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Ordinanza — n. 39581/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal order revoking pardon because continued offense penalty must be assessed per individual crime, not total.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39581/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's order revoking Mario Castaldo's pardon due to a legal error in assessing the revoked benefit. Castaldo argued the appeal court incorrectly used the total combined sentence for a continued offense rather than evaluating each constituent crime separately. The court ruled that established jurisprudence requires examining the specific penalty for each crime within the continued offense, not the aggregate punishment, leading to the annulment and remittal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 3 della legge n. 241 del 2006; per la revoca dell'indulto, si deve valutare la pena relativa a ciascun reato unificato nella continuazione e non quella complessiva.

Parole chiave

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revocation of pardon continued offense aggregate penalty assessment indulto law 2006 judicial execution review recidiva nell'infrazione riduzione della pena criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 674 cod. proc. pen., comma 1
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., comma 1, ha revocato, su richiesta del Procuratore generale presso la stessa Corte, l'indulto concesso a Mario Castaldo ai sensi della legge 31 luglio 2006, n.
legge 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3
241 del 2006, art. 1, comma 3, poiché Castaldo, entro cinque anni dall'entrata in vigore della predetta legge, aveva commesso, nel giugno-luglio 2009, il reato continuato di cui agli artt.
artt. 81 cpv., 648, 491 cod. pen.
1, comma 3, poiché Castaldo, entro cinque anni dall'entrata in vigore della predetta legge, aveva commesso, nel giugno-luglio 2009, il reato continuato di cui agli artt. 81 cpv., 648, 491 cod. pen., venendo condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa.
art. 674 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., comma 1, ha revocato, su richiesta del Procuratore generale presso la stessa Corte, l'indulto concesso a Mario Castaldo ai sensi della legge 31 luglio 2006, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 48501 del 04/10/2019, Vincis
Ai fini dell'applicazione o della revoca dell'indulto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, si deve avere riguardo alla pena relativa a ciascuno dei reati unificati nella continuazione e non a quella complessiva (cfr., con specifico riferimento alla revoca, Sez. 1, n. 48501 del 04/10/2019, Vincis, Rv.
Sez. 4, n. 44754 del 03/10/2013, Hoxha
277887 - 01; Sez. 4, n. 44754 del 03/10/2013, Hoxha, Rv.
Sez. 1, n. 49986 del 24/11/2009, Agnello
257558 - 01; Sez. 1, n. 49986 del 24/11/2009, Agnello, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Castaldo Mario, nato a Napoli il 12/01/1982 avverso l'ordinanza del 30/04/2025 della Corte di appello di Bologna sentita la relazione del Consigliere Antonino Francesco Genovese; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., comma 1, ha revocato, su richiesta del Procuratore generale presso la stessa Corte, l'indulto concesso a Mario Castaldo ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, con provvedimenti del 31 ottobre 2017 del Tribunale di Ancona e del 24 aprile 2009 del Tribunale di Napoli. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che sussistessero i presupposti per la revoca ai sensi della legge n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, poiché Castaldo, entro cinque anni dall'entrata in vigore della predetta legge, aveva commesso, nel giugno-luglio 2009, il reato continuato di cui agli artt. 81 cpv., 648, 491 cod. pen., venendo condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa.

2. Avverso tale pronuncia Mario Castaldo propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo, con cui eccepisce violazione di legge, in relazione all'art. 1, comma 3, della legge n. 241 del 2006, e vizio di motivazione. Lamenta l'erronea revoca del beneficio dell'indulto, poiché il reato commesso nel quinquennio successivo alla concessione del beneficio è un reato continuato, per il quale è stata irrogata la pena complessiva di anni due di reclusione. Deduce che il giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto tener conto della pena risultante dal cumulo giuridico, ma della pena inflitta per la violazione più grave.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Ai fini dell'applicazione o della revoca dell'indulto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, si deve avere riguardo alla pena relativa a ciascuno dei reati unificati nella continuazione e non a quella complessiva (cfr., con specifico riferimento alla revoca, Sez. 1, n. 48501 del 04/10/2019, Vincis, Rv. 277887 - 01; Sez. 4, n. 44754 del 03/10/2013, Hoxha, Rv. 257558 - 01; Sez. 1, n. 49986 del 24/11/2009, Agnello, Rv. 245967 - 01). Il provvedimento impugnato non contiene alcuna valutazione in vista della necessaria applicazione del principio giurisprudenziale, avendo assunto come riferimento per la revoca soltanto il titolo e non la pena irrogata per ciascuna delle condotte che la sentenza aveva ritenuto avvinte dalla continuazione. Vapertanto,disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così de