Catanzaro (che avevano dato rilievo, in particolare, alla scarsa rilevanza della collaborazione del Forastefano), ritenendo di dovere dare rilievo alla sua regolare condotta inframuraria, al processo di risocializzazione in atto, alla positiva fruizione di vari permessi premio da parte sua ed alla volontà di eseguire la misura alternativa in un luogo diverso da quello nel quale si erano consumati i reati dei quali è stato riconosciuto responsabile.
2. Avverso detta ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 71-ter Ord. pen. in relazione all'art. 16-nonies I. n.82/91 ed il vizio di motivazione incompleta in cui sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila nel concedere la detenzione domiciliare nonostante vi fossero elementi tali da escludere il duplice presupposto della utile collaborazione con la giustizia (che dovrebbe, addirittura, essere esclusa) ed il concreto e completo ravvedimento del detenuto, come evidenziato nei pareri negativi della Procura Nazionale Antimafia e della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro dei quali l'ordinanza impugnata non ha tenuto debito conto.3. Il Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
4. Il difensore del condannato ha chiesto (mediante atto denominato controricorso) la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, comunque, il rigetto dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Anzitutto, nel caso in esame costituisce circostanza pacifica il fatto che Antonio Forastefano non è più titolare di programma di protezione ai sensi della I. n.82/91 (revocatogli nel 2015) e che, proprio in ragione delle sue condotte ritenute non in linea con la scelta collaborativa, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva revocato nel 2017 la detenzione domiciliare a suo tempo concessagli. 2.1. A quanto sopra deve aggiungersi che la Procura Nazionale Antimafia e la Direzione Distrettuale Antimafia - interpellate dal Tribunale di sorveglianza nell'ambito del presente procedimento - hanno entrambe espresso parere contrario alla concessione della detenzione domiciliare in ragione della scarsa rilevanza della collaborazione prestata dal condannato ritenuta, addirittura, anche mediocre ed apparente. 2.2.
Inoltre, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il ravvedimento non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsiasi natura, tali da dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517 - 01).
A fronte della medesima nozione di ravvedimento, indicata dall'art.176 cod. pen., con riferimento alla disciplina della liberazione condizionale, e dall'art. 16-nonies cit., con riferimento alla disciplina dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, aventi titolo alla stregua della ridetta disposizione, non si dubita che il concetto di ravvedimento sia lo stesso, non essendovi ragione per opinare nel senso che le due norme abbiano inteso attribuire a un termine così centrale nella verifica dell'emenda un significato differente.
È stato, comunque, precisato (Sez. 1, n. 24996 del 31.05.2022, Di Giacomo, non mass.; v. ora anche Sez. 5, n. 637 del 23/10/2024, dep. 2025, Comito, Rv. 287407 - 01, in materia di permesso premio) che diverso si palesa il grado di certezza dell'intervenuto ravvedimento del detenuto richiesto dai distinti, citati indici normativi: con riferimento al complesso dei benefici penitenziari, rispetto ai quali la sussistenza del ravvedimento è una condizione, ciò che si richiede è la presenza di specifici elementi, di qualsivoglia natura, ulteriori rispetto alla prestazione della collaborazione, che valgano a dimostrarne in positivo, ma in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (v. anche Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino Rv. 257671 - 01); in altri termini, la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile risocializzazione (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360 - 01;
Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886 -01).
3. Ciò posto, il Collegio rileva che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha concesso la detenzione domiciliare , valutando essenzialmente il solo comportamento inframurario senza, invece, prendere nella dovuta considerazione considerazione (anche al fine di ritenerli non ostativi) altri elementi di segno negativo quali, ad esempio, le pregresse condotte tenute da Antonio Forastefano che avevano determinato, nei suoi riguardi, la revoca dello speciale programma di protezione e della detenzione domiciliare, nonché i pareri di segno contrario espressi dalla D.N.A.A. e dalla D.D.A. in ragione della scarsa importanza della sua collaborazione considerata, addirittura, apparente.
In sostanza, per la concessione della detenzione domiciliare in deroga alla normativa ordinaria (tenuto conto che, nel caso di specie, la pena residua è superiore al limite di anni quattro) ai sensi del citato art. 16-nonies, è necessario che il Tribunale di sorveglianza renda espliciti, con logiche ed adeguate argomentazioni, i motivi in base ai quali - a seguito della comparazione tra quanto evidenziato dal gruppo di osservazione del carcere ed i pregressi comportamenti che avevano portato alla revoca del programma di protezione e della detenzione domiciliare - ritiene che il condannato ha (quanto meno) 4 _AA-A intrapreso un serio processo di ravvedimento e ha raggiunto un grado di maturità e affidabilità sufficiente per l'ammissione alla detenzione domiciliare, nonostante la evidenziata apparenza della sua collaborazione con la giustizia.
4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila affinché, in piena autonomia decisione, proceda ad un nuovo esame della istanza di detenzione domiciliare colmando le lacune motivazionali sopra evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tr