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Sentenza — n. 39785/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against special security surveillance measure for public safety due to lack of admissibility grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39785/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a special security surveillance measure based on alleged violations of law regarding social danger assessment and procedural rights. The court ruled that since the appeal was filed only for 'violation of law,' arguments regarding insufficient motivation were inadmissible unless the reasoning was completely absent or logically incoherent, which it found was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 27 D.Lvo 159/2011; Art. 10 D.Lvo 159/2011: Appeals against special security surveillance measures for public safety are admissible only for violation of law, excluding general complaints about motivation unless the reasoning is entirely lacking or logically incoherent.

Parole chiave

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special security surveillance measure public safety category violation of law appeal inadmissibility of appeal social danger assessment procedural safeguards proportionality principle prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 27 D.Lvo 159 del 2011
Art. 10 D.Lvo 159 del 2011
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 14/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARCO MARIA MONACO GIUSEPPE DE MARZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
art. 3 Cost
Violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 3 Cost.
art. 125 cod. proc. pen
Violazione di legge in relazione all’art. 125 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 14/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARCO MARIA MONACO GIUSEPPE DE MARZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci
Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello
260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv.
Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, Taccini
279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv.
Sez. 6, n. 35044 del 8/03/2007, Bruno
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 321 del 2004
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso il decreto del 17/06/2025 della Corte di Appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Francesca Ceroni per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Penale, con decreto in data 17 giugno 2025, depositato il 25 giugno 2025, ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Misure di Prevenzione, il 13 febbraio 2025 ha applicato nei confronti di XXXXXXXXXXXXXX, inquadrato nella categoria personologica di cui all’art. 4, lettera i-ter, d.lgs. 159 del 2011, la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni uno e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, con la prescrizione di tenersi a distanza di almeno 500 metri dalla persona offesa e dai luoghi da questa frequentati, nonché di evitare con la stesa ogni comunicazione in caso di incontri occasionali.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il proposto che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti di applicazione della misura. In un primo articolato motivo la difesa rileva che i giudici di merito avrebbero erroneamente considerato gli elementi emersi (in realtà costituiti da meri sospetti) e, pertanto, la conclusione quanto all’inserimento del proposto nella categoria di cui all’art. 4, lett i-ter, d.lgs. 159 del 2011 sarebbe errata. 2.2.

Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3, 4 e 5 d.lgs 159 del 2011 in ordine alla valutazione in termini di attualità della pericolosità sociale. 2.3. Vizio di motivazione per essere stata omessa la valutazione della relazione dell’Arma dei Carabinieri che è un elemento decisivo ai fini del giudizio. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 1 d.lgs n. 159 del 2011 quanto all’omessa valutazione critica dell’attualità della pericolosità sociale perché legata a fatti risalenti nel tempo. 2.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 13, 16, 25 e 27 Cost. in quanto l’applicazione della misura si fonda su elementi non definitivi. 2.6.

Violazione del principio del contraddittorio. 2.7. Violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 3 Cost. in quanto il ricorrente ha una stabile occupazione, non ha recidive, ha intrapreso un percorso rieducativo e di risocializzazione e ha rapporti familiari ricostruiti o ricostruibili. 2.8. Violazione di legge in relazione all’applicazione dell’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 117 Cost e 8 Cedu quanto alla errata qualificazione della pericolosità sociale generica a fronte di una condanna per maltrattamenti in famiglia e per la pendenza di un procedimento per atti persecutori. 2.9.

Violazione di legge in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. quanto all’omessa motivazione riguardo l’attualità della pericolosità. 2.10. Violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione all’erroneo richiamo all’art. 4, lett. i, d.lgs. n. 159 del 2011 in quanto il ricorrente non ha commesso reati per i quali debba ritenersi che viva abitualmente con i proventi di attività delittuose. 2.11. Violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura di cui all’art. 8 Cedu così come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza de Tommaso.

3. In data 18 settembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Francesca Ceroni, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In undici e nella sostanza complementari e pure ripetitivi motivi la difesa deduce la violazione di legge sotto vari profili, tutti nella sostanza riconducibili a critiche relativi alla valutazione effettuata in ordine all’applicabilità al ricorrente della misura, alla sussistenza della pericolosità, all’attualità della stessa e alla proporzionalità della misura applicata. Le doglianze, articolate nei termini della violazione di legge ma che afferiscono in termini anche generici la logicità e completezza della motivazione, non sono consentite e risultano manifestamente infondate. 2.1.

Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi degli artt. 10 e 27 D.Lvo 159 del 2011, è ammesso solo per violazione di legge. Il secondo comma dell'art. 27 cit., infatti, espressamente stabilisce che "per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10” che, a sua volta al comma terzo prevede che "avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore....".

In sede di legittimità, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277; la limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte costituzionale non irragionevole con sent. n. 321 del 2004). 2.2. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato è adeguata e coerente e, quindi, tutt’altro che apparente o inesistente. La Corte territoriale, infatti, con lo specifico riferimento gli indizi emersi in ordine alla commissione del delitto di maltrattamenti e di quello di stalking seguito alla cessazione della convivenza, ha dato adeguato e coerente conto dell’integrazione del presupposto necessario per l’applicazione della misura.

Ciò anche riguardo all’attualità delle pericolosità, rilevata sulla gravità e reiterazione dei comportamenti posti in essere dal ricorrente nei confronti della persona offesa, e alla proporzionalità della misura e delle prescrizioni facoltative imposte, correttamente individuate e applicate a fronte della necessità di bilanciare la gravità delle condotte poste in essere con l’esigenza di tutelare in concreto la sicurezza, l’integrità fisica e la vita della vittima.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARCO MARIA MONACO GIUSEPPE DE MARZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.